Antiriciclaggio. Decreto sanzionatorio Mef nei confronti del Sindaco unico.

05/2025




Caso legale: I verbalizzanti, in base agli elementi raccolti nel corso del controllo, ad esito all’esame dei documenti disponibili presso il Registro delle Imprese, nonché dal contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti, ravvisavano una condotta oggettivamente in contrasto con la normativa in questione e, di conseguenza, la possibilità di ascrivere al dott. omissis, nella sua qualità di organo di controllo monocratico, con incarico di revisore legale del soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, la violazione prevista dall’art. 46, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007, sanzionata dall’art. 59 del medesimo decreto, per aver, in relazione alle proprie funzioni, omesso di comunicare senza ritardo alle Autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni ed organismi interessati in ragione delle proprie rispettive attribuzioni le violazioni gravi e sistematiche del medesimo decreto, commesse dalla società omissis La contestazione L’Organo verbalizzante contestava, pertanto, al dottor omissis, in qualità di organo di controllo monocratico dell’Istituto di omissis, la violazione di inosservanza degli obblighi di comunicazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera b), avendo omesso di inoltrare la comunicazione alle Autorità competenti delle violazioni della normativa sull’adeguata verifica della clientela, commesse dalla società di cui sopra, esercente l’attività di servizi di vigilanza privata, ipotizzando l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 59, comma 1 del vigente d.lgs. n. 231/2007: SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN € 5.000 SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX € 30.000 Veniva, peraltro, precisato che la data della violazione, corrispondente al omissis, coincideva con quella di compilazione della relazione dell’organo di controllo, redatta ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, nella quale, nonostante le infrazioni commesse dalla società omissis, l’attività di vigilanza non evidenziava alcun rilievo. La relazione presa in esame era collegata al bilancio di esercizio dell’annualità omissis, periodo al termine del quale complessivamente emergeva la gravità e le sistematicità delle violazioni commesse e contestate alla società omissis Tenuto conto dell’art. 65, comma 1 del più volte citato decreto antiriciclaggio n. 231/2007, gli accertatori rimettevano al M.E.F. sia l’individuazione della sanzione da irrogare. Individuazione della sanzione da parte del Ministero Fermo restando quanto sopra evidenziato, ai fini dell’individuazione e della graduazione della sanzione da applicare, gli accertatori, ricordando i criteri utili per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 67 del più volte citato decreto antiriciclaggio, rappresentavano altresì quanto segue: -grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lett. a). Il dott. omissis aveva risposto con sollecitudine alle richieste di documentazione, dati e informazioni da parte degli accertatori, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini procedurali, previsti a favore dell’incolpato. Inoltre, il professionista aveva partecipato ed elaborato informazioni veritiere, complete, intellegibili, non contraddittorie e complessivamente non fuorvianti, anche con riferimento, tra l’altro, alla corretta e non reticente rappresentazione delle circostanze fattuali connesse alla contestazione, degli assetti organizzativi, delle procedure interne e dei criteri per l’individuazione della propria responsabilità. Pertanto, il grado di collaborazione doveva ritenersi elevato. -capacità finanziaria del responsabile della violazione (art. 67, lett. c). Al fine di valutare l’eventuale mitigazione della sanzione da irrogare, allegavano solo per il M.E.F. – un prospetto riepilogativo degli elementi reddituali e patrimoniali del dott. omissis che evidenziava in maniera specifica e puntuale il carattere della capacità finanziaria del soggetto, come, tra l’altro, di seguito riportato: situazione reddituale anno d’imposta 2020: totale redditi imponibili € omissis. - precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto (art. 67, lett. h). Non risultavano dalle banche dati in uso al Corpo e dall’esame della posizione complessiva del professionista, ulteriori procedimenti sanzionatori per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. -gravità del contesto e grado di responsabilità del trasgressore: Le violazioni accertate erano caratterizzate da una frequenza elevata, essendo state realizzate per l’intero arco delle annualità omissis, quindi in rapporto a due esercizi societari controllati dall’organo di vigilanza. Inoltre, il professionista aveva omesso di segnalare le violazioni al decreto antiriciclaggio in tema di adeguata verifica immediatamente disponibili all’organo di controllo, con ricadute negative in termini di effettività del presidio di contrasto del riciclaggio nel suo complesso. La mancata ottemperanza al precetto legislativo era dipesa da un inefficace controllo della documentazione contabile, fiscale e commerciale relativamente alla gestione delle proprie funzioni professionali destinate a vigilare sull’adempimento delle specifiche normative del settore in cui opera omissis. Emergeva, pertanto, in tal senso un basso grado di diligenza nella condotta tenuta dal soggetto obbligato per l’adozione di idonee procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta ed alle relative dimensioni nonché una costante vigilanza sull’adozione dei criteri operativi ovvero meri accorgimenti nello svolgimento delle funzioni di controllo. L’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, non risultava determinabile. Dichiarazioni del Sindaco unico Infine, la parte, in merito a quanto contestatogli, dichiarava: “Intendo avvalermi della definizione agevolata, prevista dall’art. 68 del d.lgs. 231 del 2007, mi riservo di presentare scritti difensivi e documenti ex legge 689/91. Non ho nient’altro da dichiarare”.

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Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara
Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Tributi. Società.