Antiriciclaggio - Dottore commercialista e S.O.S. Sent. Trib. 10339/2018

Scritto da: Andrea Iaretti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Nella vicenda in disamina, oggetto di sentenza da parte del tribunale della capitale nell’anno 2018, l'ispezione antiriciclaggio ha coinvolto un dottore commercialista successivamente ad un controllo fiscale effettuato su di un di lui cliente, cui egli risultava depositario delle scritture contabili.

Il cliente era una società di capitali, attiva nel settore del recupero metalli, attività esercitata con acquisti da venditori privati i cui pagamenti, spesso di modesta entità se considerati singolarmente, venivano di frequente regolati in contanti.

I militari contestavano al professionista la mancata segnalazione di operazioni sospette che, considerate nella loro globalità e in un periodo di osservazione pluriennale, erano di importo di estrema rilevanza, dell'ordine di svariati milioni di euro. Avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero, il commercialista presentava ricorso, eccependo:

1. L'intervenuta decadenza del diritto a procedere per decorrenza del termine indicato all’art. 14 L.689/81, in quanto tra l’ultimazione delle indagini e la notifica dell’illecito erano decorsi più di novanta giorni.

2. L'infondatezza della pretesa sanzionatoria, in quanto alla società cliente non era stato contestato alcun reato di riciclaggio e per il fatto che la provenienza del denaro contante impiegato nei successivi pagamenti era di origine bancaria e pertanto tracciata.

In subordinate, il professionista chiedeva la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Per quanto attiene il primo motivo, concernente la tempestività della notifica del verbale di contestazione ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, vero il fatto che l’accertamento era stato ultimato nei confronti della società cliente ben oltre i novanta giorni previsti dalla legge per la contestazio­ne, ma il Tribunale ha giustamente rilevato che non poteva considerarsi l'accertamento eseguito nei confronti del professionista opponente concluso nello stesso momento in cui gli operanti portarono a termine la verifica fiscale sulla società cliente; i due eventi non potevano ritenersi correlati, anche perché la verifica fiscale svolta nei confronti del cliente  fu condotta da un diverso Nucleo della Guardia di Finanza che agiva con la qualifica di Polizia tributaria, rispetto a quello appositamente delegato successivamente dal Nucleo speciale di Polizia valutaria che invece condusse le indagini nei confronti del professionista.

In merito al secondo motivo di doglianza, parimenti il Tribunale ha respinto l’eccezione per infondatezza delle argomentazioni difensive in ordine alla mancanza del presupposto della provenienza criminosa del denaro impiegato nelle operazioni non segnalate; il professionista ha sempre il dovere di effettuare valutazioni critiche sia in presenza di clientela consolidata che di clientela occasionale; infatti, la normativa prevede l’esigenza di collaborazione attiva degli intermediari finalizzata alla prevenzione di fenomeni criminosi, con conseguente rilevanza, ai fini dell'attualità dell'obbligo della collegata segnalazione, anche solo del mero, semplice, sospetto; e questo indipendentemente dal fatto che il professionista si trovi, in seguito, di fronte a fenomeno non classificabile quale riciclaggio.

Anche la doglianza corca la provenienza bancaria del denaro contante utilizzato non ha assolutamente colto nel segno, per intuibile motivo: le movimentazioni di cui si trattava erano state effettuate dopo l'uscita del contante dal circuito bancario e quindi, evidentemente, l’unico attore che avrebbe dovuto effettuare la segnalazione di operazione sospetta sarebbe stato il professionista al quale era stata delegata la tenuta della contabilità ordinaria dal cliente; il commercialista incaricato, sottolinea la sentenza, risultava altresì il “tenutario” presso l’Agenzia entrate delle relative scritture contabili, aspetto, questo, sempre di rilevante importanza al fine della selezione dei soggetti da sottoporre ad indagine da parte degli gli operanti.

Per quanto atteneva l’esame del merito della pretesa sanzionatoria il Tribunale, rilevava l’ingente mole di movimentazione in contanti e che l’obbligo di segnalazione per i professionisti fosse iniziato il 22.04.2006, con l’evidente finalità di assicurare la collaborazione degli intermediari e di determinate categorie di professionisti nell'attività di contrasto ad operazioni di occultamento di attività illecite; ciò premesso, tali professionisti, così responsabilizzati, non possono prescindere dal compimento di indagini preliminari che si connotano dalla chiara e discendente funzione preventiva.

A decorrere dal 22.04.2006 il suddetto obbligo di segnalazione ha iniziato ad operare, tra gli altri e per quanto qui interessa, anche per i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro. Tali soggetti devono inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento dell'incarico.
Di rilevazione "allarme" doveva essere il fatto che il cliente emettesse in modo continuativo "autofatture"(regolate e comunque ammesse dalla vigente normativa fiscale ai fini iva), finalizzate all'acquisto di rottami ferrosi ma compilate in modo irregolare in quanto del tutto prive di: nominativo dei cedenti, località ritiro merce; modalità di ritiro e trasporto; momento e modalità di pagamento (che avveniva in contanti tramite prelevati con cadenza giornaliera presso un gran numero di istituti di credito ove la società era titolare di conti).

Il pagamento delle autofatture avveniva con contanti prelevati per ingenti importi da conti opportunamente alimentati con assegni per corrispondenti somme.

Secondo il Tribunale, tali elementi rendevano evidenti, anche per soggetti non dotati della specifica professionalità dell'opponente, macroscopici indici di anomalia presenti nelle operazioni di cui alla documentazione affidata alla gestione del professionista.

Secondo il Tribunale, ulteriore grande ostacolo alla tracciabilità era rappresentato non solo dall'uso del contante, ma dal ricorso ad un notevole numero di conti bancari aperti presso una moltitudine di istituti.
Il Tribunale rinveniva, quindi, la configurabilità degli elementi oggettivi dell'illecito sanzionato ma anche la gravità dell'elemento soggettivo, attesa la sistematicità dell'acritico avallo tecnico contabile offerto ad un siffatto modus operandi.

Sovveniva, tuttavia, in aiuto al ricorrente la modifica apportata al d.lgs. 231/2007 da parte del d.lgs. 90/2017 in vigore dal 5.07.2017, che ha modificato il regime sanzionatorio previsto dall'art.58 d.lgs. 231/2007 per la mancata segnalazione di operazioni sospette, prima punite con sanzione in percentuale a quanto non segnalato, ora con una sanzione da 30.000,00 a 300.000,00 che ha consentito, pur con l’applicazione del massimo previsto, un notevole ridimensionamento di quanto ipotizzato in sede di PVC dai militari (trattavasi di alcuni milioni di euro).



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Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara
Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio