Antiriciclaggio e Notai: l'applicazione del principio del favor rei

Sentenza del Tribunale di Roma




Sentenza giudiziaria: Antiriciclaggio e Notai: l'Applicazione del Principio del Favor Rei La Vicenda Processuale Il caso trae origine dall'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una compravendita immobiliare rogitata da un notaio. L'operazione riguardava l'acquisto di un immobile al prezzo di euro 30.000,00. L'elemento di criticità emerso durante i controlli consisteva nel fatto che il bonifico per l'acquisto dell'immobile era stato effettuato da un soggetto diverso dall'acquirente, senza che le generalità del soggetto pagatore risultassero né dal bonifico, né dalla visura al portale KYC (Know Your Customer), né dal rogito notarile. Con processo verbale, la Guardia di Finanza contestò al notaio la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di omessa segnalazione di operazioni sospette, indicando una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000,00 per ciascuna violazione. Successivamente, con decreto sanzionatorio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze applicò al professionista la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.000,00 per la sola violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Gli Obblighi Antiriciclaggio del Notaio: Il Tribunale ha chiarito che, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma quinto, del d.lgs. n. 231/2007, come novellato dal d.lgs. n. 90/2017, quando dall'omissione degli obblighi di adeguata verifica della clientela deriva, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, il soggetto obbligato risponde unicamente per la mancata segnalazione. Questo principio di assorbimento evita la duplicazione sanzionatoria quando le due violazioni sono in rapporto di consequenzialità. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, disciplinato dall'art. 35 del d.lgs. 231/2007, sussiste quando i soggetti destinatari della norma sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o comunque da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, tra cui la recente sentenza del Tribunale civile di Roma n. 17291/2024, tale sospetto deve essere il risultato di una valutazione che tiene conto degli elementi oggettivi riferibili all'operazione contestata, del loro collegamento o frazionamento nel tempo, nonché dei profili soggettivi del cliente e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato in ragione delle funzioni esercitate. Gli elementi di anomalia riscontrati. Nel caso specifico, l'agente accertatore aveva evidenziato la sussistenza di evidenti elementi di anomalia che sottolineavano la sussistenza dell'obbligo di segnalazione: Omessa indicazione del terzo pagatore: L'omessa indicazione della persona fisica che aveva effettuato il pagamento del prezzo della compravendita, soggetto diverso dall'acquirente, nonché l'omessa specificazione dei rapporti sottostanti tra gli stessi. Mancanza di approfondimenti economico-finanziari: L'omissione di approfondimenti circa la posizione economico-finanziaria sia del terzo pagatore che dell'acquirente, privo di occupazione e titolare di redditi nulli o comunque incompatibili con il valore dell'operazione compiuta. Profilo soggettivo dell'acquirente: l'allarmante profilo soggettivo dell'acquirente in relazione alle condanne definitive riportate per reati gravi, quali estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento, conoscibili anche da fonti aperte. Contesto territoriale: Il compimento dell'operazione in un'area geografica connotata da forte presenza di organizzazioni criminali e mafiose. Questi elementi configuravano la violazione di specifici indicatori generali di anomalia previsti dal decreto ministeriale del 16 aprile 2010, tra cui il pagamento mediante mezzi di pagamento provenienti da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e l'acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente. L'Applicazione del Principio del Favor Rei. Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda l'applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui "in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, gli illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017, che ha modificato il d.lgs. n. 231 del 2007, e, in specie, quelli consistiti nella violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, sono soggetti alla disciplina sanzionatoria più favorevole, se ancora pendenti, in considerazione dell'espresso richiamo al principio del 'favor rei' contenuto nell'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, in deroga a quello del 'tempus regit actum', proprio delle sanzioni amministrative". Tuttavia, il giudice ha precisato che nell'individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati dalle normative anteriori e successive alla modifica, occorrendo al contrario un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell'illecito e dovendo fondare la comparazione sull'individuazione del regime in concreto complessivamente più favorevole per la persona. La Rideterminazione della Sanzione. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa all'eccessività e incongruità della sanzione applicata. Secondo la normativa novellata, la violazione dell'obbligo di segnalazione sarebbe stata qualificata ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 231/2007, con sanzione da 30.000,00 a 300.000,00 euro. In base ai criteri enunciati nella circolare del MEF del 6 luglio 2017, nel caso di specie i parametri della violazione qualificata comporterebbero la quantificazione della sanzione nell'ambito della seconda fascia (da euro 120.000,00 a 210.000,00). Tuttavia, in applicazione del principio del favor rei, è stata applicata la sanzione vigente all'epoca dell'operazione contestata ex art. 57, quarto comma, del d.lgs. 231/2007 (dall'1 al 40% del valore dell'operazione sospetta non segnalata), nella misura del 30% del valore dell'operazione, pari a 9.000,00 euro. Il giudice ha rilevato che tale sanzione corrispondeva al 75% dell'intervallo della sanzione edittale, risultando eccessiva secondo i criteri dello stesso MEF, che prevedevano una sanzione compresa fra il 13% e il 26% del valore dell'operazione non segnalata. Tenuto conto dei criteri direttivi enunciati dall'art. 11 della legge 689/1981, per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. La sanzione è stata quindi rideterminata in euro 5.000,00. Massime di Diritto. Dalla sentenza in esame si possono estrarre le seguenti massime di diritto: 1. Principio di Assorbimento delle Violazioni Antiriciclaggio. Quando dall'omissione degli obblighi di adeguata verifica della clientela deriva, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, il soggetto obbligato risponde unicamente per la mancata segnalazione, ai sensi dell'art. 58, comma quinto, del d.lgs. n. 231/2007. 2. Natura preventiva dell'obbligo di segnalazione. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette risponde ad esigenze cautelari e di prevenzione, pertanto non si richiede la certezza che il cliente abbia realizzato operazioni finalizzate al riciclaggio di beni di provenienza illecita, essendo sufficiente l'esistenza di un sospetto semplice, ma giustificato dalle circostanze del caso concreto, conoscibili mediante l'adozione degli accorgimenti esigibili dall'obbligato. 3. Valutazione oggettiva del sospetto. Il sospetto rilevante ai fini dell'obbligo di segnalazione deve essere desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita l'operazione. 4. Applicazione retroattiva del Favor Rei. In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, trova applicazione il principio del favor rei, per cui le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 90/2017, avendo riscritto il sistema sanzionatorio in senso potenzialmente più favorevole all'incolpato, devono applicarsi retroattivamente anche ai procedimenti in corso, conformemente a quanto disposto dall'art. 69 del d.lgs. n. 231/2007.



Pubblicato da:


Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Tributi. Società.




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