Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Lavoro. Società.

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli relativi alla normativa antiriciclaggio: sanzioni, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze. Inoltre: diritto commerciale, societario, acquisizioni, cessioni attività, lavoro, contratti. Per privati: danni, famiglia. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Conosco molto bene le realtà imprenditoriali italiane, siano esse PMI o aziende di maggiori dimensioni, stante la mia professione, oltre che di avvocato, sopratutto di dottore commercialista e revisore legale con esperienza ultra ventennale. Consulenza in materia di diritto commerciale e societario, con assistenza in favore dei clienti in ambito stragiudiziale e giudiziale. Supporto nella negoziazione di affari e nella tutela dei propri diritti. Prevenzione in ambito legale al fine di limitare l'insorgere di controversie e rischi legali. Consulenza e supporto con riferimento a tutte le problematiche che devono affrontare i soci.


Fusioni e acquisizioni

Seguo il cliente in operazioni di ristrutturazione aziendale, dismissioni di rami d'azienda, cespiti immobiliari, nuove commesse, transazioni per acquisizioni di aziende e società; attività di redazione e negoziazione contratti di acquisto partecipazioni; negozio la cessione di aziende finalizzata al conseguimento della massima soddisfazione del cliente previo valutazione obiettiva del potenziale dell’attività da cedere. Valutazione, pianificazione ed esecuzione di soluzioni finalizzate alla gestione del passaggio generazionale, controllo e gestione dell’azienda, protezione e tutela del patrimonio immobiliare e finanziario.


Fallimento e proc. concorsuali

Insinuazioni al passivo, tempestive e tardive, conteggio delle spettanze, del trattamento fine rapporto, domanda anticipazione da parte del fondo garanzia INPS. Amministratore giudiziario. Liquidatore cooperative. Antiriciclaggio collegato all'attività esercitata. Fenomeno del riciclaggio e adempimenti degli intermediari preposti al controllo.


Altre categorie

Antiriciclaggio, Diritto del lavoro, Eredità e successioni, Diritto tributario, Edilizia ed urbanistica, Licenziamento, Contratti, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Diritto agrario, Matrimonio, Mobbing, Diritto assicurativo, Separazione, Investimenti.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Antiriciclaggio - Money Transfer

Corte d'Appello di Roma

La CdA di Roma si è espressa a riguardo di un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero a carico di un esercizio commerciale che svolgeva attività di money transfer. Il Tribunale si era pronunciato in precedenza con sentenza di condanna, ma con riduzione della sanzione applicata, alla quale il money transfer propose appello. Il Ministero, con appello incidentale, chiedeva di ristabilire la sanzione applicata in origine. La sanzione traeva origine dal fatto che il titolare dell'attività aveva acquisito denaro contante da clienti per valori superiori alla soglia di legge, senza il tramite degli intermediari abilitati. Tali somme erano state trasferite in Cina. Nei confronti dei soggetti cinesi indicati quali mittenti nelle rimesse di denaro, i militari della GdF affermavano di aver effettuato interrogazioni alle banche dati i cui esiti rivelavano che gli menzionati soggetti erano “inesistenti”, non identificabili o rintracciabili in luoghi notevolmente distanti dalla sede dell'esercizio commerciale ispezionato. Il titolare chiedeva, nelle memorie difensive, di essere sentito dal Ministero; a fondamento della propria opposizione, egli manifestava la propria assoluta buona fede sostenendo di aver sempre osservato, con diligenza, la normativa in materia di antiriciclaggio, identificando i soggetti richiedenti l'invio di denaro tramite la sua Agenzia, che erano quindi individui diversi l'uno dall'altro e non riconducibili, in virtù delle sue risultanze, a un unico ordinante, come invece sostenevano gli operanti. In sede di primo grado veniva richiesta la prova testimoniale degli agenti verbalizzanti, con particolare riguardo all'entità dei singoli versamenti effettuati, che furono dagli stessi operanti dichiarati essere stati sotto soglia di legge; inoltre, riguardo i documenti d'identità dei disponenti e i moduli da compilare per le operazioni, veniva confermato di averne accertate la presenza. L’appello principale conteneva quattro motivi, i primi due dei quali lamentavano il vizio della motivazione della sentenza di primo grado, che non avrebbe dato risposta ai rilievi del ricorso e fatto malgoverno del materiale istruttorio, ritenuto insufficiente per affermare la colpevolezza dell'opponente. Col terzo motivo, fu contestata la qualificazione giuridica dell'illecito operata dal Tribunale come se si trattasse di una responsabilità oggettiva; il quarto motivo, infine, assegnava alla riduzione della sanzione operata dal primo giudice il valore di indizio dell'insussistenza dell'illecito. La CdA rilevava che l'appello era fondato nella parte in cui lamentava la mancanza di una affidabile e riscontrabile prova della colpevolezza; il titolare aveva annotato gli estremi identificativi dei soggetti che a lui si rivolgevano per effettuare il trasferimento di denaro e non vi era prova della sua consapevolezza dell'eventuale falsità dei documenti annotati e dei dati dei clienti. Gli operanti non avevano fornito prova di chi sarebbero stati i presunti clienti muniti di documenti non di loro proprietà, non essendo sufficiente la mera indicazione nel PVC secondo cui dette indagini furono “molto approfondite”. Secondo la Corte non poteva quindi essere escluso che l'appellante avesse eseguito le disposizioni provenienti da più soggetti cinesi a lui presentatisi sotto falso nome e che agivano, a sua insaputa, nell'interesse di altri ai fini del trasferimento all'estero di denaro. Per la CdA trova, pertanto, applicazione l'art.6, comma 11, del D.lgs. 150/2011 secondo cui l’opposizione va accolta quando le prove della responsabilità dell'opponente risultino insufficienti. In conseguenza, la CdA accoglieva l'appello e le spese del doppio grado erano poste a carico del Ministero soccombente.

Caso legale seguito

Antiriciclaggio - Commercialista

Importanza delle dichiarazioni rilasciate nel P.V.C.

Con una pronuncia recente il Tribunale di Roma si è espresso su ricorso di un commercialista sanzionato ai sensi dell'art.56 comma 1 d.lgs.231/2007 per inosservanza degli obblighi di adeguata verifica relativamente alla clientela di studio ed in particolare sulla mancata esibizione del documento di identità di un cliente. La Guardia di Finanza eseguì presso il professionista in questione un controllo finalizzato alla verifica della corretta osservanza della normativa antiriciclaggio limitatamente agli ultimi sei mesi precedenti l'accesso. Il commercialista eccepiva che durante la verifica non era stato instaurato alcun contraddittorio sulla mancata acquisizione e/o esibizione dei documenti di identità di alcuni clienti che gli era contestata, così che non gli era stato possibile dimostrare l'osservanza delle procedure seguite per la verifica della clientela. Nel merito della contestazione, afferma di avere organizzato la procedura di adeguata verifica della clientela con opportune registrazioni, annotazioni e scansione dei relativi documenti contestualmente al conferimento dell'incarico professionale. Precisava, inoltre, che la conoscenza era assicurata anche dai rapporti pluriennali che con essi aveva intrattenuto. Il Tribunale respingeva l'opposizione, in quanto l'omessa instaurazione del contraddittorio durante lo svolgimento della verifica, ancorché dedotta in fatto, non costituì motivo di alcuna doglianza dell'opposizione. Inoltre, essa fu comunque smentita dal verbale di contestazione emesso dalla Guardia di finanza, sul punto assistito da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., che nel PVC diede conto della richiesta rivolta dagli stessi operanti rivolta al professionista durante la redazione del verbale, di spiegare per quali motivi non fossero presenti documenti aggiornati, nonché della risposta del commercialista del seguente testuale tenore "prendo atto atto di quanto esposto nel presente P.V.C. e mi riservo di controllare se i documenti possono essere stati scansionati, non ho altro da aggiungere ". Il Tribunale evidenzia che, secondo le argomentazione del ricorrente, l'adempimento dell'obbligo verrebbe rimesso alle valutazioni soggettive dello stesso soggetto obbligato e sulle caratteristiche della conoscenza del cliente, finendo così per svuotare di senso la norma, che ha invece carattere cogente ed è fondata sulla ratio di anticipare la tutela dell'ordinamento dal fenomeno del riciclaggio, cogliendo i possibili segnali di eventuali condotte che lo denotino. Non valgono ad escludere la responsabilità del ricorrente né la produzione nel ricorso di opposizione del documento di identità del cliente, in quanto la documentazione conservata doveva essere prontamente reperibile. La sentenza evidenzia l'importanza delle dichiarazioni rese durante la redazione del PVC, che fanno prova spesso contro il soggetto ispezionato; questi, in quanto colti di sorpresa, spesso sono indotti a rilasciare dichiarazioni difficilmente contestabili nel successivo giudizio.

Sentenza giudiziaria

Antiriciclaggio e Notai: l'applicazione del principio del favor rei

Sentenza del Tribunale di Roma

Antiriciclaggio e Notai: l'Applicazione del Principio del Favor Rei La Vicenda Processuale Il caso trae origine dall'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una compravendita immobiliare rogitata da un notaio. L'operazione riguardava l'acquisto di un immobile al prezzo di euro 30.000,00. L'elemento di criticità emerso durante i controlli consisteva nel fatto che il bonifico per l'acquisto dell'immobile era stato effettuato da un soggetto diverso dall'acquirente, senza che le generalità del soggetto pagatore risultassero né dal bonifico, né dalla visura al portale KYC (Know Your Customer), né dal rogito notarile. Con processo verbale, la Guardia di Finanza contestò al notaio la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di omessa segnalazione di operazioni sospette, indicando una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000,00 per ciascuna violazione. Successivamente, con decreto sanzionatorio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze applicò al professionista la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.000,00 per la sola violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Gli Obblighi Antiriciclaggio del Notaio: Il Tribunale ha chiarito che, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma quinto, del d.lgs. n. 231/2007, come novellato dal d.lgs. n. 90/2017, quando dall'omissione degli obblighi di adeguata verifica della clientela deriva, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, il soggetto obbligato risponde unicamente per la mancata segnalazione. Questo principio di assorbimento evita la duplicazione sanzionatoria quando le due violazioni sono in rapporto di consequenzialità. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, disciplinato dall'art. 35 del d.lgs. 231/2007, sussiste quando i soggetti destinatari della norma sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o comunque da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, tra cui la recente sentenza del Tribunale civile di Roma n. 17291/2024, tale sospetto deve essere il risultato di una valutazione che tiene conto degli elementi oggettivi riferibili all'operazione contestata, del loro collegamento o frazionamento nel tempo, nonché dei profili soggettivi del cliente e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato in ragione delle funzioni esercitate. Gli elementi di anomalia riscontrati. Nel caso specifico, l'agente accertatore aveva evidenziato la sussistenza di evidenti elementi di anomalia che sottolineavano la sussistenza dell'obbligo di segnalazione: Omessa indicazione del terzo pagatore: L'omessa indicazione della persona fisica che aveva effettuato il pagamento del prezzo della compravendita, soggetto diverso dall'acquirente, nonché l'omessa specificazione dei rapporti sottostanti tra gli stessi. Mancanza di approfondimenti economico-finanziari: L'omissione di approfondimenti circa la posizione economico-finanziaria sia del terzo pagatore che dell'acquirente, privo di occupazione e titolare di redditi nulli o comunque incompatibili con il valore dell'operazione compiuta. Profilo soggettivo dell'acquirente: l'allarmante profilo soggettivo dell'acquirente in relazione alle condanne definitive riportate per reati gravi, quali estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento, conoscibili anche da fonti aperte. Contesto territoriale: Il compimento dell'operazione in un'area geografica connotata da forte presenza di organizzazioni criminali e mafiose. Questi elementi configuravano la violazione di specifici indicatori generali di anomalia previsti dal decreto ministeriale del 16 aprile 2010, tra cui il pagamento mediante mezzi di pagamento provenienti da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e l'acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente. L'Applicazione del Principio del Favor Rei. Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda l'applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui "in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, gli illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017, che ha modificato il d.lgs. n. 231 del 2007, e, in specie, quelli consistiti nella violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, sono soggetti alla disciplina sanzionatoria più favorevole, se ancora pendenti, in considerazione dell'espresso richiamo al principio del 'favor rei' contenuto nell'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, in deroga a quello del 'tempus regit actum', proprio delle sanzioni amministrative". Tuttavia, il giudice ha precisato che nell'individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati dalle normative anteriori e successive alla modifica, occorrendo al contrario un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell'illecito e dovendo fondare la comparazione sull'individuazione del regime in concreto complessivamente più favorevole per la persona. La Rideterminazione della Sanzione. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa all'eccessività e incongruità della sanzione applicata. Secondo la normativa novellata, la violazione dell'obbligo di segnalazione sarebbe stata qualificata ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 231/2007, con sanzione da 30.000,00 a 300.000,00 euro. In base ai criteri enunciati nella circolare del MEF del 6 luglio 2017, nel caso di specie i parametri della violazione qualificata comporterebbero la quantificazione della sanzione nell'ambito della seconda fascia (da euro 120.000,00 a 210.000,00). Tuttavia, in applicazione del principio del favor rei, è stata applicata la sanzione vigente all'epoca dell'operazione contestata ex art. 57, quarto comma, del d.lgs. 231/2007 (dall'1 al 40% del valore dell'operazione sospetta non segnalata), nella misura del 30% del valore dell'operazione, pari a 9.000,00 euro. Il giudice ha rilevato che tale sanzione corrispondeva al 75% dell'intervallo della sanzione edittale, risultando eccessiva secondo i criteri dello stesso MEF, che prevedevano una sanzione compresa fra il 13% e il 26% del valore dell'operazione non segnalata. Tenuto conto dei criteri direttivi enunciati dall'art. 11 della legge 689/1981, per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. La sanzione è stata quindi rideterminata in euro 5.000,00. Massime di Diritto. Dalla sentenza in esame si possono estrarre le seguenti massime di diritto: 1. Principio di Assorbimento delle Violazioni Antiriciclaggio. Quando dall'omissione degli obblighi di adeguata verifica della clientela deriva, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, il soggetto obbligato risponde unicamente per la mancata segnalazione, ai sensi dell'art. 58, comma quinto, del d.lgs. n. 231/2007. 2. Natura preventiva dell'obbligo di segnalazione. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette risponde ad esigenze cautelari e di prevenzione, pertanto non si richiede la certezza che il cliente abbia realizzato operazioni finalizzate al riciclaggio di beni di provenienza illecita, essendo sufficiente l'esistenza di un sospetto semplice, ma giustificato dalle circostanze del caso concreto, conoscibili mediante l'adozione degli accorgimenti esigibili dall'obbligato. 3. Valutazione oggettiva del sospetto. Il sospetto rilevante ai fini dell'obbligo di segnalazione deve essere desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita l'operazione. 4. Applicazione retroattiva del Favor Rei. In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, trova applicazione il principio del favor rei, per cui le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 90/2017, avendo riscritto il sistema sanzionatorio in senso potenzialmente più favorevole all'incolpato, devono applicarsi retroattivamente anche ai procedimenti in corso, conformemente a quanto disposto dall'art. 69 del d.lgs. n. 231/2007.

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