Antiriciclaggio - Limite pagamento contanti. Sent. Trib. 17004/2022.

Scritto da: Andrea Iaretti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La L.231/2007, art.51, prevede che i soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni relative all'utilizzo del contante, riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e per l’immediata comunicazione dell’infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.  

I ricorsi, per quanto attiene la violazione della normativa riguardante il limite alla circolazione del contante si propongono al Tribunale sulla base del luogo dov'è stata commessa l'infrazione, avverso le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato nella persona del Ministro pro tempore.

Il Tribunale della capitale si è pronunciando recentemente su ricorso promosso avverso infrazione all'utilizzo del contante, con una sentenza riguardante un evento che può verificarsi nella pratica professionale degli studi e nell’attività degli operatori degli istituti di credito.

Come detto, le infrazioni di tale tipologia sono sanzionate dal Mef con provvedimento da parte della competente R.T.S. Nel caso in esame la transazione in contanti, avvenuta nel 2018, era stata dell'importo esatto di euro 3.000,00 a fronte della previsione del massimo stabilito dalla legge in euro 2.999,99. Il Giudice, rigettate altre eccezioni, ha rilevato invece meritevole di accoglimento quella sollevata dal ricorrente in merito all'errore sul fatto ex art.3, c.2, L.689/1981, costituito dalla convinzione che il limite all’uso del contante fosse di € 3.000,00 e non di € 2.999,99 come del resto rilevabile anche da alcuni comunicati di autorevoli enti pubblici (fra cui Banca d’Italia e Agenzia delle entrate), diffusi nella rete telematica, nei quali si indicava quel limite proprio in € 3.000,00.

Per tali motivi il Tribunale accoglieva il ricorso in quanto, come chiarito, la sanzione risultava applicata ad un comportamento per il quale non sussisteva responsabilità.

Le spese di giudizio sono state interamente compensate.

 




Pubblicato da:


Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara
Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio