La L.231/2007,
art.51, prevede che i soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie
funzioni o nell'espletamento della propria attività abbiano notizia di
infrazioni alle disposizioni relative all'utilizzo del contante, riferiscono
entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la
contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della L. 24
novembre 1981, n. 689, e per l’immediata comunicazione dell’infrazione anche
alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai
fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia
delle entrate.
I ricorsi, per
quanto attiene la violazione della normativa riguardante il limite alla
circolazione del contante si propongono al Tribunale sulla base del luogo dov'è
stata commessa l'infrazione, avverso le competenti Ragionerie Territoriali
dello Stato nella persona del Ministro pro tempore.
Il Tribunale
della capitale si è pronunciando recentemente su ricorso promosso avverso
infrazione all'utilizzo del contante, con una sentenza riguardante un evento
che può verificarsi nella pratica professionale degli studi e nell’attività degli
operatori degli istituti di credito.
Come detto, le
infrazioni di tale tipologia sono sanzionate dal Mef con provvedimento da parte
della competente R.T.S. Nel caso in esame la transazione in contanti, avvenuta
nel 2018, era stata dell'importo esatto di euro 3.000,00 a fronte della
previsione del massimo stabilito dalla legge in euro 2.999,99. Il Giudice,
rigettate altre eccezioni, ha rilevato invece meritevole di accoglimento quella
sollevata dal ricorrente in merito all'errore sul fatto ex art.3, c.2,
L.689/1981, costituito dalla convinzione che il limite all’uso del contante
fosse di € 3.000,00 e non di € 2.999,99 come del resto rilevabile anche da
alcuni comunicati di autorevoli enti pubblici (fra cui Banca d’Italia e Agenzia
delle entrate), diffusi nella rete telematica, nei quali si indicava quel
limite proprio in € 3.000,00.
Per tali motivi
il Tribunale accoglieva il ricorso in quanto, come chiarito, la sanzione
risultava applicata ad un comportamento per il quale non sussisteva
responsabilità.
Le spese di
giudizio sono state interamente compensate.