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Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore commercialista, Rev. legale, Giornalista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli afferenti la normativa ANTIRICICLAGGIO: MEMORIE difensive al MEF, RICORSI avanti Trib. Roma. Tramite e-mail potrai presentarmi il tuo problema, per quanto possibile in modo dettagliato; ove lo ritenessi di mia competenza e nei limiti dei miei impegni professionali, ti risponderò rapidamente e, in seguito, ti farò sapere se posso aiutarti, quali vantaggi potresti trarre dalla mia consulenza ed i relativi costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto assicurativo

Mi occupo della tutela risarcitoria del danno alle persone ed alle cose, della responsabilità professionale che coinvolge professionisti e del settore dei sinistri stradali. Prediligo risoluzioni veloci e stragiudiziali a tutela dei diritti e delle aspettative dei clienti. Per l'attività, ove necessario, mi avvalgo altresì di validi corrispondenti.


Antiriciclaggio

Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.


Eredità e successioni

Mi occupo di successioni di ogni tipo risolvendo problemi relativi sia a patrimoni di piccole dimensioni che patrimoni di significativa importanza. Mi interesso di testamenti, relazioni con Notai e tecnici per dichiarazioni di successione, accordi stragiudiziali di divisione ereditaria, presunte lesioni di legittima, impugnazioni di testamento, cause di divisione ereditaria. Nel corso della mia attività ho potuto verificare che questi argomenti hanno rilevanza notevole per tutte le persone, producendo conflitti riferiti al passato degli eredi. Occorre quindi pianificare attentamente le proprie ultime volontà.


Altre categorie

Edilizia ed urbanistica, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto commerciale e societario, Risarcimento danni, Diritto del lavoro, Incidenti stradali, Diritto dell'informatica, Malasanità e responsabilità medica.



Credenziali

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Money Transfer - Sent. Trib. 2630/2022

Pubblicato su IUSTLAB

La CdA di Roma si è espressa, con Sentenza 2630/2022, a riguardo di un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero a carico di un esercizio commerciale che svolgeva attività di money transfer. Il Tribunale si era pronunciato in precedenza con sentenza di condanna, ma con riduzione della sanzione applicata, alla quale il money transfer propose appello. Il Ministero, con appello incidentale, chiedeva di ristabilire la sanzione applicata in origine. La sanzione traeva origine dal fatto che il titolare dell'attività aveva acquisito denaro contante da clienti per valori superiori alla soglia di legge, senza il tramite degli intermediari abilitati. Tali somme erano state trasferite in Cina. Nei confronti dei soggetti cinesi indicati quali mittenti nelle rimesse di denaro, i militari della GdF affermavano di aver effettuato interrogazioni alle banche dati i cui esiti rivelavano che gli menzionati soggetti erano “inesistenti”, non identificabili o rintracciabili in luoghi notevolmente distanti dalla sede dell'esercizio commerciale ispezionato. Il titolare chiedeva, nelle memorie difensive, di essere sentito dal Ministero; a fondamento della propria opposizione, egli manifestava la propria assoluta buona fede sostenendo di aver sempre osservato, con diligenza, la normativa in materia di antiriciclaggio, identificando i soggetti richiedenti l'invio di denaro tramite la sua Agenzia, che erano quindi individui diversi l'uno dall'altro e non riconducibili, in virtù delle sue risultanze, a un unico ordinante, come invece sostenevano gli operanti. In sede di primo grado veniva richiesta la prova testimoniale degli agenti verbalizzanti, con particolare riguardo all'entità dei singoli versamenti effettuati, che furono dagli stessi operanti dichiarati essere stati sotto soglia di legge; inoltre, riguardo i documenti d'identità dei disponenti e i moduli da compilare per le operazioni, veniva confermato di averne accertate la presenza. L’appello principale conteneva quattro motivi, i primi due dei quali lamentavano il vizio della motivazione della sentenza di primo grado, che non avrebbe dato risposta ai rilievi del ricorso e fatto malgoverno del materiale istruttorio, ritenuto insufficiente per affermare la colpevolezza dell'opponente. Col terzo motivo, fu contestata la qualificazione giuridica dell'illecito operata dal Tribunale come se si trattasse di una responsabilità oggettiva; il quarto motivo, infine, assegnava alla riduzione della sanzione operata dal primo giudice il valore di indizio dell'insussistenza dell'illecito. La CdA rilevava che l'appello era fondato nella parte in cui lamentava la mancanza di una affidabile e riscontrabile prova della colpevolezza; il titolare aveva annotato gli estremi identificativi dei soggetti che a lui si rivolgevano per effettuare il trasferimento di denaro e non vi era prova della sua consapevolezza dell'eventuale falsità dei documenti annotati e dei dati dei clienti. Gli operanti non avevano fornito prova di chi sarebbero stati i presunti clienti muniti di documenti non di loro proprietà, non essendo sufficiente la mera indicazione nel PVC secondo cui dette indagini furono “molto approfondite”. Secondo la Corte non poteva quindi essere escluso che l'appellante avesse eseguito le disposizioni provenienti da più soggetti cinesi a lui presentatisi sotto falso nome e che agivano, a sua insaputa, nell'interesse di altri ai fini del trasferimento all'estero di denaro. Per la CdA trova, pertanto, applicazione l'art.6, comma 11, del D.lgs. 150/2011 secondo cui l’opposizione va accolta quando le prove della responsabilità dell'opponente risultino insufficienti. In conseguenza, la CdA accoglieva l'appello e le spese del doppio grado erano poste a carico del Ministero soccombente.

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Money Transfer - Sent. Trib. n. 6041/2018

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Nel contenzioso in analisi, conclusosi con sentenza del Tribunale della capitale nell'anno 2018, soggetto coinvolto era un'impresa esercente l'attività di money transfer, pesantemente sanzionata dal Ministero in solido con il suo legale rappresentante (anche responsabile dell’assolvimento degli obblighi inerenti alla segnalazione di operazioni sospette), per non avere segnalato tempestivamente movimentazioni finanziarie in violazione della normativa antiriciclaggio. Nel dettaglio, l'impresa svolgeva attività di intermediazione finanziaria, ed in particolare prestazioni di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento fondi dall’Italia verso Cina e Filippine. All’esito delle verifiche condotte dalla GdF era stato constatato che nel periodo di tempo oggetto di verifica un cospicuo numero di clienti avevano disposto trasferimenti di denaro all’estero che, seppure di importi considerati singolarmente inferiori al limite di legge previsto all’epoca degli eventi, erano di ammontare complessivo rilevante in relazione all’intervallo di tempo in cui avvennero, tali da dover far sorgere dubbi circa la provenienza delle somme, soprattutto in assenza di informazioni sul profilo economico dei clienti. Nel merito, il soggetto sanzionato si difese eccependo che l'assenza di notizie circa il profilo economico patrimoniale dei clienti era giustificata in quanto, essendo le operazioni occasionali, si era in assenza di elementi idonei a giustificare l'anomalia delle operazioni. Il Tribunale, nella decisione, premetteva che gli indici di anomalia delle operazioni sono ricavati dal c.d. Decalogo emanato dalla Banca d’Italia. Nella parte di questo dedicata alle misure organizzative ed alla conoscenza della clientela, si afferma che gli intermediari effettuano l'analisi del grado di anomalia di una operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la pone in essere. Il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con rilievo economico. Gli intermediari “non devono farsi carico di ulteriori attività di accertamento, di competenza delle Autorità di ciò istituzionalmente incaricate. Una approfondita conoscenza del cliente costituisce, da un lato, un momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell'operazione …”. Sempre nel Decalogo, nella parte introduttiva alla elencazione degli indici di anomalia, è previsto che “Nel caso di operazioni richieste da utenti occasionali, la valutazione (qualora le informazioni sulla capacità economica e l'attività svolta risultino insufficienti) deve concentrarsi soprattutto sulle caratteristiche tecniche dell'operazione, e in particolare sulla sua entità”. Il ricorrente, in allegato al ricorso, produceva un campione di scheda identificativa del cliente da cui si poteva comprendere che in modo succinto veniva indicata la professione svolta, i dati anagrafici ed il loro il codice fiscale. Erano stati escussi altresì testi, prova non usuale in questo tipo di procedimenti, ma rivelatasi poi determinate. A testimonianza di come fosse valutata la consistenza economico-finanziaria dei clienti, l'addetta al ricevimento della clientela riferì di utilizzare un database che consentiva di non accettare transazioni che in un determinato periodo superassero un certo ammontare e che, qualora si verificava tale ipotesi, avvisava il responsabile antiriciclaggio dell’ufficio che, in tal caso, effettuava indagini personali sui soggetti e le eventuali attività commerciali dove gli stessi operavano, prima di autorizzare l'operazione. Il teste, precisava altresì che i clienti del posto erano spesso commercianti, promanazione di attività aventi sede in Asia; il danaro inviato era utilizzato, pertanto, allo scopo di pagare i fornitori. Entrambi i testi hanno riferivano che veniva richiesta l’esibizione del documento di identità in originale. Anche la teste escussa in qualità di cliente ha confermato che le veniva richiesto di esibire in originale il documento di identità e il codice fiscale. A parere del Ministero, l'assenza di informazioni approfondite avrebbe dovuto far ritenere i clienti come occasionali, con la conseguente necessità di considerare sufficienti, ai fini dell’obbligo di segnalazione che invece non vi erano state, gli indicatori di anomalie oggettive, come la frequenza e importo dei trasferimenti. Secondo il Giudice, la peculiarità della vicenda attiene al fatto che effettivamente per molti clienti le informazioni ottenute sul profilo economico finanziario consistevano unicamente nella dichiarazione sulla professione svolta, ma per questo non poteva essere preteso che gli intermediari dovessero farsi carico di ulteriori accertamenti, così come stabilisce anche il Decalogo emanato dalla Banca d’Italia. Appariva quindi eccessivo, al Giudice, ritenere che tutti i clienti del servizio di money transfer fossero da considerare clienti occasionali solo perché non erano documentate informazioni dettagliate sul loro profilo economico, a causa delle modalità di operatività del servizio. Poteva ritenersi sufficiente l'approfondimento della conoscenza della clientela mediate la verifica dell'esistenza delle relative attività commerciali, come emerso nel corso del giudizio. Per tale motivo, l'opposizione meritava accoglimento con annullamento del relativo decreto sanzionatorio

Titolo professionale

Dottore commercialista

LIUC - 1/2000

Attività di dottore commercialista, approfondita conoscenza della legislazione fiscale e degli errori commessi nella predisposizione della relativa documentazione. Gestione delle aziende in crisi. Liquidazione coatta società cooperative. Attività di consulenza del lavoro.

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Lo studio

Andrea Iaretti
Corso Garibaldi 138
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