Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Lavoro. Società.

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli relativi alla normativa antiriciclaggio: sanzioni, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze. Inoltre: diritto commerciale, societario, acquisizioni, cessioni attività, lavoro, contratti. Per privati: danni, famiglia. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto del lavoro

Contestazioni, demansionamenti, ingiustizie subite dal lavoratore. Mobbing. Difesa giudiziale nel contenzioso relativo a sanzioni irrogate a datori di lavoro da enti previdenziali. Problemi concernenti il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), e DURC di congruità. Conteggi delle differenze retributive lavoratori dipendenti. Fenomeno delle false partite iva, ossia del lavoro dipendente mascherato da lavoro autonomo; recupero delle relative spettanze, in caso di rapporti di lavori non genuini. Prediligo soluzioni rapide e stragiudiziali, in modo da trarre soddisfazione senza lunghe cause.


Mobbing

Il "mobbing" si riferisce a comportamenti sistematici e coordinati del datore di lavoro, finalizzati a creare un ambiente di lavoro vessatorio per il dipendente, incluse una serie di azioni che, pur essendo distinte, sono unite dall'obiettivo di intimidazione o degrado. Esaminino la situazione lavorativa del cliente e fornisco orientamenti sulle azioni legali da intraprendere contro atteggiamenti. Condotte che possono configurare mobbing: assegnazione mansioni inferiori rispetto a quelle previste dal contratto, abuso di procedimenti disciplinari, insulti, minacce, molestie, pratiche per ridurre benessere e dignità del lavoratore.


Licenziamento

Grazie alla mia esperienza trentennale, maturata anche come dottore commercialista che si occupa di adempimenti del personale, sono in grado di redigere risposte efficaci a lettere di licenziamento e gestire impugnazioni per garantire che i diritti dei miei clienti siano sempre tutelati. Inoltre, mi occupo di procedimenti disciplinari, assicurandomi che vengano seguite tutte le normative vigenti e che ogni decisione sia ben motivata. Garantisco la risposta entro cinque giorni alla contestazione del datore di lavoro.


Altre categorie

Antiriciclaggio, Eredità e successioni, Diritto tributario, Fusioni e acquisizioni, Edilizia ed urbanistica, Diritto commerciale e societario, Contratti, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Diritto agrario, Matrimonio, Diritto assicurativo, Separazione, Investimenti.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Antiriciclaggio - cosa si intende per "sospetto semplice" per l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette?

Tribunale di Roma

GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE ! Massimizzazione In materia di normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 231/2007 sussiste quando ricorrano elementi oggettivi sufficienti a determinare il sospetto di operazioni meritevoli di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, non essendo necessaria la certezza della provenienza delittuosa dei fondi ma risultando sufficiente un mero "sospetto semplice" basato sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi conosciuti dal soggetto obbligato. L'art. 18 comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 231/2007 impone agli intermediari finanziari un "controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata", che non si esaurisce nella prima acquisizione di dati e informazioni in sede di apertura del rapporto finanziario, ma si estende all'obbligo di controllo nel corso del rapporto con riferimento alla congruenza tra il profilo del cliente e la sua operatività, analizzando le transazioni concluse e verificandone la compatibilità con la natura della persona fisica identificata, con le sue attività commerciali ed avendo riguardo all'origine dei fondi. Costituiscono elementi sintomatici di anomalia che impongono l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e, in caso di persistente sospetto, la segnalazione all'UIF: le operazioni di movimentazione di denaro oltre il limite di euro 15.000,00 svolte in un arco temporale relativamente breve, l'ingente valore complessivo delle movimentazioni non proporzionate rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal cliente circa i motivi di apertura del conto corrente, l'assenza di specifica indicazione delle causali a sostegno delle ragioni delle erogazioni da parte di società estere, lo svolgimento da parte del cliente di attività professionali nel campo delle energie rinnovabili applicabili al settore petrolifero specificamente indicate tra le attività a rischio dall'art. 24 comma 2 lett. a) punto 5-bis del d.lgs. n. 231/2007, la precedente residenza del cliente in Paesi inseriti tra quelli non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata individuati dalla GAFI e dall'Unione europea. L'art. 19 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 231/2007 richiede espressamente l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, verificando la compatibilità dei dati forniti dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto. La quantificazione della sanzione risulta corretta quando sia accertata la sistematicità e la gravità delle omissioni che violano gli obblighi di segnalazione, considerato l'elevato grado di sussumibilità dell'operatività contestata negli indici di anomalia e negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali previsti dalla normativa vigente, non potendo invocarsi attenuanti quando l'intermediario abbia più volte sottostimato la peculiarità dell'operatività seguita dal correntista senza fornire ragioni adeguate di carattere oggettivo o soggettivo che ne avessero potuto condizionare la valutazione.

Caso legale seguito

Antiriciclaggio - Dottore commercialista - Art.28 L.689/81.

02/2025

Il Tribunale della capitale, nell'annullare un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero nei confronti di dottore commercialista, ha fornito una chiara interpretazione circa l'istituto della prescrizione applicabile nelle vertenze ad oggetto la normativa antiriciclaggio. Con ricorso ritualmente notificato, in opposizione alla contestazione circa la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, l'opponente eccepiva: 1- La decadenza del procedimento sanzionatorio ex art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07. 2- L’estinzione del procedimento ex art. 28 legge n. 689/81. 3- L’inesistenza della violazione. 4- Fatti contestati antecedenti all’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti. 5- L’assenza di sospetto in ordine alle possibili operazioni di riciclaggio. 6- Il difetto di motivazione. 7- L’applicazione del principio del “favor rei" e violazione dell’art. 6 della Legge n. 689/81 e che, per tale motivo, la quantificazione della sanzione era nulla ed erronea. In via preliminare di merito, il Giudice naturalmente si soffermava sulle eccezioni di prescrizione. Il termine di due anni (art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07) per la conclusione del procedimento sanzionatorio (di cui al primo punto) decorre dalla data di ricezione della contestazione notificata dagli organi accertatori all'amministrazione procedente, periodo entro il quale deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione (è sufficiente la sua emissione e non la successiva notifica); l'organo accertatore deve avvalersi di pec per fornire data certa di trasmissione. Non precisata dalla legge, invece, quale possa considerarsi il termine a disposizione degli operanti per l'invio del PVC (dagli stessi notificato regolarmente al contravventore), al Ministero procedente. In ogni caso, qualora il presunto responsabile inoltri al Ministero una formale richiesta di essere audito nel corso del procedimento, il summenzionato termine è prorogato di ulteriori sei mesi, anche se, successivamente, l'interessato comunichi di voler rinunciare alla richiesta formulata in precedenza. Per tale ultima motivazione, il Giudice constatava che il Ministero aveva agito nei termini. Neppure il richiamo ai termini previsti dalla legge 241/90 poteva trovare applicazione, in quanto tale normativa non è applicabile alla materia in questione; la norma citata, infatti, prevede che il procedimento amministrativo si concluda nel termine di trenta giorni, ovvero novanta giorni secondo la nuova formulazione, ma è incompatibile con i procedimenti regolamentati ai sensi della L. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, "delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi ed i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve". È stata invece accolta dal Tribunale l'eccezione di prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 della L. 689/1981, con l'importante precisazione che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”. L’art. 28 della L.689/81 dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Rilevato che i fatti ai quali era stata imputata presunta violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta erano risalenti a oltre cinque anni dell'avvenuta contestazione, il Tribunale ha pertanto annullato il decreto sanzionatorio; le successive eccezioni rimanevano così "assorbite" dalla prescrizione, e le spese legali venivano compensate. GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !

Sentenza giudiziaria

Vinta causa per azione revocatoria donazione immobile

Sentenza del 19/06/2019 n. 1034/2019 - Tribunale ordinario di Vercelli

GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE ! Con atto di citazione ritualmente notificato si conveniva in giudizio il debitore e la di lui madre, per chiedere che fosse dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la donazione realizzata tramite atto notarie tra le parti madre e figlio. Il credito era rappresentato da decreto ingiuntivo. Nel corso del procedimento, con il mio patrocinio, interveniva anche altro professionista con atto di intervento volontario, per porre analoga domanda in relazione a compensi per attività professionale svolta dall’intervenuto, per la difesa del convenuto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale. In esito alla causa, il Giudice stabiliva la fondatezza delle domande di parte attrice e di parte intervenuta. "Come noto, l’azione revocatoria prevista dall’art.2901 c.c. è uno strumento con funzione conservativa della garanzia patrimoniale del credito i cui presupposti sono: - l’esistenza di un valido rapporto di credito tra istante e disponente; - l’effettivo pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del credito (eventus damni); - la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni del creditore ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell’atto stesso al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (consilium fraudis); - in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza anche da parte del terzo del pregiudizio che l’atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni creditorie ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore (partecipatio fraudis). .... Quanto all’eventus damni, non si può dubitare che con la donazione in parola il convenuto abbia disposto di una non trascurabile parte del suo patrimonio, così rendendo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (cfr. Cass. 11763/2006), circostanza che si reputa sufficiente ai fini della verifica del potenziale danno alle ragioni di credito, spettando poi al debitore convenuto, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. ordinanza n. 19207 del 19/07/2018), cosa non avvenuta nel caso di specie, essendo i convenuti rimasti contumaci ed avendo quindi scelto di non difendersi. Deve quindi pronunciarsi l’inefficacia della donazione impugnata.

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Lo studio

Andrea Iaretti
Corso Garibaldi 138
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