Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Lavoro. Società.

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli relativi alla normativa antiriciclaggio: sanzioni, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze. Inoltre: diritto commerciale, societario, acquisizioni, cessioni attività, lavoro, contratti. Per privati: danni, famiglia. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto del lavoro

Contestazioni, demansionamenti, ingiustizie subite dal lavoratore (in modo particolare ambito sanitario e pubblico). Difesa giudiziale nel contenzioso relativo a sanzioni irrogate a datori di lavoro da enti previdenziali. Problemi concernenti il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (durc), e DURC di congruità. Conteggi delle differenze retributive lavoratori dipendenti. Fenomeno delle false partite iva, ossia del lavoro dipendente mascherato da lavoro autonomo; recupero delle relative spettanze, in caso di rapporti di lavori non genuini.


Mobbing

Il "mobbing" si riferisce a comportamenti sistematici e coordinati del datore di lavoro, finalizzati a creare un ambiente di lavoro vessatorio per il dipendente, incluse una serie di azioni che, pur essendo distinte, sono unite dall'obiettivo di intimidazione o degrado. Esaminino la situazione lavorativa del cliente e fornisco orientamenti sulle azioni legali da intraprendere contro atteggiamenti. Condotte che possono configurare mobbing: assegnazione mansioni inferiori rispetto a quelle previste dal contratto, abuso di procedimenti disciplinari, insulti, minacce, molestie, pratiche per ridurre benessere e dignità del lavoratore.


Licenziamento

Grazie alla mia esperienza trentennale, maturata anche come dottore commercialista che si occupa di adempimenti del personale, sono in grado di redigere risposte efficaci a lettere di licenziamento e gestire impugnazioni per garantire che i diritti dei miei clienti siano sempre tutelati. Inoltre, mi occupo di procedimenti disciplinari, assicurandomi che vengano seguite tutte le normative vigenti e che ogni decisione sia ben motivata. Garantisco la risposta entro cinque giorni alla contestazione del datore di lavoro.


Altre categorie

Antiriciclaggio, Eredità e successioni, Diritto tributario, Fusioni e acquisizioni, Edilizia ed urbanistica, Diritto commerciale e societario, Contratti, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Diritto agrario, Matrimonio, Diritto assicurativo, Separazione, Investimenti.



Credenziali

Recensione positiva

Un avvocato di fiducia (recensioni autentiche)

7/2025 - A.S. e molti altri

-Un avvocato di fiducia. L’avvocato Iaretti è un professionista serio e competente. Sempre disponibile. Oltre alla sua preparazione ho apprezzato molto la sua trasparenza. -Persona molto competente, ho avuto modo di confrontarmi con l'avvocato, per varie situazioni che mi riguardano e ho trovato un’umanità "pazzesca", credo fortemente che questo lavoro non si debba fare solo per una questione economica ma per passione, complimenti a questa persona molto comprensiva, capace di mettersi anche dall'altra parte per cercare di capire e affrontare le situazioni con i vari clienti. Consiglio fortemente questo Avvocato. -Persona preparatissima e assai disponibile. Un punto di riferimento indispensabile per ogni problematica inerente l’antiriciclaggio. Molto consigliato. Grazie di tutto. -Cortese e disponibile, e con una competenza rarissima in materia di antiriciclaggio. -Estremamente competente e professionale. Ha saputo darmi ottimi consigli, molto disponibile e competente. sodisfatta, grazie Avvocato. -Ho richiesto l'assistenza e la consulenza all'avvocato Andrea per una questione di eredità, successioni e diritto di famiglia. Ho riscontrato la sua grande disponibilità e volontà di risolvere i casi che gli avevo prospettato. Sono stata molto soddisfatta e lo consiglio. Grazie, Avvocato! -Avvocato che si occupa in prevalenza di antiriciclaggio, molto disponibile e celere nelle risposte. Sono soddisfatto della sua consulenza e della sua preparazione, è sufficiente visitare il suo sito per comprende ciò che sto dicendo. Inoltre, mi sono sentito trattato come una "persona", in "amico", non un "cliente", senza distacco e in modo schietto, anche per consigli non afferenti l’antiriciclaggio. Grazie Andrea! -Disponibilità, Cortesia, elevata Competenza. Molto disponibile e cortese. Competenza specifica in materia di Antiriciclaggio molto rara. -Ho avuto bisogno di un confronto su una questione complessa, sono rimasto assolutamente soddisfatto della serietà e della competenza del professionista. -Ho avuto il piacere di consultarmi con l’Avv. Andrea Iaretti, e l'esperienza è stata eccellente sotto ogni punto di vista. Si è dimostrato estremamente competente chiaro nelle spiegazioni è sempre disponibile a rispondere a ogni mio dubbio con grande professionalità e cortesia. Sono pienamente soddisfatta. Grazie per il tuo eccellente supporto! -Estremamente veloce e competente, ha consigliato per il meglio e trovato la soluzione più conveniente al mio caso, molto contento. -Molto professionale, competente e semplicità di comunicazione. Veramente da consigliare. Grazie avvocato. -Grazie avvocato Andrea Iaretti è stato molto chiaro e gentile per tutto. -Grazie Avvocato Iaretti mi ha risolto problemi che altri non erano riusciti a fare -Grazie infinitamente della cordialità e consulenza leale. -Ha saputo darmi ottimi consigli, molto disponibile e competente. sodisfatta, grazie Avvocato.

Caso legale seguito

Vari casi di redazione e consulenza nelle memorie antiriciclaggio al MEF per commercialisti

01/2022 - 04/2025

Verifiche assolvimento obblighi antiriciclaggio, l’esempio di un decreto emesso dal Ministero nei confronti di un dottore commercialista. Dichiarazioni del professionista. Inoltre, in data omissis, a specifica domanda dei militari operanti circa l’osservanza dei presidi antiriciclaggio, il professionista dichiarava: “In merito alla struttura organizzativa ci sono io e omissis . In merito all’espletamento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio me ne occupo io personalmente ed intendo specificare che ho partecipato a corsi di aggiornamento indetti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di omissis l’ultimo dei quali dal omissis in modalità “video corso” del quale vi fornisco attestato. Per ciò che riguarda l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, utilizzo dei modelli cartacei e la modulistica idoneamente adattata alle esigenze dello studio professionale. Conservo le informazioni utili ai fini della normativa antiriciclaggio nei fascicoli della clientela. Richieste dei militari. I verbalizzanti invitavano la parte ad esibire gli atti e la documentazione afferente all’attività istituzionale esercitata negli anni omissis e i fascicoli relativi ai clienti – selezionati a campione – dalla cui disamina emergeva quanto segue: omissis omissis. Esito della verifica documentale. Ad esito della verifica documentale, dalla quale emergeva che il professionista aveva provveduto ad eseguire la valutazione del rischio, l’identificazione del cliente nonché ad acquisire informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale, i verificatori asserivano che l’attività posta in essere dal professionista era completamente “inidonea e insufficiente a fornire prova obiettiva e tracciabile dell’adeguata verifica, in quanto carente dei dati minimi richiesti per l’identificazione completa dei titolari effettivi, limitatamente alle persone giuridiche”, non avendo il dott. omissis provveduto ad una corretta identificazione dei menzionati titolari effettivi ed a svolgere un controllo costante del rapporto per tutta la sua durata, attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività. Contestazioni dei verbalizzanti. L’Organo verbalizzante contestava, pertanto, al Dott. omissis la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ipotizzando l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 (fattispecie grave), come di seguito indicato, alla data del omissis (accesso nello studio): Sanzioni antiriciclaggio Min: € 2.500 – Sanzioni antiriciclaggio Max: € 50.000. Determinazione della sanzione. Circa la sanzione, ai sensi dell’art. 65, comma 1 del d.lgs.231/2007 i verificatori demandavano al MEF, quale Amministrazione procedente, l’individuazione della disciplina applicabile al caso concreto, in ossequio al principio introdotto dall’art. 69, comma 1, del novellato d.lgs. n. 231/2007, laddove essa dovesse risultare più favorevole, o, ancora, della sanzione di cui all’art. 67, comma 2, laddove la violazione venisse riconosciuta di “minor gravità”. Condotta base e qualificata. Al fine di fornire elementi utili sia al riscontro dei parametri legislativi che caratterizzano la condotta nell’ipotesi “base” ovvero in quella “qualificata”, sia delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, gli agenti verificatori rappresentavano altresì quanto segue: Fattispecie grave, motivazioni. Le violazioni riscontrate, ascrivibili a una condotta caratterizzata da una scarsa attenzione del “soggetto obbligato” al rispetto dei presidi di cui al d.lgs.231/2007, sembravano potersi ritenere connotate da una particolare gravità; anche in considerazione del grado di intensità dell’elemento soggettivo dovuto alla mancata adozione, l’insufficiente vigilanza sul rispetto di prassi, procedure standardizzate e criteri operativi da ritenersi nella sua potestà organizzativa in ragione del ruolo rivestito e idonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio. Inoltre, non era stata effettuata la doverosa rilevazione delle verifiche routinarie (monitoraggi periodici o “a soglia”) o di agevole realizzazione e non particolarmente onerose sul piano procedimentale (ad esempio mediante la consultazione di fonti aperte o di banche dati in uso) e che dovevano ritenersi, in base ad una ragionevole valutazione ex ante, efficaci ai fini dell’acquisizione di elementi utili per la valutazione da effettuarsi; in linea alle osservazioni testé descritte, non erano state osservate violazioni ripetute ovvero plurime. Le caratteristiche professionali esaminate integravano una violazione del carattere sistematico, in quanto il professionista non aveva adempiuto agli obblighi di identificazione dei titolari effettivi con riferimento ai clienti persone giuridiche. Il grado di responsabilità della persona fisica, in esito alle evidenze riscontrate nell’ambito dell’attività ispettiva e descritte in precedenza, era da ritenersi sicuramente elevato, attesa la mancata adozione di prassi, procedure standardizzate e/o criteri operativi in materia antiriciclaggio; Capacità finanziaria. Riguardo alla capacità finanziaria del professionista, dalle interrogazioni all’Anagrafe tributaria, risultavano: per gli anni omissis omissis Livello di collaborazione. Il livello di cooperazione con le autorità di cui all’ art. 21, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 231/2007, era da ritenersi insufficiente. Valutazione e mitigazione del rischio. Era stata riscontrata l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commisurata alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni del soggetto obbligato. In particolare, riguardo all’ “analisi e la valutazione” nonché alla relativa “documentazione” e “periodico aggiornamento” del citato rischio (art. 15 commi 2 e 4 d.lgs. 231/2007), il professionista, in relazione agli incarichi professionali monitorati in sede ispettiva, metteva a disposizione la “valutazione documentata”. Però, il professionista non aveva effettuato il controllo costante del rapporto con i clienti attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica. Assenza di eventuali precedenti violazioni. Era stata osservata l’assenza di eventuali precedenti violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs.231/2007. Conclusioni. Tenuto conto delle risultanze del controllo ispettivo e valutati gli elementi sopra riportati, venivano ravvisati elementi legislativi (gravità, reiterazione, sistematicità, pluralità) idonei alla configurazione della fattispecie “qualificata”, ferma restando l’eventuale motivata riqualificazione da parte dell’Amministrazione irrogante. Memorie difensive entro trenta giorni. A seguito della contestazione, il dott. omissis inviava scritti difensivi (memorie antiriciclaggio). Per ciascuna delle posizioni oggetto di contestazione, la parte evidenziava, in sintesi, quanto segue: omissis Il dott. omissis, sulla scorta di quanto sopra descritto, tenuto conto delle evidenze documentali acquisite in sede di controllo ed alla luce del quadro normativo e regolamentare ampiamente illustrato nella memoria difensiva, eccepiva l’infondatezza delle contestazioni e chiedeva: -in via principale, l’annullamento del processo verbale di contestazione; -in via subordinata la riqualificazione delle condotte, secondo la meno grave fattispecie di cui all’art. 56, co. 1 del d.lgs.231/2007. Parere della Commissione. Visto il parere n. omissis del omissis, relativo alla seduta del omissis, della Commissione di cui all’art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114, previsto dall’art. 65, comma 2 del vigente decreto legislativo n. 231/2007. Considerazioni del Ministero. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs.231/2007, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 4/7/2017, si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità; b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Violazioni obblighi di adeguata verifica. Ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 231/2007, la violazione degli obblighi di adeguata verifica si riscontra quando i soggetti obbligati “omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”. Il d.lgs. n. 90/2017. Prima dell’entrata in vigore della novella recata dal citato d.lgs.90/2017, l’art. 55, comma 1, del previgente d.lgs. 231/2007, depenalizzato per effetto dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6/2/2016, sanzionava, più specificamente, la violazione delle disposizioni “concernenti l’obbligo di identificazione”. La contestata violazione degli obblighi di adeguata verifica non appare sussistente. Preliminarmente, nel caso di specie si osserva: Dalla copiosa documentazione rinvenuta e trasmessa dagli stessi verbalizzanti in relazione a tutti i fascicoli oggetto di contestazione, emerge un contesto caratterizzato da un elevato grado di ottemperanza del professionista rispetto a tutte le prescrizioni di cui al d.lgs.231/2007.

Speaker ad evento

Antiriciclaggio - Le misure fiscali di contrasto del fenomeno del riciclaggio

Università degli Studi G. Marconi - Roma - 3/2013

Discussione tesi della seconda laurea magistrale a titolo "Le misure fiscali di contrasto del fenomeno del riciclaggio". -Ampia analisi del fenomeno del riciclaggio. Riciclaggio e criminalità organizzata. Impatto economico del riciclaggio. L’art.648-bis c.p. La normativa antiriciclaggio comunitaria e nazionale. -Riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Riciclaggio e reati tributari. Autoriciclaggio. Riciclaggio e paradisi fiscali. La lotta al riciclaggio. L'archivio dei rapporti operatori finanziari. Il contrato del riciclaggio e metodi applicativi. -I soggetti destinatari degli obblighi ed attività escluse. L'adeguata verifica della clientela. L'approccio basato sul rischio. Registrazione e conservazione dati. L'archivio unico informatico. Segnalazione operazioni sospette. Limitazione all’uso del contante. Formazione del personale e controlli interni. Violazione della normativa e sanzioni. principali. Ampia bibliografia. -CONCLUSIONI. Rimedi possibili per la difesa, memorie, ricorsi al giudice ordinario del Tribunale della capitale, Corte d'appello.

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Lo studio

Andrea Iaretti
Corso Garibaldi 138
Gattinara (VC)

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