Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Lavoro. Società.

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli relativi alla normativa antiriciclaggio: sanzioni, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze. Inoltre: diritto commerciale, societario, acquisizioni, cessioni attività, lavoro, contratti. Per privati: danni, famiglia. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto del lavoro

Contestazioni, demansionamenti, ingiustizie subite dal lavoratore. Mobbing. Difesa giudiziale nel contenzioso relativo a sanzioni irrogate a datori di lavoro da enti previdenziali. Problemi concernenti il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), e DURC di congruità. Conteggi delle differenze retributive lavoratori dipendenti. Fenomeno delle false partite iva, ossia del lavoro dipendente mascherato da lavoro autonomo; recupero delle relative spettanze, in caso di rapporti di lavori non genuini. Prediligo soluzioni rapide e stragiudiziali, in modo da trarre soddisfazione senza lunghe cause.


Mobbing

Il "mobbing" si riferisce a comportamenti sistematici e coordinati del datore di lavoro, finalizzati a creare un ambiente di lavoro vessatorio per il dipendente, incluse una serie di azioni che, pur essendo distinte, sono unite dall'obiettivo di intimidazione o degrado. Esaminino la situazione lavorativa del cliente e fornisco orientamenti sulle azioni legali da intraprendere contro atteggiamenti. Condotte che possono configurare mobbing: assegnazione mansioni inferiori rispetto a quelle previste dal contratto, abuso di procedimenti disciplinari, insulti, minacce, molestie, pratiche per ridurre benessere e dignità del lavoratore.


Licenziamento

Grazie alla mia esperienza trentennale, maturata anche come dottore commercialista che si occupa di adempimenti del personale, sono in grado di redigere risposte efficaci a lettere di licenziamento e gestire impugnazioni per garantire che i diritti dei miei clienti siano sempre tutelati. Inoltre, mi occupo di procedimenti disciplinari, assicurandomi che vengano seguite tutte le normative vigenti e che ogni decisione sia ben motivata. Garantisco la risposta entro cinque giorni alla contestazione del datore di lavoro.


Altre categorie

Antiriciclaggio, Eredità e successioni, Diritto tributario, Fusioni e acquisizioni, Edilizia ed urbanistica, Diritto commerciale e societario, Contratti, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Diritto agrario, Matrimonio, Diritto assicurativo, Separazione, Investimenti, Divorzio, Aste giudiziarie, Incidenti stradali.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Antiriciclaggio - cosa si intende per "sospetto semplice" per l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette?

Tribunale di Roma

GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE ! Massimizzazione In materia di normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 231/2007 sussiste quando ricorrano elementi oggettivi sufficienti a determinare il sospetto di operazioni meritevoli di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, non essendo necessaria la certezza della provenienza delittuosa dei fondi ma risultando sufficiente un mero "sospetto semplice" basato sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi conosciuti dal soggetto obbligato. L'art. 18 comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 231/2007 impone agli intermediari finanziari un "controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata", che non si esaurisce nella prima acquisizione di dati e informazioni in sede di apertura del rapporto finanziario, ma si estende all'obbligo di controllo nel corso del rapporto con riferimento alla congruenza tra il profilo del cliente e la sua operatività, analizzando le transazioni concluse e verificandone la compatibilità con la natura della persona fisica identificata, con le sue attività commerciali ed avendo riguardo all'origine dei fondi. Costituiscono elementi sintomatici di anomalia che impongono l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e, in caso di persistente sospetto, la segnalazione all'UIF: le operazioni di movimentazione di denaro oltre il limite di euro 15.000,00 svolte in un arco temporale relativamente breve, l'ingente valore complessivo delle movimentazioni non proporzionate rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal cliente circa i motivi di apertura del conto corrente, l'assenza di specifica indicazione delle causali a sostegno delle ragioni delle erogazioni da parte di società estere, lo svolgimento da parte del cliente di attività professionali nel campo delle energie rinnovabili applicabili al settore petrolifero specificamente indicate tra le attività a rischio dall'art. 24 comma 2 lett. a) punto 5-bis del d.lgs. n. 231/2007, la precedente residenza del cliente in Paesi inseriti tra quelli non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata individuati dalla GAFI e dall'Unione europea. L'art. 19 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 231/2007 richiede espressamente l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, verificando la compatibilità dei dati forniti dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto. La quantificazione della sanzione risulta corretta quando sia accertata la sistematicità e la gravità delle omissioni che violano gli obblighi di segnalazione, considerato l'elevato grado di sussumibilità dell'operatività contestata negli indici di anomalia e negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali previsti dalla normativa vigente, non potendo invocarsi attenuanti quando l'intermediario abbia più volte sottostimato la peculiarità dell'operatività seguita dal correntista senza fornire ragioni adeguate di carattere oggettivo o soggettivo che ne avessero potuto condizionare la valutazione.

Sentenza giudiziaria

Antiriciclaggio - Money Transfer

Corte d'Appello di Roma

GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE ! La CdA di Roma si è espressa a riguardo di un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero a carico di un esercizio commerciale che svolgeva attività di money transfer. Il Tribunale si era pronunciato in precedenza con sentenza di condanna, ma con riduzione della sanzione applicata, alla quale il money transfer propose appello. Il Ministero, con appello incidentale, chiedeva di ristabilire la sanzione applicata in origine. La sanzione traeva origine dal fatto che il titolare dell'attività aveva acquisito denaro contante da clienti per valori superiori alla soglia di legge, senza il tramite degli intermediari abilitati. Tali somme erano state trasferite in Cina. Nei confronti dei soggetti cinesi indicati quali mittenti nelle rimesse di denaro, i militari della GdF affermavano di aver effettuato interrogazioni alle banche dati i cui esiti rivelavano che gli menzionati soggetti erano “inesistenti”, non identificabili o rintracciabili in luoghi notevolmente distanti dalla sede dell'esercizio commerciale ispezionato. Il titolare chiedeva, nelle memorie difensive, di essere sentito dal Ministero; a fondamento della propria opposizione, egli manifestava la propria assoluta buona fede sostenendo di aver sempre osservato, con diligenza, la normativa in materia di antiriciclaggio, identificando i soggetti richiedenti l'invio di denaro tramite la sua Agenzia, che erano quindi individui diversi l'uno dall'altro e non riconducibili, in virtù delle sue risultanze, a un unico ordinante, come invece sostenevano gli operanti. In sede di primo grado veniva richiesta la prova testimoniale degli agenti verbalizzanti, con particolare riguardo all'entità dei singoli versamenti effettuati, che furono dagli stessi operanti dichiarati essere stati sotto soglia di legge; inoltre, riguardo i documenti d'identità dei disponenti e i moduli da compilare per le operazioni, veniva confermato di averne accertate la presenza. L’appello principale conteneva quattro motivi, i primi due dei quali lamentavano il vizio della motivazione della sentenza di primo grado, che non avrebbe dato risposta ai rilievi del ricorso e fatto malgoverno del materiale istruttorio, ritenuto insufficiente per affermare la colpevolezza dell'opponente. Col terzo motivo, fu contestata la qualificazione giuridica dell'illecito operata dal Tribunale come se si trattasse di una responsabilità oggettiva; il quarto motivo, infine, assegnava alla riduzione della sanzione operata dal primo giudice il valore di indizio dell'insussistenza dell'illecito. La CdA rilevava che l'appello era fondato nella parte in cui lamentava la mancanza di una affidabile e riscontrabile prova della colpevolezza; il titolare aveva annotato gli estremi identificativi dei soggetti che a lui si rivolgevano per effettuare il trasferimento di denaro e non vi era prova della sua consapevolezza dell'eventuale falsità dei documenti annotati e dei dati dei clienti. Gli operanti non avevano fornito prova di chi sarebbero stati i presunti clienti muniti di documenti non di loro proprietà, non essendo sufficiente la mera indicazione nel PVC secondo cui dette indagini furono “molto approfondite”. Secondo la Corte non poteva quindi essere escluso che l'appellante avesse eseguito le disposizioni provenienti da più soggetti cinesi a lui presentatisi sotto falso nome e che agivano, a sua insaputa, nell'interesse di altri ai fini del trasferimento all'estero di denaro. Per la CdA trova, pertanto, applicazione l'art.6, comma 11, del D.lgs. 150/2011 secondo cui l’opposizione va accolta quando le prove della responsabilità dell'opponente risultino insufficienti. In conseguenza, la CdA accoglieva l'appello e le spese del doppio grado erano poste a carico del Ministero soccombente.

Caso legale seguito

Antiriciclaggio - Dottore commercialista - Art.28 L.689/81.

02/2025

Il Tribunale della capitale, nell'annullare un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero nei confronti di dottore commercialista, ha fornito una chiara interpretazione circa l'istituto della prescrizione applicabile nelle vertenze ad oggetto la normativa antiriciclaggio. Con ricorso ritualmente notificato, in opposizione alla contestazione circa la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, l'opponente eccepiva: 1- La decadenza del procedimento sanzionatorio ex art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07. 2- L’estinzione del procedimento ex art. 28 legge n. 689/81. 3- L’inesistenza della violazione. 4- Fatti contestati antecedenti all’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti. 5- L’assenza di sospetto in ordine alle possibili operazioni di riciclaggio. 6- Il difetto di motivazione. 7- L’applicazione del principio del “favor rei" e violazione dell’art. 6 della Legge n. 689/81 e che, per tale motivo, la quantificazione della sanzione era nulla ed erronea. In via preliminare di merito, il Giudice naturalmente si soffermava sulle eccezioni di prescrizione. Il termine di due anni (art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07) per la conclusione del procedimento sanzionatorio (di cui al primo punto) decorre dalla data di ricezione della contestazione notificata dagli organi accertatori all'amministrazione procedente, periodo entro il quale deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione (è sufficiente la sua emissione e non la successiva notifica); l'organo accertatore deve avvalersi di pec per fornire data certa di trasmissione. Non precisata dalla legge, invece, quale possa considerarsi il termine a disposizione degli operanti per l'invio del PVC (dagli stessi notificato regolarmente al contravventore), al Ministero procedente. In ogni caso, qualora il presunto responsabile inoltri al Ministero una formale richiesta di essere audito nel corso del procedimento, il summenzionato termine è prorogato di ulteriori sei mesi, anche se, successivamente, l'interessato comunichi di voler rinunciare alla richiesta formulata in precedenza. Per tale ultima motivazione, il Giudice constatava che il Ministero aveva agito nei termini. Neppure il richiamo ai termini previsti dalla legge 241/90 poteva trovare applicazione, in quanto tale normativa non è applicabile alla materia in questione; la norma citata, infatti, prevede che il procedimento amministrativo si concluda nel termine di trenta giorni, ovvero novanta giorni secondo la nuova formulazione, ma è incompatibile con i procedimenti regolamentati ai sensi della L. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, "delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi ed i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve". È stata invece accolta dal Tribunale l'eccezione di prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 della L. 689/1981, con l'importante precisazione che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”. L’art. 28 della L.689/81 dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Rilevato che i fatti ai quali era stata imputata presunta violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta erano risalenti a oltre cinque anni dell'avvenuta contestazione, il Tribunale ha pertanto annullato il decreto sanzionatorio; le successive eccezioni rimanevano così "assorbite" dalla prescrizione, e le spese legali venivano compensate. GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !

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