Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio


Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore commercialista, Revisore legale. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli afferenti la normativa ANTIRICICLAGGIO: MEMORIE difensive al MEF, RICORSI avanti Trib. Roma. Tramite e-mail potrai presentarmi il tuo problema, per quanto possibile in modo dettagliato; ove lo ritenessi di mia competenza e nei limiti dei miei impegni professionali, ti risponderò rapidamente e, in seguito, ti farò sapere se posso aiutarti, quali vantaggi potresti trarre dalla mia consulenza ed i relativi costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Risarcimento danni

Presunti danni causati a imprese, lavoratori autonomi, privati, derivanti da operato di tributaristi, fiscalisti, centri contabili, presunti commercialisti, consulenti del personale, patronati, caaf, ecc. In questo ambito è di estrema importanza conoscere la relativa normativa, in quanto errori, che possono apparire poco significativi ai non esperti, hanno poi ripercussioni notevoli oltre a manifestarsi spesso solo a distanza di anni. Errori di compilazione denunce di successione, dichiarazioni dei redditi e fiscali in genere, nelle scritture contabili, nei rapporti con gli enti, di corretto "inquadramento" nuova attività ecc.


Antiriciclaggio

Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.


Previdenza

Riqualificazione "collaborazioni" di lavoro non "genuine" in rapporto di lavoro "dipendente", con tutti i notevoli vantaggi conseguenti: co.co.co., partita iva, occasionale, ecc. ecc. a lavoro subordinato, spesso celato in modo approssimativo e non corrispondente alla realtà. Avendo analizzato svariati rapporti di lavoro con tutte le formule contrattuali, sono nella facoltà di comprenderne le peculiarità e le eventuali anomalie. Ho trattato con soddisfazione tali contenziosi, prediligendo la trattativa stragiudiziale, in questi casi più rapida e non meno soddisfacente di quella giudiziale.


Altre categorie:

Eredità e successioni, Diritto del lavoro, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto commerciale e societario, Recupero crediti, Diritto assicurativo, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica.


Referenze

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Consulenti del lavoro - Adeguata verifica della clientela. Sent. Trib. 16095/2022.

Pubblicato su IUSTLAB

In una recente sentenza il Tribunale di Roma ha fornito un'interessante interpretazione di quando sia necessario effettuare l'adeguata verifica negli studi dei consulenti del lavoro. Lo studio era stato sanzionato ai sensi dell’art.56 del d.lgs. n.231/2007, per violazione circa l'omessa adeguata verifica della clientela cui forniva "consulenza" non meglio precisata in fattura. Il ricorrente eccepiva di non aver adempiuto al precetto di legge in quanto l'attività, nei fatti, era di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni in materia di amministrazione del personale, ovvero di trasmissione di buste paga e in ogni caso il cui valore era inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'insorgere del relativo obbligo. L'opposizione veniva rigettata. Il Tribunale precisava che l’art. 17, primo comma, d.lgs. n.231 del 21.11.2007 prevede che “I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, dunque anche questi ultimi sono destinatari della normativa sull’antiriciclaggio. È previsto dalla legge e notoriamente risaputo che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tuttavia l'opposizione non ha potuto trovare accoglimento in quanto gli operanti, analizzando le fatture emesse dallo studio (primo indicatore cui generalmente i militari fanno riferimento), ne rilevarono talune inerenti a compensi per "consulenza aziendale" attività, questa, la quale non può rientrare nelle funzioni indicate dall’art. 2, 1° comma, L.12/79. Secondo il Tribunale non rilevava l’importo delle operazioni, anche di modesto valore, ma la circostanza che trattavasi di consulenze e, dunque, di evidente rapporto continuativo con i singoli soggetti di volta in volta interessati, rispetto ai quali non era stata effettuata alcuna verifica ex art. 17 d.lgs. n. 231/07, né l’opponente avesse fornito documentazione scritta in tal senso, non essendo sufficiente la sola visura camerale. La prestazione di "consulenza" non meglio specificata in fattura obbliga, pertanto, anche i consulenti del lavoro ad effettuare l'adeguata verifica della clientela; a maggior ragione quando le prestazioni svolte da suddetti professionisti, come spesso accade, travalicano quelle previste dalla L.12/79 rientrando nelle attività cui sono generalmente deputati di commercialisti.

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Dottore Commercialista - Decadenza e prescrizione. Sent. CdA 8319/2021

Pubblicato su IUSTLAB

Con una importante recente sentenza, la n.8319/2021, la Corte d'appello di Roma ha acconto in pieno le ragioni di un commercialista pesantemente sanzionato dal MEF per mancata segnalazione operazioni sospette. Senza entrare nel merito della vicenda, qui interessa porre accento sulla dirimente peculiarità colta dalla CdA, posta a fondamento della decisione. Il primo giudice aveva respinto le eccezioni di decadenza e di prescrizione e, nel merito, ritenne che le operazioni non segnalate fossero oggettivamente sospette per l'ingente movimentazione di denaro. Il Tribunale della capitale, tuttavia, ritenne di ridimensionare notevolmente le pretese del Ministero, riqualificando la violazione e stabilendo la sanzione di 3.000,00 euro come previsto dall'art.58 c.1 d.lgs. 231/2007, al posto di quella prevista dal comma secondo dello stesso articolo. Il Ministero proponeva allora appello, domandando l'applicazione del massimo della sanzione pari a 300.000,00 euro; questo in quanto contestava l'elevato grado di responsabilità del presunto colpevole e l'ingente mole dei valori movimentati che confermavano, nel complesso, la gravità della violazione, la quale, pertanto, avrebbe meritato il massimo della sanzione. L'appellato ne ha di conseguenza richiesto il rigetto nel merito per le motivazioni già espresse in primo grado e in via subordinata, con appello incidentale, ha domandato la riforma della sentenza in senso a sé completamente favorevole, ossia la correzione della stessa con annullamento in toto dell’opposto decreto, con condanna del Ministero alle spese relative ai due gradi di giudizio. Il caso è di particolare interesse in quanto si occupa dell'intervenuta decadenza del potere di emettere l'ordinanza ingiunzione motivo, talvolta, foriero di possibili soddisfazioni da parte dei soggetti sanzionati. Il professionista sosteneva che l'accertamento della violazione si fosse perfezionato dalla data della sua escussione a sommarie informazioni e di acquisizione documentale presso il suo studio, od al più nel momento, successivo, nel quale venne acquisita altra documentazione sempre presso il suo studio professionale o, in ultima ipotesi, dalla data di autorizzazione dell'A.G. all'utilizzo a fini amministrativi dei dati e documenti in tal modo acquisiti. Tutti elementi dai quali emergevano con chiarezza le contestazioni poi formalmente mosse al professionista nel processo verbale di contestazione della Guardia di finanza, notificato solo oltre il termine decadenziale di legge di giorni novanta, previsto dall'art.14 L.689/81. Dirimente il fatto che tutti gli accertamenti svolti in epoca successiva riguardarono fatti del tutto diversi da quelli poi a lui contestati. Pertanto, la CdA ha ritenuto che le "verifiche successive non potevano in alcun modo essere qualificate come prodromiche alla contestazione mossa al professionista, avendo avuto ad oggetto fatti e comportamenti diversi dalle condotte illecite ascritte a quest'ultimo, che la controparte ha tentato surrettiziamente di introdurre". "Tutte le successive attività d'indagine ed accertamento concernevano fatti differenti dall'omessa segnalazione delle operazioni sospette ad opera del commercialista". Se è vero che l'obbligo di segnalazione è svincolato dalla consapevolezza dell'illecito ma è connesso al solo sospetto secondo la normale diligenza professionale e a specifici indici, è anche vero che all'accertamento dell'illecito da segnalare sono estranee le attività, avvenute successivamente (oltre il termine dei 90 gg), volte alla repressione di illeciti penali ascrivibili ai soggetti la cui operatività, di per sé, doveva ingenerare quel sospetto e quindi far scattare l'obbligo della segnalazione. La Corte rileva che non era necessaria l'acquisizione di ulteriori atti per avere una visione più completa delle condotte oggetto di contestazione. Il termine di 90 giorni decorreva dalla ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo della documentazione già acquisita ai fini del procedimento amministrativo sanzionatorio, è da quella data che andava fatto decorrere il termine di decadenza di 90 giorni, in assenza dell’allegazione di ulteriori attività di accertamento rivolte allo specifico illecito amministrativo dell’omessa segnalazione delle operazioni sospette. Con il nulla osta dell’autorità giudiziaria, viene meno ogni esigenza di segretezza degli atti, quindi pienamente spendibili per la repressione dell’illecito accertato. Per tali motivi, in accoglimento dell’appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, la CdA dapprima accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla il decreto del Ministero, poi condanna lo stesso al risarcimento delle spese dei due gradi di giudizio.

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Dottore commercialista - Art.28 L.689/81. Sent. Trib. 6084/2022

Pubblicato su IUSTLAB

Il Tribunale della capitale, con sentenza 6084/2022, nell'annullare un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero nei confronti di dottore commercialista, ha fornito una chiara interpretazione circa l'istituto della prescrizione applicabile nelle vertenze ad oggetto la normativa antiriciclaggio. Con ricorso ritualmente notificato, in opposizione alla contestazione circa la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, l'opponente eccepiva: 1- La decadenza del procedimento sanzionatorio ex art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07. 2- L’estinzione del procedimento ex art. 28 legge n. 689/81. 3- L’inesistenza della violazione. 4- Fatti contestati antecedenti all’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti. 5- L’assenza di sospetto in ordine alle possibili operazioni di riciclaggio. 6- Il difetto di motivazione. 7- L’applicazione del principio del “favor rei" e violazione dell’art. 6 della Legge n. 689/81 e che, per tale motivo, la quantificazione della sanzione era nulla ed erronea. In via preliminare di merito, il Giudice naturalmente si soffermava sulle eccezioni di prescrizione. Il termine di due anni (art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07) per la conclusione del procedimento sanzionatorio (di cui al primo punto) decorre dalla data di ricezione della contestazione notificata dagli organi accertatori all'amministrazione procedente, periodo entro il quale deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione (è sufficiente la sua emissione e non la successiva notifica); l'organo accertatore deve avvalersi di pec per fornire data certa di trasmissione. Non precisata dalla legge, invece, quale possa considerarsi il termine a disposizione degli operanti per l'invio del PVC (dagli stessi notificato regolarmente al contravventore), al Ministero procedente. In ogni caso, qualora il presunto responsabile inoltri al Ministero una formale richiesta di essere audito nel corso del procedimento, il summenzionato termine è prorogato di ulteriori sei mesi, anche se, successivamente, l'interessato comunichi di voler rinunciare alla richiesta formulata in precedenza. Per tale ultima motivazione, il Giudice constatava che il Ministero aveva agito nei termini. Neppure il richiamo ai termini previsti dalla legge 241/90 poteva trovare applicazione, in quanto tale normativa non è applicabile alla materia in questione; la norma citata, infatti, prevede che il procedimento amministrativo si concluda nel termine di trenta giorni, ovvero novanta giorni secondo la nuova formulazione, ma è incompatibile con i procedimenti regolamentati ai sensi della L. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, "delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi ed i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve". È stata invece accolta dal Tribunale l'eccezione di prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 della L. 689/1981, con l'importante precisazione che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”. L’art. 28 della L.689/81 dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Rilevato che i fatti ai quali era stata imputata presunta violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta erano risalenti a oltre cinque anni dell'avvenuta contestazione, il Tribunale ha pertanto annullato il decreto sanzionatorio; le successive eccezioni rimanevano così "assorbite" dalla prescrizione, e le spese legali venivano compensate.

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Lo studio

Andrea Iaretti
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Gattinara (VC)

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