Pubblicazione legale:
La sentenza n. 13 del 14 gennaio 2026, emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato ad una dipendente scoperta a giocare a padel durante il periodo di malattia per la frattura di un pollice. Il Tribunale, richiamando un principio ormai pacifico in giurisprudenza, chiarisce che lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante la malattia non è di per sé vietato. Tuttavia, esso assume rilevanza disciplinare quando viola i doveri generali di correttezza e buona fede e gli obblighi specifici di diligenza e fedeltà. Il Tribunale, avvalendosi di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, ha concluso che, sebbene le partite di padel non avessero di fatto aggravato la condizione della lavoratrice, l'attività sportiva in sé: "...rappresentò di fatto un'esposizione al rischio (concreto e versato in letteratura di settore) di contrarre/subire nuove lesioni mio/legamentose ed ossee nonché tendinee...". Il Giudice sposa così la tesi dell'illecito di pericolo, secondo cui la valutazione della condotta va compiuta ex ante, considerando la sua potenzialità lesiva, a prescindere dal fatto che il danno (il ritardo nella guarigione) si sia effettivamente verificato. La giurisprudenza è costante nell'affermare l'irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro, poiché l'inadempimento si consuma nel momento in cui il lavoratore tiene un comportamento imprudente che mette a rischio l'interesse del datore di lavoro alla pronta ripresa della prestazione. Sulla base di tale principio, la condotta della lavoratrice è stata ritenuta disciplinarmente rilevante.
Accertata l'esistenza del fatto disciplinare, il Tribunale ha proceduto alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva. Il giudizio di proporzionalità impone una valutazione non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, quali la gravità del fatto, l'elemento soggettivo, le mansioni svolte, la storia disciplinare del lavoratore e le previsioni della contrattazione collettiva. Nel caso di specie, il Giudice di Rovigo ha individuato una serie di elementi attenuanti che hanno reso il licenziamento una reazione sproporzionata tra cui la natura delle mansioni: il ruolo di "capo reparto" ricoperto dalla lavoratrice licenziata implicava anche attività fisiche e di sollevamento pesi, circostanza che da un lato giustificava l'astensione dal lavoro, ma dall'altro ridimensionava la gravità della condotta extralavorativa.
L'anzianità di servizio e l'assenza di precedenti: la lavoratrice vantava un rapporto di lavoro di 27 anni senza alcun precedente disciplinare, un elemento di notevole peso nel bilanciamento degli interessi. Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che la condotta, seppur disciplinarmente rilevante, non era tale da ledere in modo irrimediabile e definitivo il vincolo fiduciario, e che il datore di lavoro avrebbe dovuto optare per una sanzione conservativa.
Di conseguenza, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo per sproporzione. Il rapporto è stato quindi dichiarato risolto e la società condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria (quantificata in 18 mensilità) e dell'indennità sostitutiva del preavviso.