Mi occupo esclusivamente dal 2010 di Diritto del Lavoro e l’esperienza maturata in anni di attività mi permette di fornire al cliente risposte e strategie concrete per affrontare ogni problematica che può verificarsi nel corso di un rapporto di lavoro. Fornisco supporto in ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione alla risoluzione, garantendo un’assistenza completa per ogni problematica inerente il rapporto di lavoro.
Informazioni generali
Avvocato giuslavorista, socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani - fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto del lavoro, sindacale e previdenziale. Ho maturato esperienza sia presso primari studi nazionali ed internazionali sia presso società multinazionali. L'esperienza maturata e la specializzazione consente di intervenire con rapidità ed efficacia in tutte le situazioni critiche del rapporto di lavoro.
Esperienza
Nell'ambito del diritto previdenziale fornisco assistenza a società in caso di verifiche ispettive da parte degli organi di vigilanza con la presentazione ricorsi amministrativi e l'impugnazione dei verbali di accertamento in sede giudiziale. Mi occupo altresì dell'opposizione a cartella di pagamento.
Presto assistenza specifica in favore di lavoratori che siano vittima di mobbing o che in ogni caso abbiano subito comportamenti aggressivi o vessatori ad opera di colleghi o superiori aiutandoli ad ottenere la rimozione del comportamento vessatorio nonché un adeguato risarcimento per il danno patito.
Altre categorie
Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto sindacale.
Credenziali
Malattia durante le ferie: istruzioni per l'uso
Pubblicato su IUSTLABMalattia del lavoratore durante le ferie 1. Principio generale Nel sistema italiano, la malattia insorta durante le ferie può sospenderne il decorso , perché le ferie sono finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche e tale funzione viene meno quando il lavoratore sia colpito da una malattia incompatibile con il riposo feriale. Non ogni indisposizione è sufficiente a sospendere un periodo di ferie. In linea generale, l’interruzione è riconosciuta quando la patologia è tale da compromettere concretamente il recupero psico-fisico che le ferie sono destinate a garantire. Rientrano in questa fattispecie: - stati febbrili importanti - ricoveri ospedalieri La disciplina concreta dipende spesso dal contratto collettivo applicato. 2. Cosa deve fare la società? verificare il rispetto degli adempimenti formali; accertare se la malattia rientri nelle ipotesi contrattuali idonee a sospendere le ferie; considerare sospesi i giorni di ferie nei casi previsti; riprogrammare il residuo feriale; disporre, se del caso, visite di controllo nel rispetto della disciplina vigente . 3. Cosa deve fare il lavoratore? comunicare subito la malattia al datore; inviare o rendere disponibile il certificato medico; indicare il domicilio di reperibilità; restare reperibile nelle fasce di controllo; comunicare ogni cambio di indirizzo; giustificare eventuali assenze dal domicilio per visite o cure . Il lavoratore malato è normalmente tenuto a restare reperibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste, frequentemente indicate in 10:00-12:00 e 17:00-19:00 . È però fatta salva la possibilità di assentarsi dal domicilio per: visite mediche; accertamenti specialistici; prestazioni sanitarie; casi di forza maggiore, purché ciò sia giustificato e documentato , e di regola preventivamente comunicato . L’assenza ingiustificata alla visita di controllo può comportare: sanzioni disciplinari ; perdita di integrazioni economiche ; conseguenze sulla qualificazione dell’assenza . 4. Effetti sulla fruizione delle ferie Quando la malattia sospende validamente le ferie: i giorni non fruiti non si perdono ; il residuo feriale va fruito in un momento successivo , secondo la disciplina applicabile e il coordinamento con l’organizzazione aziendale. Alcuni contratti collettivi precisano che il periodo non goduto non costituisce automaticamente un prolungamento delle ferie, ma viene recuperato successivamente previo accordo . 5. Conclusione Il principio giuridico è che la malattia insorta durante le ferie può sospenderne il decorso, ma solo se viene tempestivamente comunicata e adeguatamente certificata. Una corretta gestione degli adempimenti, sia da parte del lavoratore sia da parte dell’azienda, consente di tutelare i rispettivi diritti e obblighi, evitando contestazioni e possibili contenziosi.
Illegittimo il licenziamento del lavoratore che gioca a padel durante la malattia.
Pubblicato su IUSTLABLa sentenza n. 13 del 14 gennaio 2026, emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato ad una dipendente scoperta a giocare a padel durante il periodo di malattia per la frattura di un pollice. Il Tribunale, richiamando un principio ormai pacifico in giurisprudenza, chiarisce che lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante la malattia non è di per sé vietato. Tuttavia, esso assume rilevanza disciplinare quando viola i doveri generali di correttezza e buona fede e gli obblighi specifici di diligenza e fedeltà. Il Tribunale, avvalendosi di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, ha concluso che, sebbene le partite di padel non avessero di fatto aggravato la condizione della lavoratrice, l'attività sportiva in sé: "...rappresentò di fatto un'esposizione al rischio (concreto e versato in letteratura di settore) di contrarre/subire nuove lesioni mio/legamentose ed ossee nonché tendinee...". Il Giudice sposa così la tesi dell'illecito di pericolo, secondo cui la valutazione della condotta va compiuta ex ante, considerando la sua potenzialità lesiva, a prescindere dal fatto che il danno (il ritardo nella guarigione) si sia effettivamente verificato. La giurisprudenza è costante nell'affermare l'irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro, poiché l'inadempimento si consuma nel momento in cui il lavoratore tiene un comportamento imprudente che mette a rischio l'interesse del datore di lavoro alla pronta ripresa della prestazione. Sulla base di tale principio, la condotta della lavoratrice è stata ritenuta disciplinarmente rilevante. Accertata l'esistenza del fatto disciplinare, il Tribunale ha proceduto alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva. Il giudizio di proporzionalità impone una valutazione non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, quali la gravità del fatto, l'elemento soggettivo, le mansioni svolte, la storia disciplinare del lavoratore e le previsioni della contrattazione collettiva. Nel caso di specie, il Giudice di Rovigo ha individuato una serie di elementi attenuanti che hanno reso il licenziamento una reazione sproporzionata tra cui la natura delle mansioni: il ruolo di "capo reparto" ricoperto dalla lavoratrice licenziata implicava anche attività fisiche e di sollevamento pesi, circostanza che da un lato giustificava l'astensione dal lavoro, ma dall'altro ridimensionava la gravità della condotta extralavorativa. L'anzianità di servizio e l'assenza di precedenti: la lavoratrice vantava un rapporto di lavoro di 27 anni senza alcun precedente disciplinare, un elemento di notevole peso nel bilanciamento degli interessi. Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che la condotta, seppur disciplinarmente rilevante, non era tale da ledere in modo irrimediabile e definitivo il vincolo fiduciario, e che il datore di lavoro avrebbe dovuto optare per una sanzione conservativa. Di conseguenza, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo per sproporzione. Il rapporto è stato quindi dichiarato risolto e la società condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria (quantificata in 18 mensilità) e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Licenziato chi viaggia in moto per andare al mare durante la malattia per infortunio al braccio
Pubblicato su IUSTLABLa Corte di Cassazione con sentenza del 28 aprile 2025, in riforma della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, ha dichiarato che può essere licenziato il lavoratore che durante la malattia per un infortunio al braccio viene sorpreso a guidare lo scooter per andare al mare. La Suprema Corte, pur ribadendo il principio che lo svolgimento di attività extralavorativa durante la malattia non è vietato in assoluto, ha precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il licenziamento sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata e dalle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione. Il lavoratore ha il dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte e non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, evitando comportamenti che mettano in pericolo l’adempimento dell’obbligazione principale del lavoratore per la possibile protrazione dello stato di malattia.
Licenziato il lavoratore che partecipa al torneo di golf durante il permesso “104” anche se porta il familiare disabile al torneo.
Pubblicato su IUSTLABLa Corte di Cassazione ha recentemente confermato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che avevo chiesto il permesso da lavoro ex legge 104/92 per assistere la zia disabile e che il giorno in cui aveva fruito del beneficio aveva invece partecipato ad un torneo di golf, a nulla rilevando che la zia assistesse al torneo e che il torneo sarebbe durato solo due ore. La Corte di Cassazione (sent. 2619/25) ricorda che l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile. La norma non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore come meritevoli di superiore tutela. Il comportamento del prestatore di lavoro che si avvalga dei permessi ex l. 104/92 non per l’assistenza al familiare bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell’Ente di previdenza, erogatore del trattamento economico, una indebita percezione dell’indennità.
Reintegrato il lavoratore licenziato per giusta causa in assenza di procedimento disciplinare anche se l’impresa ha meno di 15 dipendenti.
Pubblicato su IUSTLABCon ricorso promosso davanti il Tribunale di Roma, un pasticcere aveva lamentato di essere stato licenziato in tronco per giusta causa dal titolare del negozio di pasticceria in cui lavorava per non essere stato il licenziamento preceduto dalla necessaria lettera di contestazione. L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prevede, a tale proposito, che “ Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. […] In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. ” Il Tribunale di Roma in accoglimento del ricorso promosso dal lavoratore, con sentenza del 12 ottobre 2024 ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per mancanza assoluta di contestazione. Il difetto assoluto di contestazione – afferma il Tribunale - priva il lavoratore degli strumenti di difesa essenziali davanti alle accuse del datore di lavoro integrando una ipotesi di nullità del licenziamento. Con conseguente diritto del lavoratore illegittimamente licenziato ad essere reintegrato nel posto di lavoro e al pagamento delle mensilità maturate dal licenziamento fino alla effettiva reintegra. Ciò a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati dal datore di lavoro (nel caso di specie il datore di lavoro impiegava meno di 15 dipendenti).
Valido il licenziamento intimato via WatsApp ma solo previa contestazione degli addebiti
Pubblicato su IUSTLABIl Tribunale di Napoli Sez. lav., con la sentenza 14 novembre 2025 ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato tramite messaggio WhatsApp nel quale la società comunicava la volontà aziendale di "chiudere qui il rapporto lavorativo" a causa di "ripetute assenze ingiustificate e ritardi nelle consegne". Il Tribunale in adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la forma scritta non richiede formule sacramentali, ma qualunque modalità idonea a trasmettere al destinatario la volontà di recesso in un documento materiale, afferma che il messaggio WhatsApp è da considerarsi un documento informatico pienamente idoneo ad assolvere l'onere formale. Nel caso in esame tuttavia il licenziamento disciplinare è stato intimato senza alcuna preventiva contestazione degli addebiti. Il Tribunale ha rilevato che la totale omissione della contestazione disciplinare non costituisce una mera irregolarità procedurale, ma determina l'inesistenza giuridica dell'intero procedimento sanzionatorio, con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Può essere licenziato chi pratica uno sport che aggrava la patologia che gli impedisce di svolgere alcune mansioni.
Pubblicato su IUSTLABLa Corte di Cassazione con sentenza n. 28367/2025 ha confermato la legittimità del licenziamento di un magazziniere che si era recato in palestra a fare pesi nonostante fosse stato sollevato dall’azienda a svolgere alcune mansioni per problemi alla schiena. La Suprema Corte ha confermato l’orientamento giurisprudenziale e ha affermato che “ l’attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento laddove non si a compatibile con le sue condizioni fisiche che abbiano ridotto la sua capacità lavorativa con rischi odi aggravamento delle condizioni stesse” L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima.
Licenziato chi scrive post offensivi e minacciosi verso il proprio capo su Facebook
Pubblicato su IUSTLABLo ha affermato la Corte di Cassazione con provvedimento del 24 ottobre 2024 confermando la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per aver postato sulla pagina Facebook di un collega “amico di Facebook” una serie di commenti ingiuriosi e minacciosi nei confronti della dirigenza aziendale. Il lavoratore, da parte sua, si era giustificando cercando senza successo di dimostrare una sottrazione del profilo mediante una attività di hackeraggio. La Corte di Cassazione a questo proposito ha risposto alle obiezioni del lavoratore affermando che è noto che “ le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento”. A fronte di un impianto probatorio che appare grave, preciso e concordante, l’ipotesi di hackeraggio formulata dal lavoratore appare molto meno plausibile, resa ancora meno plausibile dalla postuma cancellazione delle frasi e dello stesso link di “amicizia”.
Licenziato chi esce dall’ufficio per fare shopping senza timbrare. No chi esce per il caffè.
Pubblicato su IUSTLABCon la sentenza n. 26938 del 17 ottobre 2024 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un impiegato che si era assentato per fare shopping senza registrare l’uscita dall’ufficio. La contestazione riguardava in particolare 36 episodi in cui il lavoratore si era allontanato dall’ufficio senza timbrare il cartellino (in molte occasioni superiore al limite di tolleranza di 15 minuti) e 16 episodi in cui aveva sottoscritto una falsa dichiarazione relativa a servizi esterni che avrebbe dovuto svolgere mentre era risultato che aveva fatto tutt’altro. Il licenziamento era stato contestato dal lavoratore e con sentenza n. 68/2020 il Tribunale di Massa aveva rigettato il ricorso. Con sentenza n. 99/2021 la Corte d’Appello di Genova aveva respinto l’appello confermando la sentenza impugnata. Secondo la Suprema Corte “ non si è trattato di semplici pause caffè, come può essere capitato ad altri colleghi che sono stati trattati con maggiore clemenza, ma di veri e propri allontanamenti per compiere delle commissioni extralavorative; esigenze che avrebbero potuto essere soddisfatte chiedendo semplici permessi nel rispetto delle regole ampiamente garantiste dell’impiegato pubblico. Non solo, ed è questo che l’aspetto dirimente della controversia, oltre alle volte in cui il lavoratore si assentava dal lavoro per più di 15 minuti senza timbratura in uscita, assumono particolare rilievo le altrettante volte in cui lo stesso è stato pedinato dagli agenti di polizia che hanno potuto constatare come tali uscite non avvennero per svolgere servizi esterni (come autocertificato del lavoratore) ma per recarsi presso familiari, a scuola dai figli o comunque svolgere altre attività extralavorative. Trattasi di tutti quegli episodi individuati dalla Regione nel proprio atto difensivo di appello che non sono stati contestati dal lavoratore….La gravità di questi fatti è incontestabile: trattasi di comportamenti che non possono essere tollerati e devono essere sanzionati con la massima sanzione espulsiva.” (Cass. 26938/24)
Risarcibile l’infortunio occorso al lavoratore che fa spostamenti per conto dell’azienda con mezzi propri.
Pubblicato su IUSTLABLa Corte di Cassazione con ordinanza del 5 novembre 2024 ha accolto il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’Appello che non aveva riconosciuto la natura indennizzabile dell’infortunio occorsogli durante lo spostamento dalla sede di lavoro al cantiere in cui avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa. Nella specie, il lavoratore era giunto sul luogo di lavoro, avendo raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed era a disposizione del datore di lavoro che gli chiedeva di spostarsi in un cantiere. Durante il tragitto occorreva l’incidente. La Corte di Cassazione ritiene che l’evento infortunistico debba essere qualificato come infortunio sul lavoro essendo avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (cd. tempo viaggio) e non durante il percorso per recarsi dal luogo di abitazione al lavoro. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione “ Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa ”. Nel caso di specie, lo spostamento verso il cantiere era uno spostamento all’interno dell’orario di lavoro e funzionale per lo svolgimento delle mansioni che gli erano richieste dal datore di lavoro, il quale doveva sorvegliare per prevenire condotte imperite.
Illegittimo il test del carrello: lavoratore reintegrato.
Pubblicato su IUSTLABIl Tribunale di Siena con sentenza pubblicata il 5 gennaio 2026 ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro (catena di supermercati) ad un proprio dipendente con le mansioni di cassiere che non aveva superato per due volte il "test del carrello". Il test consisteva nel simulare una situazione di rischio di ammanchi, con prodotti nascosti nei cartoni e nel carrello, e la verifica della corretta applicazione delle procedure di cassa. Il lavoratore aveva omesso di controllare alcuni colli e prodotti, con un presunto ammanco di circa 105 euro. Il giudice ha analizzato la natura e la legittimità del "test del carrello", rilevando che, sebbene il controllo sulla professionalità sia legittimo, l’utilizzo del test come strumento disciplinare, specie se reiterato e non trasparente, può violare la dignità e la tutela della persona del lavoratore. È stata inoltre evidenziata l’estraneità delle mansioni di controllo antitaccheggio rispetto al profilo professionale del cassiere. Il giudice ha rilevato contraddizioni e inadeguatezze nella formazione ricevuta dal lavoratore, nonché la difficoltà oggettiva di applicare alcune procedure richieste (es. apertura di colli sigillati, controllo di prodotti pesanti o non visibili). Nel caso di specie inoltre il lavoratore, prossimo all’età di 65 anni e con condizioni di salute documentate, è stato l’unico sottoposto a un secondo test, a differenza di altri colleghi più giovani. Il giudice ha ritenuto che la reiterazione del test e la successiva contestazione disciplinare abbiano avuto carattere discriminatorio, in quanto collegate all’età e all’anzianità del lavoratore, anche alla luce delle politiche aziendali di turnover generazionale. È stata esclusa la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo, ritenendo sproporzionata la sanzione espulsiva rispetto alle condotte contestate, con conseguente reintegra del lavoro nel posto di lavoro.
Licenziamenti per giusta causa: la colpevole rottura del vetro della porta aziendale non rende il lavoratore un soggetto inaffidabile
Pubblicato su IUSTLABCon sentenza del 26 giugno 2026 il Tribunale di Pavia ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che (secondo la ricostruzione operata dal datore di lavoro) aveva rotto un vetro di una porta aziendale, che la datrice di lavoro aveva attribuito a un comportamento gravemente colposo del dipendente, ritenuto idoneo a compromettere la sicurezza e a ledere il vincolo fiduciario. Il Tribunale ha ricostruito la dinamica dei fatti, rilevando che il lavoratore aveva spinto la porta con il piede per facilitarne l’apertura, causando la rottura del vetro, ma escludendo che vi fosse stata una condotta dolosa o violenta (come calci), né una reale compromissione della sicurezza o un grave danno ai beni aziendali. Il giudice ha ritenuto che il comportamento del lavoratore, seppur inopportuno, non fosse di gravità tale da giustificare il licenziamento, potendo essere sanzionato in modo conservativo e con richiesta di risarcimento del danno.
Inutilizzabile ai fini del licenziamento il video denigratorio diffuso sulla chat whatsapp dei dipendenti
Pubblicato su IUSTLABCon sentenza 5334/25 la Corte di Cassazione ha affermato che la diffusione in una chat whatsapp da parte di una dipendente di un negozio di un video che rappresentava una cliente grassa non può costituire giusta causa di licenziamento. Secondo la Suprema Corte la diffusione del video gode delle garanzie di libertà e segretezza ai sensi dell'art. 15 Cost. anche in considerazione delle caratteristiche della destinazione del messaggio a persone determinate e delle cautele di riservatezza del tipo di piattaforma utilizzata. La circostanza che il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dell’episodio a seguito di una denuncia di un membro della chat non fa venir meno l'inutilizzabilità del video nell’ambito del rapporto di lavoro.
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Lo studio
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