Avvocato Andrea Tonalli a Rho

Andrea Tonalli

Avvocato giuslavorista

Informazioni generali

Avvocato giuslavorista, socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani - fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto del lavoro, sindacale e previdenziale. Ho maturato esperienza sia presso primari studi nazionali ed internazionali sia presso società multinazionali. L'esperienza maturata e la specializzazione consente di intervenire con rapidità ed efficacia in tutte le situazioni critiche del rapporto di lavoro.

Esperienza


Diritto del lavoro

Mi occupo esclusivamente dal 2010 di Diritto del Lavoro e l’esperienza maturata in anni di attività mi permette di fornire al cliente risposte e strategie concrete per affrontare ogni problematica che può verificarsi nel corso di un rapporto di lavoro. Fornisco supporto in ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione alla risoluzione, garantendo un’assistenza completa per ogni problematica inerente il rapporto di lavoro.


Sicurezza ed infortuni sul lavoro

Assisto lavoratori che sono stati vittima di infortuni sul lavoro che comportano disabilità importanti, oltreché persone che hanno visto un loro caro vittima di incidente mortale sul lavoro, assistendoli nella procedura per ottenere il relativo risarcimento.


Mobbing

Presto assistenza specifica in favore di lavoratori che siano vittima di mobbing o che in ogni caso abbiano subito comportamenti aggressivi o vessatori ad opera di colleghi o superiori aiutandoli ad ottenere la rimozione del comportamento vessatorio nonché un adeguato risarcimento per il danno patito.


Altre categorie

Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale.



Credenziali

Pubblicazione legale

Risarcibile l’infortunio occorso al lavoratore che fa spostamenti per conto dell’azienda con mezzi propri.

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione con ordinanza del 5 novembre 2024 ha accolto il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’Appello che non aveva riconosciuto la natura indennizzabile dell’infortunio occorsogli durante lo spostamento dalla sede di lavoro al cantiere in cui avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa. Nella specie, il lavoratore era giunto sul luogo di lavoro, avendo raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed era a disposizione del datore di lavoro che gli chiedeva di spostarsi in un cantiere. Durante il tragitto occorreva l’incidente. La Corte di Cassazione ritiene che l’evento infortunistico debba essere qualificato come infortunio sul lavoro essendo avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (cd. tempo viaggio) e non durante il percorso per recarsi dal luogo di abitazione al lavoro. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione “ Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa ”. Nel caso di specie, lo spostamento verso il cantiere era uno spostamento all’interno dell’orario di lavoro e funzionale per lo svolgimento delle mansioni che gli erano richieste dal datore di lavoro, il quale doveva sorvegliare per prevenire condotte imperite.

Pubblicazione legale

Licenziato chi viaggia in moto per andare al mare durante la malattia per infortunio al braccio

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione con sentenza del 28 aprile 2025, in riforma della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, ha dichiarato che può essere licenziato il lavoratore che durante la malattia per un infortunio al braccio viene sorpreso a guidare lo scooter per andare al mare. La Suprema Corte, pur ribadendo il principio che lo svolgimento di attività extralavorativa durante la malattia non è vietato in assoluto, ha precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il licenziamento sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata e dalle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione. Il lavoratore ha il dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte e non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, evitando comportamenti che mettano in pericolo l’adempimento dell’obbligazione principale del lavoratore per la possibile protrazione dello stato di malattia.

Pubblicazione legale

Licenziato il lavoratore che partecipa al torneo di golf durante il permesso “104” anche se porta il familiare disabile al torneo.

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che avevo chiesto il permesso da lavoro ex legge 104/92 per assistere la zia disabile e che il giorno in cui aveva fruito del beneficio aveva invece partecipato ad un torneo di golf, a nulla rilevando che la zia assistesse al torneo e che il torneo sarebbe durato solo due ore. La Corte di Cassazione (sent. 2619/25) ricorda che l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile. La norma non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore come meritevoli di superiore tutela. Il comportamento del prestatore di lavoro che si avvalga dei permessi ex l. 104/92 non per l’assistenza al familiare bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell’Ente di previdenza, erogatore del trattamento economico, una indebita percezione dell’indennità.

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