Avvocato Andrea Tonalli a Rho

Andrea Tonalli

Avvocato giuslavorista

Informazioni generali

Avvocato giuslavorista, socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani - fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto del lavoro, sindacale e previdenziale. Ho maturato esperienza sia presso primari studi nazionali ed internazionali sia presso società multinazionali. L'esperienza maturata e la specializzazione consente di intervenire con rapidità ed efficacia in tutte le situazioni critiche del rapporto di lavoro.

Esperienza


Diritto del lavoro

Mi occupo esclusivamente dal 2010 di Diritto del Lavoro e l’esperienza maturata in anni di attività mi permette di fornire al cliente risposte e strategie concrete per affrontare ogni problematica che può verificarsi nel corso di un rapporto di lavoro. Fornisco supporto in ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione alla risoluzione, garantendo un’assistenza completa per ogni problematica inerente il rapporto di lavoro.


Sicurezza ed infortuni sul lavoro

Assisto lavoratori che sono stati vittima di infortuni sul lavoro che comportano disabilità importanti, oltreché persone che hanno visto un loro caro vittima di incidente mortale sul lavoro, assistendoli nella procedura per ottenere il relativo risarcimento.


Mobbing

Presto assistenza specifica in favore di lavoratori che siano vittima di mobbing o che in ogni caso abbiano subito comportamenti aggressivi o vessatori ad opera di colleghi o superiori aiutandoli ad ottenere la rimozione del comportamento vessatorio nonché un adeguato risarcimento per il danno patito.


Altre categorie

Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale.



Credenziali

Pubblicazione legale

Risarcibile l’infortunio occorso al lavoratore che fa spostamenti per conto dell’azienda con mezzi propri.

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione con ordinanza del 5 novembre 2024 ha accolto il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’Appello che non aveva riconosciuto la natura indennizzabile dell’infortunio occorsogli durante lo spostamento dalla sede di lavoro al cantiere in cui avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa. Nella specie, il lavoratore era giunto sul luogo di lavoro, avendo raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed era a disposizione del datore di lavoro che gli chiedeva di spostarsi in un cantiere. Durante il tragitto occorreva l’incidente. La Corte di Cassazione ritiene che l’evento infortunistico debba essere qualificato come infortunio sul lavoro essendo avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (cd. tempo viaggio) e non durante il percorso per recarsi dal luogo di abitazione al lavoro. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione “ Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa ”. Nel caso di specie, lo spostamento verso il cantiere era uno spostamento all’interno dell’orario di lavoro e funzionale per lo svolgimento delle mansioni che gli erano richieste dal datore di lavoro, il quale doveva sorvegliare per prevenire condotte imperite.

Pubblicazione legale

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che gioca a padel durante la malattia.

Pubblicato su IUSTLAB

La sentenza n. 13 del 14 gennaio 2026, emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato ad una dipendente scoperta a giocare a padel durante il periodo di malattia per la frattura di un pollice. Il Tribunale, richiamando un principio ormai pacifico in giurisprudenza, chiarisce che lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante la malattia non è di per sé vietato. Tuttavia, esso assume rilevanza disciplinare quando viola i doveri generali di correttezza e buona fede e gli obblighi specifici di diligenza e fedeltà. Il Tribunale, avvalendosi di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, ha concluso che, sebbene le partite di padel non avessero di fatto aggravato la condizione della lavoratrice, l'attività sportiva in sé: "...rappresentò di fatto un'esposizione al rischio (concreto e versato in letteratura di settore) di contrarre/subire nuove lesioni mio/legamentose ed ossee nonché tendinee...". Il Giudice sposa così la tesi dell'illecito di pericolo, secondo cui la valutazione della condotta va compiuta ex ante, considerando la sua potenzialità lesiva, a prescindere dal fatto che il danno (il ritardo nella guarigione) si sia effettivamente verificato. La giurisprudenza è costante nell'affermare l'irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro, poiché l'inadempimento si consuma nel momento in cui il lavoratore tiene un comportamento imprudente che mette a rischio l'interesse del datore di lavoro alla pronta ripresa della prestazione. Sulla base di tale principio, la condotta della lavoratrice è stata ritenuta disciplinarmente rilevante. Accertata l'esistenza del fatto disciplinare, il Tribunale ha proceduto alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva. Il giudizio di proporzionalità impone una valutazione non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, quali la gravità del fatto, l'elemento soggettivo, le mansioni svolte, la storia disciplinare del lavoratore e le previsioni della contrattazione collettiva. Nel caso di specie, il Giudice di Rovigo ha individuato una serie di elementi attenuanti che hanno reso il licenziamento una reazione sproporzionata tra cui la natura delle mansioni: il ruolo di "capo reparto" ricoperto dalla lavoratrice licenziata implicava anche attività fisiche e di sollevamento pesi, circostanza che da un lato giustificava l'astensione dal lavoro, ma dall'altro ridimensionava la gravità della condotta extralavorativa. L'anzianità di servizio e l'assenza di precedenti: la lavoratrice vantava un rapporto di lavoro di 27 anni senza alcun precedente disciplinare, un elemento di notevole peso nel bilanciamento degli interessi. Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che la condotta, seppur disciplinarmente rilevante, non era tale da ledere in modo irrimediabile e definitivo il vincolo fiduciario, e che il datore di lavoro avrebbe dovuto optare per una sanzione conservativa. Di conseguenza, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo per sproporzione. Il rapporto è stato quindi dichiarato risolto e la società condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria (quantificata in 18 mensilità) e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Pubblicazione legale

Licenziato chi viaggia in moto per andare al mare durante la malattia per infortunio al braccio

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione con sentenza del 28 aprile 2025, in riforma della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, ha dichiarato che può essere licenziato il lavoratore che durante la malattia per un infortunio al braccio viene sorpreso a guidare lo scooter per andare al mare. La Suprema Corte, pur ribadendo il principio che lo svolgimento di attività extralavorativa durante la malattia non è vietato in assoluto, ha precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il licenziamento sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata e dalle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione. Il lavoratore ha il dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte e non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, evitando comportamenti che mettano in pericolo l’adempimento dell’obbligazione principale del lavoratore per la possibile protrazione dello stato di malattia.

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