La cittadinanza italiana è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91, il quale disciplina all’art. 1 e ss le varie ipotesi previste per il suo acquisto e per la sua rinuncia. Tra le varie modalità ivi previste, tuttavia, quella principale risulta essere quella dell’acquisto per filiazione, ovvero per il cosiddetto ius sanguinis, in base al quale è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.Tale principio trova applicazioni anche extra-territoriali per cui anche il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia mai conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana sebbene nato all’estero.
La procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana al discendente straniero da avo italiano richiede essenzialmente il persistere di due condizioni: l’aver provato la discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (ovvero l’avo emigrato) e la prova in ordine all’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (come ad esempio, la mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio oppure l’assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di ulteriori discendenti). Tali condizioni, attualmente, ricorrono sia per la discendenza per via materna che per quella paterna in virtù dei principi sanciti dalla Costituzione ed, in particolare, dall’art. 3, il quale stabilisce il principio della parità tra uomo e donna. Non sempre è stato così
Fonte: Sito dello studio ius40
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