Pubblicazione legale:
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137/2025
depositata il 28 luglio 2025, ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non può
chiedere al contribuente documenti e informazioni di cui già dispone o che può
agevolmente reperire tramite le proprie banche dati, in particolare le fatture
elettroniche emesse e ricevute, archiviate in una banca dati nella piena
disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.
La sentenza afferma testualmente che: “… deve anche
essere ampliato il ricordato principio, già affermato in nuce dalla Corte di
cassazione, per cui non possono essere richiesti documenti o informazioni già
in possesso dell’amministrazione finanziaria (Cass., n. 8299 del 2014). In forza dell’evoluzione digitale e normativa
che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, come quella relativa alle
fatture elettroniche, non possono essere richiesti al contribuente elementi
informativi che l’amministrazione finanziaria potrebbe ottenere semplicemente
interrogandole”.
Restano ferme le regole dell’art. 32, commi 4 e 5,
d.P.R. 600/1973 in tema di inutilizzabilità in giudizio dei documenti non
esibiti in sede di controllo, ma la giurisprudenza di legittimità ha precisato
che la mancata esibizione deve essere frutto di un comportamento consapevole e
volto a ostacolare l’attività ispettiva; non è invece imputabile al
contribuente quando dipende da cause a lui non riconducibili (forza maggiore,
condotta di terzi, errori del consulente, documentazione custodita da terzi).