Secondo una recente pronuncia della Corte Suprema (Cass. Sent. N.
8628/2023), in caso di
licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria, non è
possibile considerare le assenze non indicate all’interno della lettera di
licenziamento.
I fatti.
Un’Amministrazione pubblica aveva
aveva licenziato una lavoratrice per superamento del periodo di comporto per
sommatoria, specificando nell’atto i singoli giorni di assenza, tuttavia non sufficienti
al superamento del periodo di comporto medesimo. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione
aveva chiesto che venissero conteggiate ulteriori giornate, in realtà
contestate in costanza di rapporto di lavoro, come assenza ingiustificata e dunque
non computabili nel periodo di comporto. La lavoratrice aveva impugnato
giudizialmente il licenziamento irrogatole. In secondo grado, la Corte
d’Appello accoglie la domanda della lavoratrice, sul presupposto che, se il
datore nel provvedimento espulsivo provvede a specificare le giornate di
assenza del dipendente, non può più modificarle o successivamente aggiungerne
altre.
La Corte, confermando la pronuncia
di merito, ha stabilito che in caso di comporto c.d. “secco” (unico
ininterrotto periodo di malattia), dove i giorni di assenza sono facilmente
calcolabili, il datore di lavoro non è tenuto a specificare i singoli giorni di
assenza, in quanto risultano sufficienti le indicazioni complessive, fermo
restando l’onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti
costitutivi del potere esercitato.
Per quanto riguarda, invece, il
comporto cosiddetto “per sommatoria” (plurime e frammentate assenze), occorre
indicare in modo specifico le assenze computate, al fine di consentire la
difesa del lavoratore.
La Cassazione, confermando l’impugnata
pronuncia di merito in appello, ha specificato che nel caso in cui “il
datore abbia specificato le assenze prese in considerazione, non è poi
possibile modificare o aggiungere ex post i giorni in contestazione (quali
giorni di malattia) al periodo di comporto”.
In tal caso, per i Giudici di
legittimità vale la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni
comunicate come motivo di licenziamento posta a garanzia del lavoratore, con la
conseguenza che, si ribadisce, ai fini del superamento del suddetto periodo,
non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di
licenziamento.
La Suprema Corte ha, dunque,
rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del
recesso a fronte della non riconducibilità nel comporto dei giorni inerenti ad
assenze ingiustificate.
In conclusione, dunque, per potersi procedere a licenziamento per
superamento del periodo di comporto per sommatoria, deve aversi riguardo alle
sole assenze indicate nella lettera di licenziamento e che siano effettivamente riferibili a giorni di assenza per malattia.
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