Avvocato Annarita Bove a Bologna

Annarita Bove

Avvocato Giuslavorista, Cassazionista e Dottore di Ricerca Università di Modena

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Il licenziamento per giusta causa

Scritto da: Annarita Bove - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Uno dei casi più frequenti che un avvocato del diritto del lavoro si trova ad affrontare è la difesa di un lavoratore licenziato per giusta causa o di un datore di lavoro che ha licenziato un dipendente per giusta causa.


Il licenziamento per giusta causa

Il licenziamento nel nostro ordinamento è legittimo solo per cause tipiche e predefinite.

In particolare, il licenziamento disciplinare è quello giustificato da un comportamento del dipendente che viola il contratto di lavoro. A seconda della gravità della violazione commessa dal lavoratore, si distingue tra licenziamento per giusta causa (in tal caso, il licenziamento avviene in tronco, senza preavviso) e licenziamento per giustificato motivo soggettivo (in tal caso è sempre dovuto il preavviso, calcolato secondo la durata fissata dai contratti collettivi nazionali: in tale periodo il lavoratore continua a prestare la propria attività e matura il diritto al compenso. Tuttavia, l’azienda può rinunciare al preavviso e sbarazzarsi subito del lavoratore, ma dovrà versargli l’indennità di preavviso)

Quindi possiamo dire che il licenziamento per giusta causa è un licenziamento disciplinare, motivato da condotte del dipendente talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (ecco che avviene in tronco e senza preavviso). Si differenzia dall’altra forma di licenziamento disciplinare, quello per giustificato motivo soggettivo poiché riguarda comportamenti scorretti del dipendente meno gravi.

Costituiscono giusta causa di licenziamento le condotte dolose del lavoratore, quelle tenute in malafede, e in alcuni casi anche quelle colpose ma non intenzionali (grave negligenza) (Vedi Corte di Cassazione 13512/2016)

Se a sorreggere il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, è sufficiente il «notevole inadempimento agli obblighi contrattuali», a sorreggere il licenziamento per giusta causa occorre un inadempimento talmente grave da ledere il rapporto fiduciario tra le parti.

Ai fini della configurabilità della giusta causa rilevano dunque fatti e comportamenti che non solo costituiscono un inadempimento contrattuale, ma che allo stesso tempo minano anche la fiducia che il datore ha verso il lavoratore.


Quando il datore può licenziare per giusta causa

Il datore di lavoro deve prima di tutto verificare se, in concreto, la condotta del lavoratore ha violato il rapporto di fiducia tra le parti. Tale valutazione va fatta accuratamente, tenendo presente i seguenti parametri (Corte di Cassazione n.35/2011).

- natura e qualità del singolo rapporto;

- posizione professionale e responsabilità del lavoratore nel servizio svolto (Corte di Cassazione n. 10541/2008).(Sicuramente la violazione di un capo del personale è più grave rispetto a quella commessa da un altro lavoratore);

-’importanza delle specifiche mansioni del dipendente nell’organizzazione imprenditoriale (Sicuramente l’abbandono del posto fatto da una guardia giurata è più grave di quello fatto da un addetto al magazzino);

- motivi che hanno spinto il lavoratore a porre in essere il comportamento illecito (Sicuramente l’abbandono improvviso del posto per andare in pausa al bar è più grave di chi va a soccorrere un parente in difficoltà);

- intenzionalità o meno del comportamento (Sicuramente la condotta del lavoratore che volontariamente non obbedisce al superiore, è più grave rispetto alla condotta negligente di chi, in un determinato momento, è particolarmente stanco e stressato);

- dei danni prodotti all’azienda dal comportamento (Corte di Cassazione n. 7518/2010);

- la personalità e gli eventuali procedimenti disciplinari precedenti del lavoratore;

- di ogni altro aspetto peculiare del rapporto che possa incidere negativamente su di esso (Corte di Cassazione n.1077/2008).

Se mettiamo assimene tutti questi parametri, è evidente che uno stesso comportamento può in alcuni casi essere valutato come giusta causa di licenziamento, mentr ein altri casi o contesti può essere valutato con minore gravità tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

La Corte di Cassazione, in linea con quello che abbiamo spiegato sopra , ha precisato che ai fini del licenziamento per giusta causa rilevano (Corte di Cassazione n. 18843/2010; n. 14586/2009): l’intensità dell’elemento intenzionale; il danno arrecato al datore di lavoro;

il grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente; la natura e la tipologia del rapporto; le precedenti modalità di attuazione del rapporto (in particolare l’assenza di precedenti sanzioni).

Quindi, un giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento per giusta causa, da un lato deve valutare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore (in relazione alla loro portata oggettiva e soggettiva), le circostanze in cui i fatti sono stati commessi, l’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro deve valutare la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione applicata dal datore di lavoro (licenziamento), stabilendo se davvero quella condotta del lavoratore lede la fiducia del datore verso di lui e se è legittima la massima sanzione applicata.


Casi specifici di legittimo licenziamento per giusta causa

  • attività in concorrenza con il datore di lavoro;

  • insubordinazione del lavoratore con reazione fisica e verbale verso colleghi e superiori;

  • furto di beni aziendali (anche di modico valore);

  • falsificazione di cartellino presenze e orari;

  • rifiuto ingiustificato a prendere servizio in caso di trasferimento legittimo presso altro reparto o sede;

  • assenze giustificate per più giorni, che recano danno all'organizzazione dell'azienda;

  • falso certificato medico o assenza alla visita fiscale;

  • rifiuto di riprendere l'attività lavorativo dopo la malattia;

  • lavoratore che nonostante sia sospeso dal servizio che si reca sul lavoro;

  • abbandono del posto di lavoro (se da esso deriva un grave pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o se si tratta di un dipendente con mansioni di custodia o sorveglianza);

  • diffamazione dell'azienda e dei suoi prodotti;

  • reato commesso nella vita privata che può pregiudicare l’immagine dell’azienda (ad esempio un banchiere condannato per usura).


La prova dell'esistenza della giusta causa

E' il datore, secondo la Legge n. 604/1966, a dover dimostrare l’esistenza della giusta causa.

Poichè la legge non elenca in modo tassativo tutti i possibili inadempimenti del lavoratore per ciascun tipo di azienda e attività svolta che costituiscono giusta causa di licenziamento, possiamo a grandi linee afferamare che esiste giusta causa di licenziamento quando il lavoratore viola la legge, i contratti collettivi, le generali regole del vivere civile, ledendo gli interessi dell'impresa.

Molti contratti collettivi elencano quali sono le condotte che legittimano il datore a licenziare il lavoratore per giusta causa, ma si tratta di elenchi non tassativi e che hanno una semplice valenza esemplificativa e non necessariamente vincolano il Giudice nelle sue valutazioni, in quanto egli deve in primis fare riferimento alle previsioni di legge e non limtarsi ad applicare automaticamente la sanzione del licenziamento prevista dal contratto collettivo per una determinata infrazione. Il Giudice ha quindi un ulteriore compito, ossia valutare l'adeguatezza della sanzione nel caso specifico (Corte di Cassazione n.26323/2014).





Avv. Annarita Bove - Avvocato Giuslavorista, Cassazionista e Dottore di Ricerca Università di Modena

Sono Annarita Bove, avvocato Cassazionista con esperienza e formazione in diritto del lavoro, sindacale e diritto penale del lavoro. Sono Dottore di Ricerca in Diritto delle Relazioni di Lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia - Fondazione Marco Biagi e Socio Agi (Associazione Giuslavoristi Italiani). Da oltre dieci anni difendo imprese e lavoratori, sia del settore privato che pubblico, nelle controversie di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale per licenziamenti, demansionamenti, mobbing, infortunio sul lavoro, procedimenti disciplinari, somministrazioni irregolari, retribuzioni.




Annarita Bove

Esperienza


Mobbing

In oltre dodici anni di attività ho difeso lavoratori di aziende che hanno subito un danno biologico a seguito di condotte vessatorie da parte di superiori e colleghi, manifestatesi anche a seguito di demansionamento. In questi casi, l'onere della prova da parte del lavoratore leso richiede l'allegazione di prove precise per dimostrare la lesione del diritto alla salute e sicurezza del lavoratore, obbligo in capo al datore di lavoro. Occorre dunque conoscere la materia con estrema padronanza anche di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro (rispetto alle quali ho curato anche diverse pubblicazioni scientifiche).


Sicurezza ed infortuni sul lavoro

Sono stata docente a due prestigiosi Master Universitari presso l'Università di Modena in materia di sicurezza sul lavoro, relatrice a diversi convegni e autrice di diverse pubblicazioni sul tema. L'infortunio sul lavoro ha implicazioni sia in ambito civile (responsabilità contrattuale della sicurezza del datore di lavoro), sia penale (configurandosi spesso l'infortunio come reato di lesione grave o gravissima aggravata). Ho seguito numerosi casi di lavoratori infortunati per condotte negligenti dei propri superiori e di aziende accusate di responsabilità, nonostante avessero adottato regolare DVR e Modello Organizzativo.


Licenziamento

Gran parte del contenzioso gestito in oltre dodoci anni di attività riguarda lavoratori del settore pubblico e privato licenziati per giusta causa (a seguito di procedimenti disciplinari) o giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione dell'attività organizzativa) o a seguito di licenziamenti collettivi (per grosse multinazionali), riuscendo ad affinare l'utilizzo di procedure che consentono al lavoratore e all'impresa di ottenere risultati soddisfacenti, anche attraverso l'incentivo all'esodo. Un risparmio di energie e di costi sia a favore delle aziende che licenziano, sia a favore dei lavoratori licenziati.


Altre categorie:

Previdenza, Diritto del lavoro, Diritto sindacale, Malasanità e responsabilità medica, Diritto penale, Sostanze stupefacenti, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Diritto penitenziario, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Contratti, Gratuito patrocinio, Cassazione, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Referenze

Speaker ad evento

Il modello di organizzazione e gestione della sicurezza nel d.lgs. n. 81/2008

Relazione al Convegno organizzato dall'Università di Modena e Reggio Emilia, presso la Fondazione M. Biagi di Modena, Il modello di organizzazione e gestione della sicurezza nel d.lgs. n. 81/2008 - 9/2009

Ho affrontato quali sono le possibilità per le imprese per poter essere esentati da responsabilità civile, penale e amministrativa in caso di infortunio su lavoro di un lavoratore (D.Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. n. 231/2001).

Speaker ad evento

Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e nuova disciplina dei licenziamenti;

Relazione al Convegno Nazionale UGL a Bologna, presso Hotel Europa, intitolato: “Jobs Act – Aumento dell’occupazione e riforma pensionistica” - 6/2015

Ho affrontato il tema della tutela del lavoratore in caso di licenziamento ante e post Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015)

Titolo professionale

Premio M. Jacchia

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - 6/2006

Avendo ottenuto il punteggio più alto di tutto il distretto della Corte d'Appello di Bologna all'esame di Stato per Avvocati (sessione 2005), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, mi ha assegnato questo prestigioso premio in memoria dell'Avv. M. Jacchia.

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