Commento alla sentenza n. 32871/2018 della Corte di Cassazione, nella quale si afferma che la costituzione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge separato fa venir meno il diritto di quest'ultimo all'assegno di mantenimento
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L’avv. Annarita Oliva, esperta in diritto di famiglia e patrocinante in Cassazione, opera in tutta Italia, con prevalenza a Roma e Milano. Collabora da oltre 10 anni con lo Studio Legale Gassani ed è segretario della sede romana dell’A.M.I. (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani). Scrive per riviste scientifiche specializzate in diritto di famiglia e si occupa di formazione. E’ componente della Commissione Filiazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Da circa 20 anni mi occupo in prevalenza di Diritto di Famiglia, settore complesso nel quali sono richiesti specifica competenza tecnica, sensibilità ed etica. Tratto tutte le questioni che attengono alla fase patologica della famiglia, sia di carattere personale che patrimoniale. Presto sempre grande attenzione alla tutela dei minori coinvolti ed evito di alimentare inutili conflitti. Quando le condizioni lo consentono, privilegio le soluzioni conciliative, più rapide ed adattabili alle specifiche esigenze della famiglia coinvolta. Seguo anche casi di coppie transnazionali.
Con la separazione, marito e moglie conservano lo status di coniugi, seppur vengano meno alcuni doveri nascenti dal matrimonio. La separazione, che può essere consensuale o giudiziale, è generalmente più dolorosa e complessa rispetto al divorzio, ma quando vi sono i presupposti, può essere affrontata con rispetto reciproco, in un clima di collaborazione e dialogo. Nel corso della mia carriera mi sono occupata sia di separazioni miti che di separazioni altamente conflittuali, con problematiche relative all’affidamento e al collocamento di figli minori, alle capacità genitoriali e alle varie forme di abusi domestici.
Mi occupo di unioni civili sin dall’entrata in vigore della L. 76/2016 che le ha istituite e sull’argomento ho scritto una monografia. Le unioni civili costituiscono una forma di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Pur non essendo sovrapponibili al matrimonio, riprendono da quest’ultimo gran parte della propria disciplina. La procedura di scioglimento è bifasica: le parti devono preliminarmente dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler sciogliere l’unione e, decorsi tre mesi, possono chiederne lo scioglimento, con ricorso in tribunale o negoziazione assistita.
Divorzio, Affidamento, Tutela dei minori, Negoziazione assistita, Eredità e successioni, Matrimonio, Cassazione, Incapacità giuridica, Domiciliazioni.
Annarita Oliva
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Roma (RM)
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