Sentenza giudiziaria:
La decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l’affidamento di un contratto di appalto è correlata a momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinchè possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione, in base alla considerazione, di carattere generale, per la quale l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione e alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una richiesta scritta, per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale.
A seguito della riforma introdotta dal d.l. n. 32 del 2019, mancando un onere di immediata impugnazione delle ammissioni dei concorrenti ad una gara prima dell’aggiudicazionee, di conseguenza, non vi è più alcun margine di preclusione per l’impugnazione di tali profili legati alla fase di prequalifica in quella sede, che potranno dunque farsi valere successivamente, eventualmente in ragione del posizionamento dei concorrenti medesimi nella graduatoria finale della procedura, nell’intento di ottenere il bene della vita che è costituito dall’aggiudicazione e dalla stipula del contratto. L’esclusione del concorrente, al contrario, produce una conseguenza immediata nella sfera giuridica del destinatario, che viene estromesso dalla competizione.