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Graduatoria ad esaurimento GAE; permanenza nella graduatoria

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza 6.12.2018 n. 9567




Sentenza giudiziaria: Va dichiarato il diritto al reinserimento nella  graduatoria ad esaurimento GAE valida per il triennio 2011-2014 e per il triennio 2014/2017 ed ordinato all’amministrazione resistente di provvedere in quanto l'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, l'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non prevedevano l'onere di richiedere la permanenza nella graduatoria da parte dei soggetti inseriti. L'omessa domanda di aggiornamento della posizione individuale poteva determinare solo l’impossibilità di tener conto dei titoli ulteriori eventualmente acquisiti successivamente all’inserimento. La ratio delle disposizioni va ricercata nell'esigenza di semplificare le operazioni di aggiornamento e di successiva utilizzazione delle graduatorie, eliminando dalle stesse coloro che nel frattempo abbiano perso interesse all'assunzione. Peraltro la disposizione è chiara nel prevedere il diritto dell'aspirante ad essere reinserito nella graduatoria in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini a tal fine stabiliti con decreto ministeriale, senza necessità di riproporre domanda.



Pubblicato da:


Antonello Sdanganelli

Avvocato amministrativista