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Questo convegno illustra i principi e i presupposti dell’assegno di mantenimento in sede di separazione e di divorzio. L’assegno di mantenimento è il sostegno economico riconosciuto in seguito alla separa-zione ed ha come base costituzionale gli articoli 29 e 30. Per l’assegno di mantenimento abbiamo un giudizio bifasico, che prende in considerazio-ne il tenore di vita in costanza di matrimonio, al fine di determinarne l’importo nonché l’adeguatezza dei redditi dell’altro coniuge; difatti, l’assegno di mantenimento ha il com-pito di garantire lo stesso tenore di vita del quale si godeva durante il matrimonio. Il giudizio di separazione e quello di divorzio possono essere contestualmente pendenti e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflittualità tra diverse pronunce in merito all’assegno. Vengono poi analizzati nello specifico i presupposti, di cui all’art. 337ter cc, secondo i quali sorge un diritto al mantenimento, ponendo l’accento sul fatto che il solo stato di di-soccupazione non da automaticamente diritto all’assegno, in quanto deve essere valutata la capacità lavorativa del coniuge debole; attitudine al lavoro che deve essere valutata nel concreto, caso per caso. L’onere probatorio nonché i presupposti e i requisiti dell’assegno di separazione e di quel-lo divorzile sono molto diversi. Viene posto l’accento sul tema del mantenimento diretto, che è sempre più utilizzato da vari Tribunali, quello di Brindisi in testa, secondo cui sarebbe perfettamente in linea col principio della cogenitorialità e che trova il suo fondamento in una lettura dell’art. 337ter cc.