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La Corte di Appello di Napoli, in piena riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'azione revocatoria ordinaria proposta da una curatela fallimentare e revocato la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di tre atti di compravendita relativi ad un compendio immobiliare di rilevantissimo valore (oltre 7,2 milioni di euro). Principio cardine della decisione: l'accollo dei debiti del venditore, unitamente alla presenza di ipoteche preesistenti, esclude in radice la possibilità che il terzo acquirente fosse consapevole di pregiudicare le ragioni di ulteriori creditori del dante causa.
La curatela aveva agito a tutela di un credito di natura risarcitoria per mala gestio, credito litigioso ed eventuale, per il quale l'azione di responsabilità sociale era stata promossa solo sei anni e mezzo dopo la stipula degli atti revocati.
La Corte di Appello ha individuato nell'accollo dei debiti il dato fondamentale per escludere la partecipatio fraudis dell'acquirente, in applicazione del principio della Cassazione (Cass. 3541/1997, ribadito da Cass. 7876/2023): chi si accolla i debiti del venditore non può ritenersi consapevole di pregiudicare le ragioni di altri creditori del dante causa.
La Corte ha inoltre chiarito che: 1) la sussistenza di un'ipoteca iscritta sui beni venduti, in virtù dello ius sequelae, esclude in re ipsa il pregiudizio per il creditore ipotecario; 2) i meri rapporti d'affari con familiari del debitore non sono idonei a far presumere la conoscenza della situazione debitoria; 3) la sproporzione tra prezzo dichiarato e valutazione del CTU non costituisce di per sé indizio della scientia damni quando vi siano ragioni oggettive (abusività di porzioni del compendio, pendenza di pratiche di condono) che giustificano un ribasso del prezzo.
La pronuncia è particolarmente significativa per chi si trovi convenuto in giudizio in azione revocatoria ordinaria quale acquirente di beni immobili da soggetto che si scopra successivamente esposto a creditori.