Ferie non godute del personale scolastico: prescrizione decennale e onere della prova

Scritto da: Antonio Iodice - Pubblicato su IUSTLAB




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La controversia in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute riguarda un docente con plurime supplenze annuali tra il 2014 e il 2020, le cui ferie non erano state fruite per scelta organizzativa dell'amministrazione scolastica.

Il Tribunale di Arezzo ha riconosciuto al lavoratore l'indennità sostitutiva, affermando alcuni principi essenziali:

1) il termine di prescrizione applicabile alla richiesta di indennità sostitutiva delle ferie non godute è quello decennale ex art. 2946 c.c., e non quello quinquennale, atteso che il diritto azionato in giudizio non concerne una retribuzione periodica ma una somma una tantum, sostitutiva del godimento delle ferie;

2) l'onere della prova circa l'effettiva impossibilità di fruire delle ferie per ragioni di servizio grava in capo al lavoratore, che vi assolve dimostrando il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione, il diritto maturato e la mancata fruizione;

3) spetta invece all'amministrazione, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 31 della Direttiva 2003/88/CE, dimostrare di aver messo concretamente il dipendente nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie.

La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale che ha recepito i principi della Corte di Giustizia UE (sentenza 6 novembre 2018, C-684/16, Max Planck) e della Corte Costituzionale (n. 95/2016), e conferma l'orientamento favorevole al personale scolastico precario.



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Avvocato Antonio Iodice a Marcianise
Antonio Iodice

Avvocato civilista e del lavoro — Marcianise (CE)