Pubblicazione legale:
La controversia riguardava una docente che, durante un anno scolastico, aveva svolto numerose supplenze brevi in differenti istituti scolastici senza ricevere il pagamento della voce "Retribuzione Professionale Docenti" (RPD).
Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto il ricorso e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della RPD per il periodo oggetto del contenzioso, oltre interessi e spese di lite a carico dell'amministrazione resistente.
La pronuncia conferma alcuni principi essenziali:
1) Legittimazione passiva esclusiva del Ministero: anche in presenza di plurime supplenze prestate presso istituti scolastici diversi, l'unico soggetto datoriale processualmente legittimato è il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le singole istituzioni scolastiche autonome non sono parte processuale: il rapporto di lavoro del personale docente è incardinato direttamente con il MIM ai fini retributivi.
2) Cumulo delle pretese in un unico giudizio: il principio della concentrazione consente di proporre un unico ricorso introduttivo per il riconoscimento della RPD relativa a tutte le supplenze brevi prestate nel periodo considerato, senza necessità di promuovere giudizi separati nei confronti delle singole scuole.
3) Onere documentale: l'azione si fonda sui contratti di supplenza e sulle buste paga del docente, documenti che il personale precario possiede in proprio. Non occorre acquisire documentazione presso ciascuna istituzione scolastica.
4) Competenza territoriale: il giudizio si propone dinanzi al Tribunale del Lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio scolastico cui il docente risulta inquadrato al momento della domanda.
La pronuncia è particolarmente rilevante sul piano operativo per il contenzioso di massa del personale docente precario, atteso che il principio della legittimazione passiva esclusiva del MIM semplifica notevolmente l'attività difensiva e consente di concentrare in un'unica sede l'intero contenzioso retributivo del lavoratore.