Avvocato Antonio Iodice a Marcianise

Antonio Iodice

Avvocato civilista e del lavoro — Marcianise (CE)

Informazioni generali

Sono Avvocato del Foro di Santa Maria Capua Vetere e Partner dello Studio Legale Iodice di Marcianise (CE), attivo dal 1985. Opero nel diritto civile, del lavoro, commerciale, fallimentare e di famiglia. Mi occupo di responsabilità medica dal lato delle strutture sanitarie, recupero crediti per enti pubblici e contenzioso scolastico per il personale docente (Carta del Docente, ricostruzione di carriera, ferie non godute). Patrocino dinanzi ai Tribunali di Santa Maria C.V., Napoli Nord, Napoli e ai TAR per le azioni di ottemperanza. Master in Diritto d'Impresa LUISS Guido Carli (110 e lode).

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo di separazione e divorzio, sia consensuali sia giudiziali, con attenzione particolare ai casi che coinvolgono figli minori e all'assegnazione della casa familiare. Seguo procedure di modifica delle condizioni e regolamentazione dell'affidamento. Predispongo accordi stragiudiziali e patrocino dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord, sezione famiglia. Assisto sia coppie coniugate sia conviventi di fatto.


Divorzio

Mi occupo di divorzi sia consensuali (con accordo da omologare in unico procedimento) sia giudiziali. Curo la regolamentazione patrimoniale tra ex coniugi, la modifica delle condizioni di divorzio e il riconoscimento dei diritti previdenziali. Patrocino dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord, sezione famiglia.


Eredità e successioni

Predispongo testamenti, assisto in materia di divisioni ereditarie e patrocino azioni di petizione e di riduzione a tutela dei legittimari. Mi occupo di successioni anche con elementi di internazionalità e di vicende lesive della quota di legittima.


Altre categorie

Separazione, Diritto del lavoro, Risarcimento danni, Diritto civile, Recupero crediti, Malasanità e responsabilità medica, Ricorso al TAR, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Sovraindebitamento, Privacy e GDPR.



Credenziali

Pubblicazione legale

Assegnazione parziale della casa familiare al genitore collocatario

Pubblicato su IUSTLAB

La Cassazione, nel caso in commento, ha affermato il principio per cui, in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può assegnare al genitore affidatario anche solo una parte dell'immobile precedentemente adibito a casa familiare, ove tale soluzione agevoli la condivisione della responsabilità genitoriale e la conservazione dell'habitat domestico dei figli. Il principio si inserisce nel quadro normativo dell'art. 337-sexies c.c., che disciplina l'assegnazione della casa familiare. La norma è stata oggetto di un'interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza, ormai consolidata nel ritenere che la finalità prevalente della tutela sia quella di garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico e relazionale. Quando l'immobile presenti caratteristiche strutturali tali da consentire una divisione interna, l'assegnazione parziale può rappresentare una soluzione bilanciata tra: 1) la tutela del minore (interesse a conservare l'habitat e l'ambiente di vita); 2) il diritto di proprietà o di godimento del coniuge non assegnatario; 3) le esigenze concrete della famiglia post-separazione. La pronuncia ha rilevanza pratica significativa nelle controversie di separazione in cui la casa familiare sia di pregio o di ampia metratura, e laddove un'assegnazione integrale all'uno o all'altro coniuge risulterebbe sproporzionata rispetto alle esigenze concrete dei figli. Lo Studio assiste con regolarità in procedure di separazione e divorzio nelle quali l'assegnazione della casa familiare costituisce uno dei punti centrali della negoziazione o del contenzioso, anche in fase di modifica delle condizioni successive.

Caso legale seguito

Procedure di separazione consensuale e di modifica delle condizioni

Patrocinio continuativo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione famiglia

Patrocinio di un coniuge in procedure di separazione consensuale, con predisposizione del ricorso congiunto al Tribunale competente, regolamentazione dell'assegnazione della casa familiare, determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge debole e per i figli, definizione dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Successivamente, instaurazione del procedimento per la modifica delle condizioni in ragione del mutamento delle circostanze (perdita del posto di lavoro, raggiungimento della maggiore età dei figli, trasferimento di residenza). Patrocinio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione famiglia. Lo Studio segue tutte le fasi del procedimento: dal primo colloquio con il cliente alla redazione del ricorso, dall'udienza presidenziale all'omologazione finale, sino al deposito della successiva istanza di modifica delle condizioni qualora le circostanze lo rendano necessario.

Pubblicazione legale

Comunione legale dei beni: il reddito da locazione va imputato per metà a ciascun coniuge

Pubblicato su IUSTLAB

La Cassazione, nel caso in commento, ha applicato il principio per cui i redditi prodotti dai beni in comunione legale tra coniugi devono essere imputati pro quota a ciascun coniuge, in applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a, del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Il caso riguardava la qualificazione fiscale dei canoni di locazione percepiti dalla moglie su immobili rientranti nella comunione legale dei beni con il marito. L'Agenzia delle Entrate aveva imputato l'intero reddito al solo coniuge intestatario dei contratti di locazione; la difesa ha sostenuto, con accoglimento della Suprema Corte, che il regime patrimoniale tra coniugi impone la ripartizione del reddito in quota paritaria. Principi affermati: 1) Comunione legale e proprietà dei beni: gli immobili acquistati durante il matrimonio in regime di comunione legale appartengono pro quota e per la metà a ciascun coniuge, indipendentemente dall'intestazione formale degli atti. 2) Imputazione fiscale dei redditi: i redditi derivanti dai beni in comunione (canoni di locazione, frutti civili) seguono la stessa logica proprietaria e devono essere imputati per metà a ciascun coniuge, anche se il contratto di locazione è formalmente sottoscritto da uno solo. 3) Pertinenza rispetto al diritto di famiglia e alle successioni: la corretta individuazione dei beni e dei redditi della comunione legale è premessa indispensabile sia per le vicende di separazione e divorzio (divisione della comunione, art. 191 c.c.), sia per le vicende successorie nel caso di morte di uno dei coniugi (rilevazione della quota effettiva di legittima). La pronuncia conferma l'orientamento consolidato della Suprema Corte e ha rilievo pratico importante nelle controversie tributarie e nelle vicende di separazione coniugale che coinvolgono patrimoni di una certa consistenza.

Leggi altre credenziali (16)

Contatta l'avvocato

Avvocato Antonio Iodice a Marcianise
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Iodice per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Antonio Iodice a Marcianise

Avv. Antonio Iodice

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Studio Legale Iodice
Via Duomo, 18
Marcianise (CE)