La pandemia Covid-19 si è abbattuta sull'intero sistema Italia determinando una sensibile rallentamento anche della Giustizia. Moltissime udienze Presidenziali finalizzate alla regolamentazione primaria dei rapporti di coppia, soprattutto all'affidamento dei figli, sono state differite per evitare problematiche legate alla diffusione del virus.
Molte coppie separande, pertanto, sono rimaste in balia di accordi assunti pre-provvedimenti presidenziali e non sempre ciò è apparso sufficiente perché nella fase antecedente all'udienza presidenziale la coppia conserva, ancora, quella conflittualità che ha portato alla disgregazione del nucleo familiare e soprattutto non esiste un provvedimento "da rispettare".
Ciò che ha destato maggiore difficoltà e confusione è stato il destino del diritto di visita soprattutto dei padri che magari svolgevano lavoro anche fuori e potevano rientrare per le festività di pasqua per trascorre qualche giorno con i figli o per i genitori, quello collocatario e quello non, abitanti in due comuni distinti.
Se è vero, come è vero, che il DPCM 08/03/2020 nulla aveva statuito espressamente in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, è altrettanto vero che il Governo, sul sito istituzionale, aveva chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzi.
Circostanza, questa, cui era pervenuto anche il Tribunale di Milano con un provvedimento dell'undici marzo scorso il quale aveva concluso che l'art. 1 comma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti purchè esercitato responsabilmente, nel rispetto della normativa vigente ed evitando di esporre i minori a rischi di contagio: quindi, per esempio, trasportando i figli con mezzi idonei, non mettendoli in contatto con terze persone e adottando tutte le cautele che l'attuale emergenza sanitaria richiede.
Il diritto, ad ogni buon conto ed in assenza di una chiara previsione normativa, non è una scienza esatta e di tutt'altro avviso sono state altri due provvedimenti del Tribunale di Vasto e di quello di Bari (26 marzo e 2 aprile 2020) secondo cui il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione, sia rispetto al diritto della salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione.
A tal proposito si segnala un recentissimo pronunciamento del Tribunale di Velletri per cui i figli di un infermiera presso l'ospedale di Anzio hanno visto temporaneamente mutato il regime di collocamento in favore del padre (dipendente di banca) stante l'attività della stessa.
Da ultimo troppa libera interpretazione è stata lasciata alle Forze di Polizia che hanno segnalato e sanzionato vari genitori che facevano rientro dal cantiere fuori regione, chiuso per esigenza Covid-19, per incontrare i figli anche in presenza del provvedimento del magistrato regolarmente esibito a corredo dell'autocertificazione e nonostante una quarantena fiduciaria pre-viaggio.
Ciò posto, comunque, indipendentemente dalle modalità, se ammissibili e percorribili quelle ordinarie di diritto di visita, si suggerisce al genitore collocatario di consentire e agevolare i rapporti significativi e costanti tra i figli e l'ex coniuge attraverso strumenti telematici che consentano la videochiamata senza la presenza e l'interferenza del genitore collocatario e senza limitazione della durata della singola chiamata.
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