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Avvocato Antonio Petraroli a San Vito dei Normanni

Antonio Petraroli

Esperto in materia civile

Informazioni generali

L'avv. Petraroli, fondatore dello studio legale Ancora - Di Pierro - Petraroli, esperto di diritto civile con particolare attenzione al diritto tributario, diritto di famiglia, le locazioni, alla contrattualistica, recupero del credito e di risarcimento del danno. L'esperienza maturata comprende anche la ricerca atta alla preparazione delle cause e degli atti giuridici mediante la redazione, se necessario, di dossier e note. Gestione stragiudiziale di pratiche commerciali ed aziendali.

Esperienza


Diritto civile

Nell'ambito Civile l'Avv. Petraroli ed il suo studio presta assistenza legale specializzata in fase contenziosa e pre-contenziosa nelle materie: • dei contratti (assistenza e consulenza legale per la redazione e la revisione di contratti di compravendita, locazione, uso abitativo, commerciale, appalti, comodato, assicurazioni, ecc.); • delle obbligazioni (redazione dei testi contrattuali, difesa in giudizio dei diritti ad essi relativi, recupero crediti, redazione decreti ingiuntivi, pignoramenti mobiliari e immobiliari, ecc.);


Pignoramento

Quando il recupero stragiudiziale non è stato possibile e il debitore risulta solvibile bisognerà adire le Autorità Giudiziarie competenti (Giudice di Pace o Tribunale) per ottenere il pagamento della somma.


Diritto del lavoro

Ho maturato una preparazione specifica nel diritto del lavoro, occupandomi quindi di controversie fra dipendenti (o ex dipendenti) e datori di lavoro, assistendo i lavoratori nelle vertenze aziendali oppure offrendo la propria consulenza e assistenza all'impresa.


Altre categorie

Eredità e successioni, Recupero crediti, Diritto tributario, Previdenza, Diritto bancario e finanziario, Diritto di famiglia, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto commerciale e societario, Contratti, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

EQUITALIA CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PATRIMONIALE E NON

Pubblicato su IUSTLAB

Equitalia costretta a risarcire il danno e pagare le spese processuali se emette cartelle e ruoli nonostante il giudice tributario abbia annullato la pretesa impositiva nei confronti del contribuente. (Cass. Civ. 3 Sez. Ord. n. 7437/2017). Nel caso di specie il contribuente conveniva in giudizio Equitalia ed il Comune chiedendone la condanna solidale il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causati dall'emissione di ruoli e cartelle esattoriali poi annullati dal giudice di pace. Il danno patrimoniale si riferiva alle spese del relativo giudizio sfociato nell'annullamento, mentre, per il danno non patrimoniale si chiedeva una liquidazione equitativa, la quale veniva riconosciuta dal giudice nel pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di 1000 euro "quale rifusione del danno patrimoniale e morale", nonché a rifondergli le spese di causa. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale (in grado d’Appello), riconoscevano la sussistenza dei presupposti delle richieste formulate dal contribuente. Equitalia ricorreva in Cassazione. In particolare, denunciava la violazione del principio del giudicato (ne bis in idem) dal momento che il giudice che aveva annullato le cartelle aveva compensato le spese processuali e successivamente, il giudice di pace adito, aveva condannato al risarcimento del danno patrimoniale. La società ricorrente affermava che, come espressamente riconosciuto dal Tribunale, il giudice di prime cure aveva violato l'articolo 112 c.p.c. riconoscendo il danno patrimoniale come necessità di spese mediche, ma ad avviso del ricorrente l’errore del giudice sarebbe nel ritenere che non fosse stato concesso alcun risarcimento di danno patrimoniale, essendo stata pronunciata la condanna al risarcimento equitativo esclusivamente del danno non patrimoniale. La Cassazione rigetta il ricorso e precisa che, il giudice d'appello ha correttamente operato la valutazione del contenuto della sentenza di primo grado, eliminando le potenziali ambiguità e affermando che non vi è stata alcuna violazione del giudicato, in quanto il giudice di prime cure non aveva pronunciato alcuna condanna avente ad oggetto le spese processuali del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali. Ed ancora, continua la Corte di Cassazione, non vi è stata violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che, pur essendosi il primo giudice riferito a un danno patrimoniale per spese mediche, che in realtà mai erano state pretese dall’attore, non è pervenuto in concreto a condannarne il risarcimento, ma ha semplicemente pronunciato soltanto la condanna a un danno non patrimoniale così come richiesto.

Caso legale seguito

Estromissione da giudizio risarcimento danni da 3 milioni di euro

2015 - Brindisi- Risarcimento danni da sinistro stradale mortale

La mia assistita è stata citata in giudizio quale erede della madre, la quale quest'ultima, da visura al PRA risultava essere l’ ultima intestataria di un veicolo coinvolto in sinistro che aveva causato la morte di ragazzo di 13 anni. Invero, la mia difesa ha dimostrato che la mia assistita non era erede della sig.ra xxxxxxxxxx, né era mai stata proprietaria dell’autovettura in questione. Ne consegue, pertanto, che non poteva essere citata quale civilmente responsabile per il sinistro occorso. In particolare, la mia assistita non aveva mai rivestito la qualità di erede poiché non aveva mai proceduto ad accettare l’eredità della madre. Per converso, aveva ha rinunciato espressamente a tale eredità.

Caso legale seguito

Querela di Falso Equitalia Sud Spa

2018 - Tribunale di Brindisi

Richiesta attestazione di falsità della firma apposta sulla relata di notifica di una cartella mai notificata, in quanto del tutto difforme, oltre che incompatibile, a quella del mio assistito ed alla sua grafia;

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Via Vittorio Emanuele Iii N. 36
San Vito dei Normanni (BR)