Pubblicazione legale
Il modello contrattuale aziendale
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IL MODELLO CONTRATTUALE AZIENDALE Quanto è consigliabile avere un modello contrattuale aziendale. Un’azienda strutturata, nello svolgimento della propria attività,
stipula molti contratti di vario tipo. Alcuni però sono strumentali al suo core
business e quindi sono utilizzati spesso e in modo ricorrente. Nei contratti di
questo tipo ogni azienda vorrà inserire, per le esperienze passate o per
necessità normative, alcune clausole peculiari. E’ utile, allora, avere un proprio modello contrattuale? La risposta positiva a questa domanda potrebbe avere un effetto
autoelidente: se ogni azienda avrà il suo modello contrattuale aziendale, quale
si firmerà? La risposta allora deve essere ragionata. Considerazioni generali: ciascuna parte contrattuale vorrebbe che
la contrattazione con la controparte si limitasse agli aspetti esclusivamente
tecnici ed economici sui quali, per altro, ha indubbia competenza e chiarezza
di intenti. La parte normativa, invece, vorrebbe che fosse fissa ed immutabile
perché, magari, frutto del lavoro di un avvocato esperto in contratti che avrà
lavorato ad un modello “su misura”. E’ il caso dei contratti di acquisto, di vendita dei
prodotti aziendali, dei contratti di appalto, di subappalto, fornitura e posa
ecc. Per i singoli uffici, poter contare su un modulo da scaricare dal
server aziendale ha indubbi profili di utilità • in sede di offerta si parte in vantaggio • le trattative commerciali avranno per oggetto solo gli aspetti
tecnico-economici; • non c’è il rischio che, nel corso della discussione, qualche
aspetto più strettamente legale sia dimenticato o convenuto in modo errato da
chi non è un legale. Si aggiunga poi il ritorno di immagine: presentarsi ad una
trattativa, magari quando la controparte è un’azienda di dimensioni molto
maggiori della propria, con un modello contrattuale “sartoriale” rende
un’immagine di serietà e avvedutezza che possono avere il loro peso nella
scelta del contraente. Tutto ciò presuppone, ovviamente la disponibilità di un testo
standard studiato e redatto da legali esperti, espressamente incaricati
dall’azienda per assecondare le sue specifiche necessità. Non avrebbe senso
adottare un standard contrattuale redatto, magari da un luminare del diritto
contrattuale, ma commissionato da un’altra azienda o scaricato da un sito. Fino qui, e con questi presupposti, la risposta alla domanda
iniziale non può che essere positiva. Nel caso concreto però, specie tra società di livello
organizzativo reciprocamente confrontabile, avviene che all’offerta redatta sullo
standard contrattuale di una parte si contrapponga lo standard contrattuale
dell’altra. Il principio è che contratti ben fatti, con la giusta dose di
equilibrio, buona fede e correttezza, saranno in gran parte sovrapponibili ma
se il funzionario aziendale, non legale, dovesse mettersi a fare un’analisi
comparata dei due modelli, si annullerebbe il beneficio di poter contare su un
modello aziendale, con in più l’aggravante che il funzionario dell’azienda, che
sia componente dell’ufficio commerciale o dell’ufficio approvvigionamenti, non
avrà la competenza tecnico-giuridica specifica. Se poi si dovesse tutte le volte richiamare il legale che ha
redatto il modello, si rischierebbe il raddoppio del costo. Allora? La risposta continuna ad essere: si alla predisposizione di un
modello contrattuale aziendale, ma cn alcun accorgimenti. Preliminarmente potrà essere utile prevedere delle clausole
alternative per quelle questioni che, sulla base dell’esperienza e della loro
specifica problematicità, sono più spesso oggetto di discussione. Saranno da evitare le clausole che sono una ripetizione delle
norme di legge o che sono superflue rispetto realtà dell’azienda perché, oltre
che appesantire il documento contrattuale, rischiano di sollecitare un’inutile
diffidenza da parte dell’interlocutore. Sarebbe ipocrita pensare che il proprio standard contrattuale non
contenga clausole formulate a vantaggio di chi le ha scritte ma si devono
assolutamente evitare le clausole “capestro” e comunque quelle combinazioni o
incroci di previsioni contrattuali che sbilanciano in modo evidente l’accordo a
vantaggio di una parte sola. Sul punto si tenga conto che: - l’art. 1175 c.c. impone un generale obbligo di comportarsi
secondo correttezza - in caso di contenzioso, il giudice potrebbe ricondurre ad equità
un contratto manifestamente squilibrato a favore di una sola delle parti; - in casi estremi si potrebbe arrivare a configurare un regime di
monopolio o di oligopolio, ed il contratto potrebbe configurare il caso di
abuso di posizione dominante sanzionato dalle leggi antitrust; - in ultimo si consideri che proporre un modello contrattuale
troppo sbilanciato a proprio favore potrebbe essere un pessimo inizio di
trattativa. Una proposta contrattuale equilibrata, chiara e corretta sotto il
profilo giuridico, invece, viene interpretata come sintomo di serietà e potrà
favorire un proficuo accordo sulle questioni tecniche ed economiche. Ma che fare se ciascuna parte ha un proprio modello? La prima raccomandazione è quella di evitate, salvo che non si
abbia una solida esperienza di clausole contrattuali, di mischiare due diversi
standard contrattuali. Il legale che ha predisposto un modello ha seguito un certo ordine
sistematico ed un certo percorso logico che non necessariamente è lo stesso di
quello adottato dal legale che ha redatto il modello della controparte:
mischiare i due modelli rischia effetti terribili in sede contenziosa perché il
giudice potrebbe imbattersi in previsioni contraddittorie, disarmoniche o
discordanti con l’effetto di dover decidere in un modo che non corrisponde
all’intenzione di nessuna delle parti. Ogni modifica, infatti, deve essere valutata nell’intero contesto
contrattuale e ciò richiede una conoscenza tecnico giuridica che non si può
improvvisare. Men che meno si devono mischiare due moduli relativi a discipline
contrattuali diverse solo perché quella clausola, prevista in un certo tipo di
contratto, ha fatto vincere la causa ad un concorrente. Anche in questo caso è necessaria l’esperienza e la competenza di
un addetto ai lavori. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI La predisposizione di un proprio modello contrattuale è senz’altro
consigliabile perché potrà risolvere la maggior parte delle trattative. Quanto più la controparte contrattuale sarà strutturata, tanto più
sarà facile, però, che abbia un proprio modello. In questo caso sarà necessario
far intervenire alla trattativa qualcuno che sappia accertare la rischiosità
delle clausole della controparte o allertare l’azienda in merito ad eventuali
miscugli e aggiunte. Se la soluzione lascia dubbi è consigliabile rivolgersi ad un
legale esperto. La sottoscrizione del contratto ne fissa il contenuto e
rappresenta la volontà delle parti: sostenere che una frase all’interno di una
clausola del contratto non corrisponda a quanto una delle parti in realtà
intendeva è un’impresa difficile se non impossibile. Prima di firmare un contratto allora, e specie quando questo è
stato oggetto di scambio di bozze con modifiche e integrazioni, è necessario
rileggerlo bene, parola per parola, magari con l’aiuto di qualcuno che possa
scorrere la bozza con le modifiche definitive all’esito della della trattativa. Può capitare, infatti, che la conoscenza del testo quasi a memoria
porti ad una lettura superficiale riducendola ad una semplice “scorsa” del
testo e così l’inserimento o meno di un “non“ può ribaltare il senso di una
frase rispetto a quanto convenuto. Se il contratto è lungo ed articolato, è utile inserire un indice
che imporrà, nel caso sia stato integrato con clausole nuove, un nuovo
controllo sistematico in occasione del quale potranno risultare lacune, errori
o ripetizioni. L’utilizzo di un modello contrattuale aziendale potrà infine
comportare la necessità di piccole modifiche, senza ricorrere alla ristampa del
testo. In questo caso si potrà procedere incasellando la parte da sostituire –
lasciandola leggibile – e quindi introdurre una numerazione e aggiungere “vedi modifica in calce” ;
in calce al contratto, con la stessa numerazione si scriverà la nuova versione
con accanto: “modifica
approvata” con la specifica sottoscrizione delle parti. Tale soluzione potrà essere praticata per le modifiche a
correzione di errori o per interventi di specificazione, non certo per
introdurre condizioni nuove o profondamente modificative dell’accordo iniziale:
si è già detto che una modifica o un’integrazione importante richiedono una
visione d’insieme del contratto. E’ necessario fare tutto quanto possibile per evitare problemi
interpretativi, che potrebbero avere conseguenze anche gravi, sul reale
contenuto di un contratto firmato, E’ sempre consigliabile discutere il
contenuto di una pattuizione prima della firma e quindi poi trasferire nel
contratto una clausola chiara, anche se non perfettamente aderente alla proprie
aspettative, che lasciare una clausola dubbia nella speranza di interpretarla,
successivamente, a proprio vantaggio. Mi sia consentito un paragone: il contratto è come l'airbag, ci si
augura che non debba mai servire e che tutto scorra regolarmente ma deve
comunque essere idoneo e funzionante perchè, in caso di incidente, potrà
escluderne o attenuarne le conseguenze. Massa e Cozzile 26 maggio 2020 Avv. Armando Altavilla