Questa volta voglio illustrare, per linee generali, la fase c.d. del dibattimento.
Il dibattimento si colloca, all’interno del processo penale, dopo l’udienza preliminare (vale appena il caso di ricordare che l’udienza preliminare termina con il decreto del G.U.P. che ha disposto il giudizio) oppure, se non è prevista detta udienza (nel caso del giudizio per citazione diretta, giudizio immediato e giudizio direttissimo), dopo la conclusione delle indagini preliminari.
Il susseguirsi di questi eventi conduce al vero e proprio processo penale che fino al rinvio a giudizio deve invece definirsi soltanto “procedimento”.
Ferme restando le superiori premesse, va evidenziato che il dibattimento in senso stretto è preceduto da una serie di atti preliminari in cui si svolgono determinate attività funzionali alla successiva formazione delle prove.
Alcune di queste attività preliminari sono necessarie al regolare svolgimento del procedimento altre invece sono solo eventuali.
In ogni caso, tale fase ha inizio quando il Presidente del Tribunale o della Corte d’Assise riceve il decreto che dispone il giudizio unitamente, ai sensi dell’articolo 432 c.p.p., al fascicolo per il dibattimento il cui contenuto è reso dettagliatamente individuato dal codice di procedura.
Tale decreto fissa la data dell’udienza in cui si terrà il dibattimento che può essere modificata dal giudice competente, anticipandola o posticipandola.
In entrambi i casi, ai sensi dell’art. 465 c.p.p., il giudice deve comunicare il differimento o l’anticipazione dell’udienza al pubblico ministero e notificarlo alle altre parti del processo.
Nel caso in cui l’udienza venga anticipata la comunicazione e la notifica devono avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per la stessa.
Nelle more del termine per comparire in udienza le parti private possono prendere visione ed estrarre copia del fascicolo dibattimentale.
Fra le attività preliminari necessarie rientrano:
– Il deposito della c.d. lista dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti, nonché di altri soggetti che sono imputati in un processo connesso di cui si chiede l’esame durante il dibattimento.
Tale lista dev’essere depositata presso la cancelleria del tribunale almeno 7 giorni prima dell’udienza dibattimentale ai sensi del primo comma dell’articolo 468 c.p.p. Quest’onere è importante per due motivi:
La lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici può essere accompagnata da una richiesta di autorizzazione al Presidente dell’organo giudicante di citazione di tali soggetti per assicurarsi la loro presenza durante il dibattimento. Tale autorizzazione è eventuale ben potendo quest’ultimi essere presentati direttamente al dibattimento ai sensi del terzo comma dell’articolo 468 c.p.p.
È, invece, eventuale la richiesta al Presidente di assunzione di prove urgenti quando è possibile fare ricorso all’istituto dell’incidente probatorio (art. 477 c.p.p.) nonché l’emissione di una sentenza di proscioglimento prima del dibattimento quando l’azione penale non dev’essere proseguita o non doveva essere iniziata oppure il reato si è estinto (art. 469 c.p.p.).
– La costituzione delle parti. Fra le operazioni preliminari all’inizio del dibattimento inoltre è compreso il controllo da parte del Presidente del Tribunale o della Corte d’assise della regolare costituzione delle parti. Questa è disciplinata dall’art. 484 c.p.p. ed è l’ultima occasione per l’imputato di costituirsi parte civile nel processo.
L’imputato, tuttavia, può risultare assente e il giudice allora deve valutare il motivo dell’assenza. Il processo infatti può anche continuare in sua assenza con la partecipazione del suo difensore ai sensi del primo comma dell’art. 420-bis c.p.p. È fatto salvo il caso di cui all’art. 420-ter c.p.p. in cui l’imputato è assente perché legittimamente impedito. In questo caso il giudice rinvia l’udienza ed ordina il rinnovo della notifica all’imputato.
Se l’imputato assente compare prima che venga emessa l’ordinanza che dichiara la prosecuzione del processo in sua assenza questa viene revocata e l’udienza può essere rinviata dal giudice se l’imputato dimostra che non era venuto a conoscenza della celebrazione del processo o che aveva un legittimo impedimento a presentarsi.
In tutti i casi di assenza dell’imputato diversi da quelli previsti dagli art. 420-bis e 420- ter c.p.p. il giudice dapprima rinvia l’udienza e rinnova la notificazione all’imputato, dopodiché, in caso di irreperibilità di quest’ultimo, sospende il processo ai sensi dell’art. 420-quater.
Se la presenza dell’imputato è necessaria all’acquisizione di prove la sua presenza all’udienza viene disposta coattivamente ai sensi dell’art. 490 c.p.p.
– Le questioni preliminari
L’articolo 491 c.p.p, stabilisce che dopo la verifica da parte del giudice della regolare costituzione delle parti queste devono sollevare subito, pena la preclusione, alcune questioni preliminari. Queste concernono le seguenti materie elencate tassativamente dalla norma:
– la competenza del giudice per territorio e per connessione;
– le nullità di alcuni atti processuali;
– la costituzione di parte civile;
– la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
– l’intervento di enti e associazioni posti a tutela degli interessi lesi dal reato;
– il contenuto del fascicolo del dibattimento;
– la riunione o la separazione dei giudizi.
Tali questioni vengono discusse dal Pubblico Ministero unitamente ai difensori di ciascuna parte privata e decise immediatamente dal giudice con ordinanza.
3. Caratteri dell’udienza dibattimentale
Le attività fin’ora elencate vengono svolte nell’ambito dell’udienza preliminare, detta anche udienza “filtro”. La successiva udienza dibattimentale presenta le seguenti caratteristiche:
Dopo l’esecuzione degli atti preliminari, la regolare costituzione delle parti e l’esame delle questioni preliminari si apre il dibattimento con la dichiarazione del Presidente del collegio o del giudice ai sensi dell’art. 492, primo comma, c.p.p.
In primo luogo il giudice ordina la lettura dell’imputazione al suo assistente, momento dall’inizio del quale è preclusa la possibilità di introdurre le questioni preliminari di cui sopra.
In secondo luogo si procede con la fase istruttoria.
Sono Aurora Alaimo la mia attività è stata incentrata in ambito civile sulle locazioni, sulle amministrazioni di sostegno, sulle successioni, sul risarcimento danni, sul recupero crediti e sulla tutela dei diritti patrimoniali e possessori, sulle controversie relative ai diritti del viaggiatore, sul diritto bancario e sulle controversie vertenti la materia condominiale (avendo conseguito presso l’ARAI di Palermo l’abilitazione come amministratore di condominio). Per ciò che riguarda l’ambito penale ho maturato una concreta e valida esperienza anche come Difensore d’ufficio.
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Aurora Alaimo
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