Avvocato Aurora Alaimo a Palermo

Aurora Alaimo

Avvocato civilista e penalista a Palermo


Informazioni generali

Sono Aurora Alaimo la mia attività è stata incentrata in ambito civile sulle locazioni, sulle amministrazioni di sostegno, sulle successioni, sul risarcimento danni, sul recupero crediti e sulla tutela dei diritti patrimoniali e possessori, sulle controversie relative ai diritti del viaggiatore, sul diritto bancario e sulle controversie vertenti la materia condominiale (avendo conseguito presso l’ARAI di Palermo l’abilitazione come amministratore di condominio). Per ciò che riguarda l’ambito penale ho maturato una concreta e valida esperienza anche come Difensore d’ufficio.

Esperienza


Eredità e successioni

Ho seguito svariate rinunce all'eredità, nonché accettazioni con beneficio d'inventario, cercando di risolvere le problematiche patrimoniali e personali che spesso insorgono in seguito al venir meno di una persona cara.


Separazione

Ho seguito separazioni di ogni tipo, fornendo assistenza sia per la separazione congiunta che giudiziale e cercando di favorire quando possibile il raggiungimento di un accordo condiviso.


Divorzio

Ho seguito divorzi di ogni tipo, affrontando i più variegati ambiti familiari e scandagliando con professionalità ed empatia i rapporti coniugali e le criticità che in esso possono comparire, anche per ciò che sottende il profilo genitoriale o patrimoniale. Fornisco assistenza sia per il divorzio congiunto che giudiziale.


Altre categorie:

Matrimonio, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Pignoramento, Aste giudiziarie, Diritto condominiale, Diritto penale, Sostanze stupefacenti, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto del lavoro, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Diritto bancario e finanziario, Usura, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Le attività preliminari al dibattimento: gli atti preliminari

Pubblicato su IUSTLAB

Questa volta voglio illustrare, per linee generali, la fase c.d. del dibattimento. Il dibattimento si colloca, all’interno del processo penale, dopo l’udienza preliminare (vale appena il caso di ricordare che l’udienza preliminare termina con il decreto del G.U.P. che ha disposto il giudizio) oppure, se non è prevista detta udienza (nel caso del giudizio per citazione diretta, giudizio immediato e giudizio direttissimo), dopo la conclusione delle indagini preliminari. Il susseguirsi di questi eventi conduce al vero e proprio processo penale che fino al rinvio a giudizio deve invece definirsi soltanto “procedimento”. Ferme restando le superiori premesse, va evidenziato che il dibattimento in senso stretto è preceduto da una serie di atti preliminari in cui si svolgono determinate attività funzionali alla successiva formazione delle prove. Alcune di queste attività preliminari sono necessarie al regolare svolgimento del procedimento altre invece sono solo eventuali. In ogni caso, tale fase ha inizio quando il Presidente del Tribunale o della Corte d’Assise riceve il decreto che dispone il giudizio unitamente, ai sensi dell’articolo 432 c.p.p., al fascicolo per il dibattimento il cui contenuto è reso dettagliatamente individuato dal codice di procedura. Tale decreto fissa la data dell’udienza in cui si terrà il dibattimento che può essere modificata dal giudice competente, anticipandola o posticipandola. In entrambi i casi, ai sensi dell’art. 465 c.p.p., il giudice deve comunicare il differimento o l’anticipazione dell’udienza al pubblico ministero e notificarlo alle altre parti del processo. Nel caso in cui l’udienza venga anticipata la comunicazione e la notifica devono avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per la stessa. Nelle more del termine per comparire in udienza le parti private possono prendere visione ed estrarre copia del fascicolo dibattimentale. Fra le attività preliminari necessarie rientrano: – Il deposito della c.d. lista dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti, nonché di altri soggetti che sono imputati in un processo connesso di cui si chiede l’esame durante il dibattimento. Tale lista dev’essere depositata presso la cancelleria del tribunale almeno 7 giorni prima dell’udienza dibattimentale ai sensi del primo comma dell’articolo 468 c.p.p. Quest’onere è importante per due motivi: svela anticipatamente i mezzi di prova che saranno assunti in dibattimento , in quanto è consentito alle altre parti di consultare tutte le liste depositate; consente di esercitare il diritto all’ammissione alla prova contraria enunciato dal comma 4- bis dell’articolo 468 c.p.p. La lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici può essere accompagnata da una richiesta di autorizzazione al Presidente dell’organo giudicante di citazione di tali soggetti per assicurarsi la loro presenza durante il dibattimento. Tale autorizzazione è eventuale ben potendo quest’ultimi essere presentati direttamente al dibattimento ai sensi del terzo comma dell’articolo 468 c.p.p. È, invece, eventuale la richiesta al Presidente di assunzione di prove urgenti quando è possibile fare ricorso all’istituto dell’incidente probatorio (art. 477 c.p.p.) nonché l’emissione di una sentenza di proscioglimento prima del dibattimento quando l’azione penale non dev’essere proseguita o non doveva essere iniziata oppure il reato si è estinto (art. 469 c.p.p.). – La costituzione delle parti . Fra le operazioni preliminari all’inizio del dibattimento inoltre è compreso il controllo da parte del Presidente del Tribunale o della Corte d’assise della regolare costituzione delle parti . Questa è disciplinata dall’art. 484 c.p.p. ed è l’ultima occasione per l’imputato di costituirsi parte civile nel processo. L’imputato, tuttavia, può risultare assente e il giudice allora deve valutare il motivo dell’assenza. Il processo infatti può anche continuare in sua assenza con la partecipazione del suo difensore ai sensi del primo comma dell’art. 420-bis c.p.p. È fatto salvo il caso di cui all’art. 420-ter c.p.p. in cui l’imputato è assente perché legittimamente impedito. In questo caso il giudice rinvia l’udienza ed ordina il rinnovo della notifica all’imputato. Se l’imputato assente compare prima che venga emessa l’ordinanza che dichiara la prosecuzione del processo in sua assenza questa viene revocata e l’udienza può essere rinviata dal giudice se l’imputato dimostra che non era venuto a conoscenza della celebrazione del processo o che aveva un legittimo impedimento a presentarsi. In tutti i casi di assenza dell’imputato diversi da quelli previsti dagli art. 420-bis e 420- ter c.p.p. il giudice dapprima rinvia l’udienza e rinnova la notificazione all’imputato, dopodiché, in caso di irreperibilità di quest’ultimo, sospende il processo ai sensi dell’art. 420-quater. Se la presenza dell’imputato è necessaria all’acquisizione di prove la sua presenza all’udienza viene disposta coattivamente ai sensi dell’art. 490 c.p.p. – Le questioni preliminari L’articolo 491 c.p.p, stabilisce che dopo la verifica da parte del giudice della regolare costituzione delle parti queste devono sollevare subito, pena la preclusione, alcune questioni preliminari . Queste concernono le seguenti materie elencate tassativamente dalla norma: – la competenza del giudice per territorio e per connessione; – le nullità di alcuni atti processuali; – la costituzione di parte civile; – la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; – l’intervento di enti e associazioni posti a tutela degli interessi lesi dal reato; – il contenuto del fascicolo del dibattimento; – la riunione o la separazione dei giudizi. Tali questioni vengono discusse dal Pubblico Ministero unitamente ai difensori di ciascuna parte privata e decise immediatamente dal giudice con ordinanza. 3. Caratteri dell’udienza dibattimentale Le attività fin’ora elencate vengono svolte nell’ambito dell’udienza preliminare, detta anche udienza “filtro” . La successiva udienza dibattimentale presenta le seguenti caratteristiche: è pubblica a pena di nullità ai sensi dell’art. 471 c.p.p.. Alla stessa può, pertanto, assistere chiunque ad eccezione di minori, delle persone sottoposte a misure di sicurezza o in evidente stato di alterazione psico-fisica, salvo si tratti di testimoni. In tale ultimo caso questi soggetti vengono fatti partecipare per il tempo strettamente necessario al solo intervento e subito allontanati. Il sistema di pubblicità del dibattimento può essere inoltre limitato dallo svolgimento a porte chiuse disposto dal giudice su richiesta dell’autorità competente o dell’imputato quanto lo svolgimento a porte aperte può essere nocivo del buon costume, diffondere notizie da mantenere segrete, nuocere al pubblico igiene ovvero turbare le regolari attività o salvaguardare la sicurezza di testimoni e imputati; si impernia intorno al principio del contraddittorio , ovvero garantisce la partecipazione al processo di ciascuna delle parti e consente alle stesse di difendersi; l’imputato, anche se detenuto, vi partecipa da uomo libero dunque privo di costrizioni fisiche ai sensi dell’art. 474 c.p.p.; segue il principio della concentrazione del processo ovvero, come dispone l’articolo 477 c.p.p. il dibattimento può aver bisogno di essere esperito in più udienze. Se pertanto non si esaurisce in una sola viene proseguito nel giorno seguente non festivo; i dettagli dell’udienza relativi alle parti presenti, al luogo e alla data di svolgimento nonché alle attività svolte e ai provvedimenti presi dal P.M., dai difensori e dal giudice vengono cristallizzati in un verbale redatto ai sensi degli artt. 480 e 481 c.p.p. Questo diviene parte del fascicolo per il dibattimento. Dopo l’esecuzione degli atti preliminari, la regolare costituzione delle parti e l’esame delle questioni preliminari si apre il dibattimento con la dichiarazione del Presidente del collegio o del giudice ai sensi dell’art. 492, primo comma, c.p.p. In primo luogo il giudice ordina la lettura dell’imputazione al suo assistente, momento dall’inizio del quale è preclusa la possibilità di introdurre le questioni preliminari di cui sopra. In secondo luogo si procede con la fase istruttoria .

Pubblicazione legale

Il reato di furto di energia elettrica.

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Nell’affrontare un reato, purtroppo ampiamente diffuso in tutto il territorio dello stato, non può non evidenziarsi che il c.d. furto di energia elettrica, inteso come fattispecie autonoma e specifica nel Codice Penale, non esiste. Non esiste, quindi, un articolo dedicato esclusivamente a questa fattispecie che ricade, pertanto, all’interno della figura più ampia del furto comune o, meglio ancora, al furto aggravato. In quanto tale si tratta di un reato perseguibile d’ufficio, non essendo necessaria alcuna querela o l’intervento della persona fisica o giuridica offesa. L’articolo 624 del Codice Penale individua la condotta del furto come quella posta in essere da «Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico». L’ultimo comma, in particolare, chiarisce che l’energia elettrica, così come l’energia termica ed il gas, debba essere considerata un bene mobile, avente valore economico, che può oggetto di una sottrazione o impossessamento. Il furto di energia elettrica è spesso considerato come furto aggravato ed è punibile, in quanto tale, con la reclusione da due a sei anni e con una multa da 927 euro a 1500 euro. Il Codice Penale all’art. 625, comma 2, definisce il furto “aggravato” quando il reato è commesso con violenza sulle cose, con mezzi fraudolenti, da un gruppo di persone o su beni necessariamente esposti alla “pubblica fede”. Tutte queste circostanze sono ritenute aggravanti e, tra queste, rientra quindi chi manomette il contatore della luce o chi, in altro modo, riesce a sottrarre l’energia elettrica. In modo concreto il furto di energia elettrica può configurarsi nella condotta mediante: – Allacciamento abusivo direttamente ai cavi della rete; – Allacciamento abusivo di utenza distaccata; – Collegamento al cavo di alimentazione di un altro utente; – Rottura del sigillo del distributore in modo da bypassare il proprio contatore e non pagare la corrente usata; – Manomissione del contatore tramite una calamita o un magnete: il contatore viene così rallentato e il consumo segnato è notevolmente inferiore; – Manomissione del contatore tramite software o altri mezzi fraudolenti. Proprio la varietà di modalità con cui può realizzarsi la fattispecie di furto in esame ha portato, inevitabilmente, al proliferare dei più svariati orientamenti giurisprudenziali. In particolare, non possono non richiamarsi le pronunce della Corte appello Cagliari sez. II, 05/02/2021, n.725 e del Tribunale di Trieste n.368 del 25/03/2021, con la quale si è ritenuto che le difficoltà economiche non possano costituire giustificato motivo dello stato di necessità, esimente dalla responsabilità penale per il furto di energia elettrica attuato mediante l’abusivo allaccio alla rete. Si tratta evidentemente sentenze che richiamano i principi già enucleati dalla Cassazione penale sez. IV, 11/12/2018, n.121 secondo cui: “in tema di furto di energia elettrica, una situazione di difficoltà economica non può essere invocata ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen., essendo possibile vedersi garantiti i bisogni primari da parte degli enti preposti all’assistenza sociale”. Secondo la Corte appello Lecce, 10/05/2021, n.339 <<Integra il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose, la condotta di chi abbia attaccato un cavo ad una fornitura attiva, utilizzando un bypass, dotato di meccanismi di regolazione dell’attivazione mediante un interruttore a comando>>. Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi. (Cassazione penale sez. V, 30/04/2021, n.24592) Nel furto di energia elettrica sussiste l’aggravante in caso di utilizzo di un capo privato mediante l’allaccio diretto alla rete elettrica in spregio della presenza di un contatore regolare. (Tribunale Napoli sez. V, 20/04/2021, n.3413) Il furto di energia elettrica realizzato con l’apposizione di un magnete collocato all’esterno del contatore e idoneo ad alterare la registrazione dei consumi, è aggravato dal mezzo fraudolento (articolo 625, comma 1, numero 2, seconda ipotesi, del Cp), in quanto trattasi di condotta che si risolve in un espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione della cosa. Non è invece ravvisabile l’aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, comma 1, numero 2, prima ipotesi, del Cp), perché questa si realizza solo allorquando il soggetto, per commettere il fatto, “manometta” la cosa in modo che, per riportarla ad assolvere la sua naturale funzione, sia necessaria un’attività di ripristino: l’apposizione del magnete, infatti, non determina alcuna manomissione, ma si risolve in una semplice manipolazione, che non implica alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino. (Cassazione penale sez. V, 15/04/2021, n.19937 – Tribunale Torre Annunziata, 21/11/2018, n.2979) Integra il reato di furto di energia elettrica in danno del condomino la condotta attuata mediante il collegamento di un cavo elettrico ad una plafoniera condominiale che condotta nell’abitazione privata dell’imputato, non rilevando la circostanza che il bene oggetto di furto fosse sotto il controllo della p.o. In siffatta ipotesi è integrata anche l’aggravante di aver agito su beni esposti alla pubblica fede. (Tribunale Trieste, 25/03/2021, n.368) Creare degli allacci abusivi sulle linee del vicino di casa, mediante allaccio di fili e creazione di ponti artigianali, al fine di sfruttare le di lui forniture a proprio vantaggio, condotta riproposta più volte a seguito dell’intervento del legittimo proprietario per ripristinare la regolarità della situazione è una condotta atta ad integrare gli elementi oggettivi e soggettivi propri del furto aggravato di energia elettrica. (Tribunale Gorizia, 10/08/2020, n.206) Sussiste l’aggravante della violenza sulle cose nel furto di energia elettrica quando sia stato posto in essere mediante la manomissione dei fili, seppur marginale e ridotto. (Tribunale Taranto sez. I, 21/04/2020, n.182) In tema di furto, le circostanze aggravanti previste dall’art. 625, comma 1, n. 2, c.p., della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento possono concorrere tra loro in ragione della diversa oggettività giuridica. (Cassazione penale sez. IV, 11/02/2020, n.8860) In tema di furto di energia elettrica, l’aggravante della violenza sulle cose – prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. – è configurabile anche quando l‘allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo. (Cassazione penale sez. IV, 05/02/2020, n.5973) In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l’allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell’energia elettrica. (Cassazione penale sez. V, 23/09/2019, n.5055) In materia di furto di energia elettrica, le sanzioni previste dall’art. 59 d.lg. 26 ottobre 1995, n. 504, hanno natura amministrativa ed assolvono ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all’imposta, e non hanno finalità punitive, in quanto producono effetti sul soggetto obbligato all’adempimento fiscale, indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abusivo prelievo, sicché la loro irrogazione non comporta la violazione del principio del “ne bis in idem” convenzionale, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, 4 marzo 2014 n. 18640/10. (Cassazione penale sez. V, 06/06/2019, n.38717) In tema di furto di energia elettrica, lo stato di flagranza che consente l’arresto non presuppone che l’autore del furto sia sorpreso nell’atto di manomettere il contatore o di effettuare l’allacciamento abusivo, essendo sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso e che la condotta integrante l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2) c.p. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l’impossessamento. (Cassazione penale sez. IV, 10/10/2019, n.43693) In tema di furto di energia elettrica, la realizzazione di un allaccio abusivo mediante collegamento diretto alla rete elettrica, da cui consegua la sottrazione di energia all’ente fornitore, comporta un necessario uso della violenza sulle cose, funzionalmente alla manomissione dell’impianto, così da integrare l’aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, del codice penale). (Cassazione penale sez. IV, 18/01/2019, n.18329) Nell’ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, in relazione a una contestazione di furto di energia elettrica, aveva escluso la scriminante del consenso dell’avente diritto, non avendo l’imputato fornito specifiche indicazioni sull’identità del vicino di casa che, a suo dire, lo aveva autorizzato ad accedere al suo contatore). (Cassazione penale sez. IV, 12/12/2018, n.12099) Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall’ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un’unica azione furtiva a consumazione prolungata. (Cassazione penale sez. IV, 15/11/2018, n.53456) In tema di furto di energia elettrica, il posizionamento di un magnete di forma cubica sopra il misuratore del consumo di energia, che alteri, rallentandolo, il conteggio dei kilowatt/ora effettivamente consumati, non richiama tanto l’aggravante della violenza sulle cose (che richiede un’ attività fisica del soggetto dotata di una sua materiale consistenza autonoma come lo smontaggio o il taglio di cavi, la rottura del misuratore, l’effrazione dei rivetti di chiusura, etc.), quanto quella del mezzo fraudolento, consistito nell’alterare, con uno stratagemma occultato ad arte dietro uno sportellino, il conteggio dell’energia erogata. (Tribunale Napoli sez. I, 02/11/2018, n.10293) Non sussiste il reato di furto di energia elettrica se, nonostante la manomissione del contatore, non vi sia stata alcuna sottrazione dell’energia elettrica risultando i consumi minori dei calcoli di ricostruzione dei consumi presuntivi. (Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 12/10/2018, n.4120) Il reato di furto di energia elettrica mediante allaccio diretto al contatore Enel di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, c.p., ricade astrattamente nell’alveo normativo di un delitto con pena massima edittale di tre anni, pertanto il temine di prescrizione matura in sette anni e mezzo. (Tribunale Napoli sez. I, 07/11/2018, n.11136) Messaggi whatsapp e sms: prove documentali acquisibili in dibattimento mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti Con sentenza n. 31364 del 14 aprile 2022, depositata il 22 agosto 2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: i messaggi whatsapp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i messaggi whatsapp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l’ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti (Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2019, n. 1822; nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2019, n. 8332; Cass. pen., sez. III, 25 novembre 2015, n. 928). I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso all’indagata (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Si ribadisce che ai messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro non sia applicabile la disciplina dettata dall’art. 254 c.p.p., in quanto tali testi non rientrano nel concetto di “corrispondenza”, la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Cass. pen., sez. III, 25 novembre 2015, n. 928). Né, d’altra parte, può ritenersi trattarsi degli esiti di un’attività di intercettazione, la quale postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, là dove i dati presenti sulla memoria del telefono acquisiti ex post costituiscono mera documentazione di detti flussi. Si deve pertanto affermare il principio di diritto secondo il quale i messaggi whatsapp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l’ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti. In applicazione di tale principio di diritto, nella specie, i messaggi rinvenuti nella memoria del telefono cellulare dell’imputato risultano, pertanto, essere stati del tutto legittimamente acquisiti al processo e utilizzati ai fini della decisione, giusta la loro natura documentale ex art. 234 c.p.p. e la conseguente acquisibilità con una qualunque modalità atta alla raccolta del dato, inclusa la riproduzione fotografica

Titolo professionale

Master in Diritto Bancario “Modulo I - Contratti di Credito”

Ascheri Academy Ltd - 1/2022

Il Master ha riguardato l'approfondimento delle seguenti tematiche relative alle banche e all'attività bancaria: » disciplina dei contratti di credito nel codice civile e nel testo unico bancario » forma dei contratti bancari » contenuto minimo dei contratti bancari » modifiche unilaterali dei contratti bancari nella giurisprudenza (art. 118 TUB) » diritto all’informazione bancaria e strumenti di raccolta documenti bancari (art. 119 TUB) » varie tipologie di interessi » indeterminatezza dei tassi d’interesse (Tribunale di Campobasso, 26 marzo 2020) » clausole floor » questioni varie in tema di piani di ammortamento » indicatori sintetici di costo (ISC) » commissioni bancarie

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Lo studio

Aurora Alaimo
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