Sentenza giudiziaria:
Assistenza e difesa della ricorrente in un complesso giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione della graduatoria di un concorso pubblico bandito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili ex L. 68/1999.
La posizione della mia ricorrente era particolarmente delicata, poiché la stessa si era classificata al secondo posto in un concorso ove vi era solo un posto disponibile.
L’attività difensiva è iniziata con una mirata fase di accesso agli atti e di approfondimento documentale, volta a ricostruire con precisione la posizione del controinteressato e a verificare la persistenza dei requisiti richiesti dalla lex specialis concorsuale. Proprio attraverso tale attività è stato possibile acquisire elementi decisivi relativi all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 L. 68/1999, allo stato di disoccupazione e alla situazione lavorativa del candidato collocato al primo posto, profili che hanno poi costituito il nucleo centrale del ricorso.
Successivamente è stato proposto ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento della graduatoria nella parte relativa alla sub-graduatoria di Reggio Emilia. Nel corso del giudizio è stata altresì coltivata la tutela cautelare; il TAR ha dapprima disposto in sede cautelare un approfondimento istruttorio sullo stato della procedura e, successivamente, ha fissato il merito, ritenendo che le questioni dedotte meritassero una compiuta trattazione giudiziale.
Nel merito, il TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative al difetto dei requisiti del candidato collocato al primo posto, facendo divenire la ricorrente prima classificata.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato il tema dello stato di disoccupazione quale presupposto essenziale per la partecipazione alla procedura riservata, ha rilevato l’inadeguatezza dei controlli amministrativi svolti e ha annullato in parte qua gli atti impugnati, con conseguente revisione della graduatoria finale del concorso.
L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.