Avvocato Alessio Fania a Modena

Alessio Fania

Avvocato in diritto civile, tributario e amministrativo a Modena

Informazioni generali

L’Avv. Alessio Fania, co-fondatore dello Studio Legale Ius Modena, con sede a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offre consulenza e assistenza giuridica in ogni ambito del Diritto Civile. Altri settori di competenza sono il Diritto Amministrativo e Tributario, trattando - tra l'altro - Ricorsi al T.A.R. e controversie con l’Agenzia delle Entrate.

Esperienza


Diritto tributario

Fornisco assistenza e consulenza in ambito tributario e fiscale, gestendo avvisi di accertamento e comunicazioni dello schema di atto emessi da Agenzia delle Entrate. Mi occupo inoltre delle questioni relative alla riscossione (cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento) pendenti con Agenzia delle Entrate-Riscossione.


Diritto civile

Esercito la professione prevalentemente in ambito civilistico, settore che richiede non solo una profonda conoscenza della normativa di riferimento, ma anche un approccio umano e trasparente. L’obiettivo è fornire un servizio legale incisivo, finalizzato alla risoluzione concreta e tempestiva delle controversie, utilizzando strategie mirate e personalizzate. Ogni azione intrapresa è guidata dalla costante attenzione all’interesse del cliente, con la consapevolezza che una tutela efficace non si limita alla difesa dei diritti, ma mira a raggiungere il miglior risultato possibile con il minor impatto emotivo ed economico.


Diritto del lavoro

Offro un servizio di assistenza legale in diritto del lavoro, rivolto sia ai lavoratori che alle imprese. Mi occupo di licenziamenti e impugnazioni, demansionamento, mobbing, nonché del recupero crediti da lavoro e del TFR. Assisto inoltre nelle problematiche legate alla sicurezza sul lavoro e agli infortuni, sia per l’indennità INAIL che per il risarcimento del danno differenziale a carico del datore di lavoro. Il mio approccio è proattivo e orientato alla prevenzione, con l’obiettivo di risolvere le controversie in modo efficace e, quando possibile, senza dover ricorrere alle vie giudiziarie.


Altre categorie

Locazioni, Diritto amministrativo, Eredità e successioni, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Multe e contravvenzioni, Sovraindebitamento, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Ricorso al TAR, Incidenti stradali, Sfratto, Diritto dell'informatica, Diritto bancario e finanziario, Aste giudiziarie.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Sospensione del pignoramento autoveicolo avviato da Agenzia delle Entrate-Riscossione

Decreto del Tribunale di Modena

Tramite un ricorso in opposizione all’esecuzione, si è ottenuta la sospensione del pignoramento dell’autovettura avviato da AdE- Riscossione. In prima istanza, il giudice, valutate le argomentazioni esposte, ha disposto la sospensione del pignoramento pochi giorni dopo il deposito del ricorso, ritenendo fondate le ragioni legate all’impignorabilità del veicolo ai sensi dell’art. 515, comma 3, c.p.c. Di conseguenza, il ricorrente potrà continuare a utilizzare la propria autovettura, fondamentale per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Pubblicazione legale

Comunicazione dello schema d’atto - Agenzia delle Entrate

Pubblicato su IUSTLAB

La comunicazione di uno schema d’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una procedura amministrativa prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Essa è finalizzata a garantire maggiore trasparenza e collaborazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria nell’ambito del procedimento di accertamento tributario. Definizione e funzione La comunicazione di schema d’atto si configura come un passaggio preliminare rispetto all’adozione di alcuni atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. In sostanza, prima di notificare formalmente un atto impositivo definitivo (ad esempio un avviso di accertamento), l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente uno schema dell’atto stesso, al fine di consentirgli di esprimere osservazioni, chiarimenti o fornire documentazione integrativa. L’obiettivo di tale procedura è duplice: 1. Tutela del contribuente: garantire al soggetto interessato il diritto di partecipare attivamente al procedimento accertativo e di far valere le proprie ragioni. 2. Prevenzione delle controversie: ridurre il contenzioso tributario attraverso il confronto diretto tra le parti, evitando errori o incomprensioni. Normativa di riferimento L’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 prevede che, prima dell’emanazione di un avviso di accertamento fondato su specifiche tipologie di controllo (ad esempio, controlli formali, accertamenti analitico-induttivi o sintetici), l’Agenzia delle Entrate debba informare il contribuente tramite la comunicazione di uno schema d’atto. Ciò si colloca nell’ambito delle garanzie partecipative previste dalla legislazione tributaria per bilanciare il potere dell’Amministrazione finanziaria con i diritti dei contribuenti. In particolare, la norma stabilisce che: • La comunicazione debba avvenire con congruo anticipo rispetto alla notifica dell’atto definitivo. • Il contribuente abbia facoltà di replicare, entro un termine specifico (generalmente 60 giorni), fornendo elementi utili o documenti aggiuntivi che possano influenzare l’eventuale revisione dell’atto. Procedura 1. Invio della comunicazione: L’Agenzia delle Entrate invia al contribuente lo schema d’atto contenente l’indicazione delle violazioni riscontrate e degli importi richiesti, corredato da una descrizione delle motivazioni alla base dell’accertamento. 2. Replica del contribuente: Il contribuente, una volta ricevuto lo schema, può: • Presentare osservazioni scritte, contestando i presupposti dell’accertamento. • Produrre documentazione ulteriore per chiarire la propria posizione. • Chiedere eventualmente un contraddittorio con l’Agenzia (se non già avvenuto in precedenza). 3. Valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia è tenuta a esaminare attentamente le osservazioni e la documentazione presentate dal contribuente. Se ritiene fondate le ragioni addotte, può decidere di: • Modificare lo schema d’atto. • Archiviare il procedimento. • Procedere comunque con l’adozione dell’atto definitivo, qualora ritenga che le obiezioni non siano sufficienti. 4. Notifica dell’atto definitivo: Terminato il procedimento partecipativo, l’Agenzia può notificare l’avviso di accertamento definitivo, che terrà conto (o meno) delle osservazioni del contribuente. Vantaggi della procedura • Migliore dialogo tra contribuente e Amministrazione: La comunicazione dello schema d’atto permette al contribuente di comprendere in modo chiaro e dettagliato le contestazioni mosse nei suoi confronti. • Possibilità di evitare contenziosi: Un contribuente che riesca a chiarire la propria posizione attraverso il contraddittorio preliminare può evitare di ricevere un avviso di accertamento infondato, riducendo così i costi e i tempi del contenzioso tributario. • Garanzia di imparzialità: L’obbligo per l’Agenzia di valutare le osservazioni del contribuente aumenta la trasparenza e l’imparzialità nell’adozione degli atti impositivi. Ambiti di applicazione La procedura della comunicazione dello schema d’atto è prevista principalmente per: • Accertamenti basati su controlli analitico-induttivi o sintetici. • Rettifiche di dichiarazioni dei redditi. • Accertamenti derivanti da controlli formali o automatizzati con rilevanti discrepanze. Non si applica, invece, in caso di accertamenti effettuati d’urgenza o in situazioni in cui i termini di decadenza siano prossimi a scadere. Criticità Nonostante i suoi vantaggi, la comunicazione di schema d’atto presenta alcune criticità: • Tempi ristretti: Il contribuente deve spesso rispondere in tempi brevi, rendendo difficile una replica completa. • Disparità di informazioni: L’Agenzia delle Entrate può disporre di dati non immediatamente accessibili al contribuente, che potrebbe non essere in grado di confutarli. • Discrezionalità: La decisione finale resta comunque nelle mani dell’Agenzia, che potrebbe non accogliere le osservazioni del contribuente. Conclusioni La comunicazione di schema d’atto rappresenta un importante strumento di partecipazione e trasparenza nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Grazie a questa procedura, prevista dal D.Lgs. n. 218/1997, si favorisce il dialogo preventivo e si riduce il rischio di contenzioso. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla qualità del contraddittorio e dall’effettiva volontà dell’Agenzia di tenere conto delle osservazioni dei contribuenti. Definizione e funzione La comunicazione di schema d’atto si configura come un passaggio preliminare rispetto all’adozione di alcuni atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. In sostanza, prima di notificare formalmente un atto impositivo definitivo (ad esempio un avviso di accertamento), l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente uno schema dell’atto stesso, al fine di consentirgli di esprimere osservazioni, chiarimenti o fornire documentazione integrativa. L’obiettivo di tale procedura è duplice: 1. Tutela del contribuente: garantire al soggetto interessato il diritto di partecipare attivamente al procedimento accertativo e di far valere le proprie ragioni. 2. Prevenzione delle controversie: ridurre il contenzioso tributario attraverso il confronto diretto tra le parti, evitando errori o incomprensioni. Normativa di riferimento L’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 prevede che, prima dell’emanazione di un avviso di accertamento fondato su specifiche tipologie di controllo (ad esempio, controlli formali, accertamenti analitico-induttivi o sintetici), l’Agenzia delle Entrate debba informare il contribuente tramite la comunicazione di uno schema d’atto. Ciò si colloca nell’ambito delle garanzie partecipative previste dalla legislazione tributaria per bilanciare il potere dell’Amministrazione finanziaria con i diritti dei contribuenti. In particolare, la norma stabilisce che: • La comunicazione debba avvenire con congruo anticipo rispetto alla notifica dell’atto definitivo. • Il contribuente abbia facoltà di replicare, entro un termine specifico (generalmente 60 giorni), fornendo elementi utili o documenti aggiuntivi che possano influenzare l’eventuale revisione dell’atto. Procedura 1. Invio della comunicazione: L’Agenzia delle Entrate invia al contribuente lo schema d’atto contenente l’indicazione delle violazioni riscontrate e degli importi richiesti, corredato da una descrizione delle motivazioni alla base dell’accertamento. 2. Replica del contribuente: Il contribuente, una volta ricevuto lo schema, può: • Presentare osservazioni scritte, contestando i presupposti dell’accertamento. • Produrre documentazione ulteriore per chiarire la propria posizione. • Chiedere eventualmente un contraddittorio con l’Agenzia (se non già avvenuto in precedenza). 3. Valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia è tenuta a esaminare attentamente le osservazioni e la documentazione presentate dal contribuente. Se ritiene fondate le ragioni addotte, può decidere di: • Modificare lo schema d’atto. • Archiviare il procedimento. • Procedere comunque con l’adozione dell’atto definitivo, qualora ritenga che le obiezioni non siano sufficienti. 4. Notifica dell’atto definitivo: Terminato il procedimento partecipativo, l’Agenzia può notificare l’avviso di accertamento definitivo, che terrà conto (o meno) delle osservazioni del contribuente. Vantaggi della procedura • Migliore dialogo tra contribuente e Amministrazione: La comunicazione dello schema d’atto permette al contribuente di comprendere in modo chiaro e dettagliato le contestazioni mosse nei suoi confronti. • Possibilità di evitare contenziosi: Un contribuente che riesca a chiarire la propria posizione attraverso il contraddittorio preliminare può evitare di ricevere un avviso di accertamento infondato, riducendo così i costi e i tempi del contenzioso tributario. • Garanzia di imparzialità: L’obbligo per l’Agenzia di valutare le osservazioni del contribuente aumenta la trasparenza e l’imparzialità nell’adozione degli atti impositivi. Ambiti di applicazione La procedura della comunicazione dello schema d’atto è prevista principalmente per: • Accertamenti basati su controlli analitico-induttivi o sintetici. • Rettifiche di dichiarazioni dei redditi. • Accertamenti derivanti da controlli formali o automatizzati con rilevanti discrepanze. Non si applica, invece, in caso di accertamenti effettuati d’urgenza o in situazioni in cui i termini di decadenza siano prossimi a scadere. Criticità Nonostante i suoi vantaggi, la comunicazione di schema d’atto presenta alcune criticità: • Tempi ristretti: Il contribuente deve spesso rispondere in tempi brevi, rendendo difficile una replica completa. • Disparità di informazioni: L’Agenzia delle Entrate può disporre di dati non immediatamente accessibili al contribuente, che potrebbe non essere in grado di confutarli. • Discrezionalità: La decisione finale resta comunque nelle mani dell’Agenzia, che potrebbe non accogliere le osservazioni del contribuente. Conclusioni La comunicazione di schema d’atto rappresenta un importante strumento di partecipazione e trasparenza nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Grazie a questa procedura, prevista dal D.Lgs. n. 218/1997, si favorisce il dialogo preventivo e si riduce il rischio di contenzioso. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla qualità del contraddittorio e dall’effettiva volontà dell’Agenzia di tenere conto delle osservazioni dei contribuenti.

Recensione positiva

Cartelle esattoriali agenzia entrate-riscossione

9/2024 - Angelo L.

Mi sono rivolto all'avvocato per una problematica di diritto tributario legata ad Agenzia delle Entrate Riscossione, con un focus specifico sulla prescrizione delle cartelle di pagamento. Tramite un accesso agli atti e la verifica della documentazione, ha saputo fornirmi un quadro chiaro delle opzioni disponibili e dei rischi associati

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