Avvocato Alessio Fania a Modena

Alessio Fania

Avvocato in diritto civile, tributario e amministrativo a Modena

Informazioni generali

L’Avv. Alessio Fania, co-fondatore dello Studio Legale Ius Modena, con sede a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offre consulenza e assistenza giuridica in ogni ambito del Diritto Civile. Altri settori di competenza sono il Diritto Amministrativo e Tributario, trattando - tra l'altro - Ricorsi al T.A.R. e controversie con l’Agenzia delle Entrate.

Esperienza


Diritto civile

Esercito la professione prevalentemente in ambito civilistico, settore che richiede non solo una profonda conoscenza della normativa di riferimento, ma anche un approccio umano e trasparente. L’obiettivo è fornire un servizio legale incisivo, finalizzato alla risoluzione concreta e tempestiva delle controversie, utilizzando strategie mirate e personalizzate. Ogni azione intrapresa è guidata dalla costante attenzione all’interesse del cliente, con la consapevolezza che una tutela efficace non si limita alla difesa dei diritti, ma mira a raggiungere il miglior risultato possibile con il minor impatto emotivo ed economico.


Diritto tributario

Fornisco assistenza e consulenza in ambito tributario e fiscale, gestendo avvisi di accertamento e comunicazioni dello schema di atto emessi da Agenzia delle Entrate. Mi occupo inoltre delle questioni relative alla riscossione (cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento) pendenti con Agenzia delle Entrate-Riscossione.


Diritto del lavoro

Offro un servizio di assistenza legale in diritto del lavoro, rivolto sia ai lavoratori che alle imprese. Mi occupo di licenziamenti e impugnazioni, demansionamento, mobbing, nonché del recupero crediti da lavoro e del TFR. Assisto inoltre nelle problematiche legate alla sicurezza sul lavoro e agli infortuni, sia per l’indennità INAIL che per il risarcimento del danno differenziale a carico del datore di lavoro. Il mio approccio è proattivo e orientato alla prevenzione, con l’obiettivo di risolvere le controversie in modo efficace e, quando possibile, senza dover ricorrere alle vie giudiziarie.


Altre categorie

Locazioni, Diritto amministrativo, Eredità e successioni, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Multe e contravvenzioni, Sovraindebitamento, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Ricorso al TAR, Incidenti stradali, Sfratto, Diritto dell'informatica, Diritto bancario e finanziario, Aste giudiziarie.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Sospensione del pignoramento autoveicolo avviato da Agenzia delle Entrate-Riscossione

Decreto del Tribunale di Modena

Tramite un ricorso in opposizione all’esecuzione, si è ottenuta la sospensione del pignoramento dell’autovettura avviato da AdE- Riscossione. In prima istanza, il giudice, valutate le argomentazioni esposte, ha disposto la sospensione del pignoramento pochi giorni dopo il deposito del ricorso, ritenendo fondate le ragioni legate all’impignorabilità del veicolo ai sensi dell’art. 515, comma 3, c.p.c. Di conseguenza, il ricorrente potrà continuare a utilizzare la propria autovettura, fondamentale per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Recensione positiva

Avvocato molto competente e disponibile

12/2024 - Angela Maria L.

Ho avuto il piacere di affidare una questione legale all’Avvocato Fania, e devo dire che l’esperienza è stata estremamente positiva. Dimostra una competenza e una professionalità degne di nota, soprattutto nel campo del diritto civile. Sin dal primo incontro, mi ha colpito per la sua capacità di ascolto e per la rapidità con cui è riuscito a inquadrare la situazione e a proporre le molteplici strategie. Altro aspetto che ho particolarmente apprezzato è stata la chiarezza con cui mi ha spiegato ogni passo del processo.

Pubblicazione legale

Locazione ad uso abitativo: divieto di rettificare il canone prima della seconda scadenza contrattuale

Pubblicato su IUSTLAB

La normativa di riferimento per le locazioni ad uso abitativo è posta dalla L. 431/1998, la quale, all’art. 2, c. 1, prevede che “le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, al termine dei quali i contratti sono rinnovati per un ulteriore periodo di quattro anni, salvo i casi in cui [..]”. Il medesimo comma prosegue prevedendo che “ alla seconda scadenza del contratto , ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto [..]”. Quest’ultimo inciso fa dunque divieto di modificare il contratto prima del secondo rinnovo: tale periodo chiarifica, diradando ogni di dubbio, la vigenza ex lege dell'impossibilità di un aumento in itinere del canone antecedentemente pattuito. In altre parole, la norma permette la rettifica alla seconda scadenza, quindi - da ciò - ne deriverebbe un divieto per il periodo antecedente. Un eventuale aumento potrà essere concordato solo attivando la procedura di rinegoziazione alla seconda scadenza contrattuale, previo consenso del conduttore, oppure stipulando un nuovo contratto con un canone più alto, in caso di risoluzione del rapporto locatizio. Infine, il comma 1 dell’art. 13 sancisce la nullità di qualsiasi modifica contrattuale volta ad aumentare il canone prima della seconda scadenza, stabilendo che “è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.

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