Avvocato Alessio Fania a Modena

Alessio Fania

Avvocato in diritto civile, tributario e amministrativo a Modena

Informazioni generali

L’Avv. Alessio Fania, cofondatore dello Studio Legale Ius Modena, con sede a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offre consulenza e assistenza giuridica in ogni ambito del Diritto Civile. Si occupa inoltre di diritto amministrativo e tributario, patrocinando ricorsi dinanzi al T.A.R. ed alla Corte di Giustizia Tributaria, nonché controversie con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione.

Esperienza


Diritto amministrativo

Grazie a una solida conoscenza delle normative che regolano l’organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione, fornisco assistenza e consulenza in materia di diritto amministrativo, sia in fase preventiva che nel contenzioso. Mi occupo della verifica della legittimità di provvedimenti amministrativi, con particolare attenzione a concorsi per dipendenti pubblici, appalti e procedimenti autorizzativi, nonchè alla gestione di ricorsi e opposizioni dinanzi al T.A.R. e - ove necessario - alla Corte dei Conti. L’attività è svolta con un approccio rigoroso e trasparente, finalizzato a garantire una tutela completa.


Ricorso al TAR

Ho maturato esperienza nel diritto amministrativo e offro supporto a chi intenda contestare provvedimenti della Pubblica Amministrazione dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR). Assisto i clienti sia nella fase preventiva, occupandomi di accesso agli atti, procedure concorsuali, appalti e autorizzazioni, sia nella fase contenziosa, predisponendo ricorsi e difese con un approccio improntato a rigore tecnico e chiarezza, al fine di garantire la tutela più efficace


Appalti pubblici

Ho maturato esperienza nel settore degli appalti pubblici, affiancando imprese e operatori nella partecipazione alle gare, nella redazione della documentazione e nella gestione di eventuali esclusioni o irregolarità. Mi occupo anche di ricorsi dinanzi al TAR per contestare provvedimenti illegittimi, con un approccio che coniuga la conoscenza delle norme di evidenza pubblica e la strategia processuale


Altre categorie

Diritto civile, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Locazioni, Eredità e successioni, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Multe e contravvenzioni, Sovraindebitamento, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto dell'informatica, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Concorso pubblico impugnato: il TAR accoglie il ricorso e condanna l'amministrazione ad assumere la ricorrente

TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, sentenza del 28.01.2026, R.G. n. 442/2025

Assistenza e difesa della ricorrente in un complesso giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione della graduatoria di un concorso pubblico bandito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili ex L. 68/1999. La posizione della mia ricorrente era particolarmente delicata, poiché la stessa si era classificata al secondo posto in un concorso ove vi era solo un posto disponibile. L’attività difensiva è iniziata con una mirata fase di accesso agli atti e di approfondimento documentale, volta a ricostruire con precisione la posizione del controinteressato e a verificare la persistenza dei requisiti richiesti dalla lex specialis concorsuale. Proprio attraverso tale attività è stato possibile acquisire elementi decisivi relativi all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 L. 68/1999, allo stato di disoccupazione e alla situazione lavorativa del candidato collocato al primo posto, profili che hanno poi costituito il nucleo centrale del ricorso. Successivamente è stato proposto ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento della graduatoria nella parte relativa alla sub-graduatoria di Reggio Emilia. Nel corso del giudizio è stata altresì coltivata la tutela cautelare; il TAR ha dapprima disposto in sede cautelare un approfondimento istruttorio sullo stato della procedura e, successivamente, ha fissato il merito, ritenendo che le questioni dedotte meritassero una compiuta trattazione giudiziale. Nel merito, il TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative al difetto dei requisiti del candidato collocato al primo posto, facendo divenire la ricorrente prima classificata. In particolare, il Tribunale ha valorizzato il tema dello stato di disoccupazione quale presupposto essenziale per la partecipazione alla procedura riservata, ha rilevato l’inadeguatezza dei controlli amministrativi svolti e ha annullato in parte qua gli atti impugnati, con conseguente revisione della graduatoria finale del concorso. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.

Sentenza giudiziaria

Doppia vittoria al TAR contro l’INPS: vittoria per un ex militare. Ottenuta la pensione di privilegio

TAR Emilia-Romagna, Parma, sentenze del 30.04.2025 e del 16.03.2026

Assistenza di un ex militare in una complessa vicenda relativa alla domanda di pensione di inabilità di privilegio, rimasta a lungo priva di definizione e accompagnata dal mancato riscontro dell’INPS alle istanze di accesso agli atti concernenti la pratica previdenziale. La tutela si è sviluppata attraverso due distinti ricorsi al TAR Parma ex art. 116 c.p.a.. Con il primo ricorso, proposto a fronte del silenzio dell’INPS sulla richiesta di accesso alla documentazione relativa alla domanda di pensione di privilegio, l’Istituto ha provveduto a trasmettere gli atti soltanto dopo l’avvio del giudizio. In seguito all'avvio del giudizio, è arrivata altresì la convocazione del ricorrente presso il CMO per la visita medica, attesa da circa 2 anni. La prima sentenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS alle spese di lite, rilevando che l’Ente aveva provveduto solo a giudizio già instaurato. Successivamente, nonostante l’espletamento della visita medico-legale, l’INPS è rimasto nuovamente inerte, senza fornire ulteriori aggiornamenti né la documentazione successiva relativa alla pratica. Si è quindi reso necessario un secondo ricorso, ancora una volta promosso contro il silenzio serbato su una nuova istanza di accesso agli atti. Con la seconda sentenza, il TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio-rigetto dell’INPS e ordinando all’Istituto di provvedere. Dopo aver instaurato questo secondo giudizio, la posizione previdenziale del ricorrente è stata infine definita con il riconoscimento e il pagamento della pensione di privilegio e degli arretrati. Questa vicenda rappresenta un caso concreto di tutela contro l’inerzia amministrativa in materia previdenziale, in cui l’utilizzo dell’accesso agli atti e del ricorso al TAR ha consentito prima di sbloccare l’iter sanitario e poi di accompagnare la pratica fino al definitivo riconoscimento del trattamento pensionistico spettante.

Caso legale seguito

Verbale di contestazione - Procedimento sanzionatorio

Regolamento Comunale dei centri di telefonia e comunicazioni

Nel mese di novembre 2024, un cliente si è rivolto al mio studio in seguito al ricevimento di un verbale di contestazione emesso dalla Polizia Locale nel quale si accusava l’impresa di esercitare l'attività di telefonia senza le necessarie autorizzazioni. La contestazione derivava da un controllo effettuato all’interno del suo esercizio commerciale, dove venivano erogati servizi di money transfer, fotocopie ed altri servizi simili. Il verbale imponeva, per concludere la procedura, il pagamento di una sanzione amministrativa (già ridotta) consistente in un pagamento di diverse migliaia di euro: un importo che avrebbe avuto un impatto significativo sull’attività commerciale del mio cliente, soprattutto considerando la sua realtà imprenditoriale a conduzione familiare. Conoscendo bene l’importanza di una rapida azione in questi casi, ci siamo attivati subito per presentare memorie difensive all'interno del procedimento, volendo evitare di ricorrere al Giudice. Il cuore della linea difensiva si basava sul fatto che, secondo il Regolamento Comunale che disciplina le attività di telefonia e comunicazione, la definizione di “centro di telefonia e comunicazione” comprende attività che prevedono la messa a disposizione di apparecchi telefonici o terminali telematici per il pubblico, mentre - invero - l’attività del mio cliente non corrispondeva a questa definizione, in quanto non venivano forniti tali apparecchi. Inoltre, i servizi di money transfer, fotocopie e fax non giustificavano l’applicazione delle normative sui “phone center”, poiché non vi era alcun impiego diretto di telefoni o computer da parte dei clienti.

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