Avvocato Alessio Fania a Modena

Alessio Fania

Avvocato in diritto civile, tributario e amministrativo a Modena

Informazioni generali

L’Avv. Alessio Fania, cofondatore dello Studio Legale Ius Modena, con sede a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offre consulenza e assistenza giuridica in ogni ambito del Diritto Civile. Altri settori di competenza sono il Diritto Amministrativo e Tributario, trattando - tra l'altro - Ricorsi al T.A.R. e controversie con l’Agenzia delle Entrate.

Esperienza


Diritto immobiliare

Mi occupo di diritto immobiliare, offrendo consulenza su compravendite, locazioni, contratti e controversie condominiali. Assisto anche in questioni legate a proprietà, diritti reali minori e successioni.


Diritto civile

Esercito la professione prevalentemente in ambito civilistico, settore che richiede non solo una profonda conoscenza della normativa di riferimento, ma anche un approccio umano e trasparente. L’obiettivo è fornire un servizio legale incisivo, finalizzato alla risoluzione concreta e tempestiva delle controversie, utilizzando strategie mirate e personalizzate. Ogni azione intrapresa è guidata dalla costante attenzione all’interesse del cliente, con la consapevolezza che una tutela efficace non si limita alla difesa dei diritti, ma mira a raggiungere il miglior risultato possibile con il minor impatto emotivo ed economico.


Diritto tributario

Fornisco assistenza e consulenza in ambito tributario e fiscale, gestendo avvisi di accertamento e comunicazioni dello schema di atto emessi da Agenzia delle Entrate. Mi occupo inoltre delle questioni relative alla riscossione (cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento) pendenti con Agenzia delle Entrate-Riscossione.


Altre categorie

Diritto del lavoro, Locazioni, Diritto amministrativo, Eredità e successioni, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Multe e contravvenzioni, Sovraindebitamento, Risarcimento danni, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Ricorso al TAR, Incidenti stradali, Sfratto, Diritto dell'informatica, Diritto bancario e finanziario, Aste giudiziarie.



Credenziali

Caso legale seguito

Disservizio prolungato su linea telefonica e internet

Responsabilità contrattuale e risarcimento del danno

Un noto studio professionale ha subito un’interruzione del servizio di connessione telefonica e telematica, durata circa due settimane, che ha causato gravi disagi nello svolgimento dell’attività lavorativa e - altresì - notevoli danni economici e organizzativi. Nonostante le numerose segnalazioni, la compagnia telefonica non è intervenuta per risolvere il problema o limitarne gli effetti. Pertanto, ha deciso di conferirmi mandato volto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, ho promosso un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e del danno non patrimoniale, contestando l’inadempimento contrattuale e la violazione degli obblighi di buona fede.

Recensione positiva

Avvocato molto competente e disponibile

12/2024 - Angela Maria L.

Ho avuto il piacere di affidare una questione legale all’Avvocato Fania, e devo dire che l’esperienza è stata estremamente positiva. Sin dal primo incontro, mi ha colpito per la sua capacità di ascolto e la rapidità con cui è riuscito a inquadrare la situazione e a proporre diverse strategie. Altro aspetto è la chiarezza con cui mi ha spiegato ogni passo del processo da avviare.

Pubblicazione legale

Locazione ad uso abitativo: divieto di rettificare il canone prima della seconda scadenza

Pubblicato su IUSTLAB

La normativa di riferimento per le locazioni ad uso abitativo è posta dalla L. 431/1998, la quale, all’art. 2, c. 1, prevede che “le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, al termine dei quali i contratti sono rinnovati per un ulteriore periodo di quattro anni, salvo i casi in cui [..]”. Il medesimo comma prosegue prevedendo che “ alla seconda scadenza del contratto , ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto [..]”. Quest’ultimo inciso fa dunque divieto di modificare il contratto prima del secondo rinnovo: tale periodo chiarifica, diradando ogni di dubbio, la vigenza ex lege dell'impossibilità di un aumento in itinere del canone antecedentemente pattuito. In altre parole, la norma permette la rettifica alla seconda scadenza, quindi - da ciò - ne deriverebbe un divieto per il periodo antecedente. Un eventuale aumento potrà essere concordato solo attivando la procedura di rinegoziazione alla seconda scadenza contrattuale, previo consenso del conduttore, oppure stipulando un nuovo contratto con un canone più alto, in caso di risoluzione del rapporto locatizio. Infine, il comma 1 dell’art. 13 sancisce la nullità di qualsiasi modifica contrattuale volta ad aumentare il canone prima della seconda scadenza, stabilendo che “è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.

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Lo studio

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Via Vincenzo Bellini 3
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