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Avvocato Alessio Fania a Modena

Alessio Fania

Avvocato Civilista - Modena

Informazioni generali

L’Avv. Alessio Fania, co-fondatore dello Studio Legale Ius Modena, con sede a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offre consulenza e assistenza giuridica nei vari settori del Diritto Civile, tra cui: proprietà, locazioni, condominio, eredità, risarcimento danni, recupero crediti, diritto di famiglia, diritto del lavoro, pignoramenti ed esecuzione forzata. Altri settori di competenza sono il Diritto Amministrativo e Tributario, trattando - tra l'altro - Ricorsi al T.A.R. e controversie con l’Agenzia delle Entrate.

Esperienza


Locazioni

Grazie a una solida formazione nel settore locatizio e ad una significativa esperienza pratica, offro consulenza e assistenza legale su tutti gli aspetti delle locazioni, sia abitative che commerciali. Mi occupo di molteplici questioni tra le quali la convalida di sfratto, la licenza per finita locazione e la redazione o consulenza per i contratti. Affronto entrambe le categorie con competenza, tenendo conto delle normative specifiche e differenti per ciascun tipo di locazione.


Diritto civile

Esercito la professione prevalentemente nelle varie aree afferenti al Diritto Civile. Ritengo che l'assistenza legale offerta in detto settore, oltre a doversi fondare necessariamente sulla conoscenza della normativa di riferimento, debba essere improntata sull'empatia, lealtà e trasparenza. Fornisco - per dette ragioni - un servizio legale incisivo, volto alla risoluzione della controversia, mantenendo sempre fede all'interesse del cliente.


Diritto tributario

Fornisco assistenza e consulenza in ambito tributario e fiscale, gestendo avvisi di accertamento e comunicazioni dello schema di atto emessi da Agenzia delle Entrate. Mi occupo inoltre delle questioni relative alla riscossione (cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento) pendenti con Agenzia delle Entrate-Riscossione.


Altre categorie

Diritto amministrativo, Domiciliazioni, Risarcimento danni, Incapacità giuridica, Diritto condominiale, Contratti, Diritto del lavoro, Licenziamento, Diritto dei trasporti terrestri, Mediazione, Negoziazione assistita, Multe e contravvenzioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Tutela del consumatore, Diritto penale, Separazione, Divorzio.



Credenziali

Recensione positiva

Avvocato giovane molto competente e disponibile

8/2024 - Angela Maria L.

Ho avuto il piacere di affidare una questione legale all’Avvocato Fania, e devo dire che l’esperienza è stata estremamente positiva. Nonostante la sua giovane età, l' Avv. Alessio Fania dimostra una competenza e una professionalità degne di nota, soprattutto nel campo del diritto civile e delle locazioni. Sin dal primo incontro, mi ha colpito per la sua capacità di ascolto e per la rapidità con cui è riuscito a inquadrare la situazione e a proporre le strategie legali più adatte. Il suo approccio è pragmatico e orientato ai risultati, riuscendo a coniugare efficacia e velocità nell’affrontare e risolvere le questioni legali. Altro aspetto che ho particolarmente apprezzato è stata la chiarezza con cui mi ha spiegato ogni passo del processo, rendendo comprensibili anche gli aspetti più complessi del diritto. La sua bravura, rapidità e professionalità lo rendono un professionista di grande valore.​

Recensione positiva

Competente in locazioni e affitti

9/2024 - Giuseppe F.

L'Avvocato Fania è altamente competente e mi ha offerto un servizio professionale e aggiornato. Affronta con efficacia controversie su affitti e sfratti, fornendo soluzioni chiare e tempestive. Consigliato per chi necessita assistenza in questo ambito.

Pubblicazione legale

Locazione ad uso abitativo: divieto di rettificare il canone prima della seconda scadenza contrattuale, anche se consensualmente.

Pubblicato su IUSTLAB

La normativa di riferimento per le locazioni ad uso abitativo è posta dalla L. 431/1998, la quale, all’art. 2, c. 1, prevede che “le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, al termine dei quali i contratti sono rinnovati per un ulteriore periodo di quattro anni, salvo i casi in cui [..]”. Il medesimo comma prosegue prevedendo che “ alla seconda scadenza del contratto , ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto [..]”. Quest’ultimo inciso fa dunque divieto di modificare il contratto prima del secondo rinnovo: tale periodo chiarifica, diradando ogni di dubbio, la vigenza ex lege dell'impossibilità di un aumento in itinere del canone antecedentemente pattuito. In altre parole, la norma permette la rettifica alla seconda scadenza, quindi - da ciò - ne deriverebbe un divieto per il periodo antecedente. Un eventuale aumento potrà essere concordato solo attivando la procedura di rinegoziazione alla seconda scadenza contrattuale, previo consenso del conduttore, oppure stipulando un nuovo contratto con un canone più alto, in caso di risoluzione del rapporto locatizio. Infine, il comma 1 dell’art. 13 sancisce la nullità di qualsiasi modifica contrattuale volta ad aumentare il canone prima della seconda scadenza, stabilendo che “è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.

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