Avvocato Alessio Fania a Modena

Alessio Fania

Avvocato in diritto civile, tributario e amministrativo a Modena

Informazioni generali

L’Avv. Alessio Fania, co-fondatore dello Studio Legale Ius Modena, con sede a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offre consulenza e assistenza giuridica in ogni ambito del Diritto Civile. Altri settori di competenza sono il Diritto Amministrativo e Tributario, trattando - tra l'altro - Ricorsi al T.A.R. e controversie con l’Agenzia delle Entrate.

Esperienza


Locazioni

Grazie a una solida formazione nel settore locatizio e ad una significativa esperienza pratica, offro consulenza e assistenza legale su tutti gli aspetti delle locazioni, sia abitative che commerciali. Mi occupo di molteplici questioni tra le quali la convalida di sfratto, la licenza per finita locazione e la redazione o consulenza per i contratti. Affronto entrambe le categorie con competenza, tenendo conto delle normative specifiche e differenti per ciascun tipo di locazione.


Diritto civile

Esercito la professione prevalentemente in ambito civilistico, settore che richiede non solo una profonda conoscenza della normativa di riferimento, ma anche un approccio umano e trasparente. L’obiettivo è fornire un servizio legale incisivo, finalizzato alla risoluzione concreta e tempestiva delle controversie, utilizzando strategie mirate e personalizzate. Ogni azione intrapresa è guidata dalla costante attenzione all’interesse del cliente, con la consapevolezza che una tutela efficace non si limita alla difesa dei diritti, ma mira a raggiungere il miglior risultato possibile con il minor impatto emotivo ed economico.


Diritto tributario

Fornisco assistenza e consulenza in ambito tributario e fiscale, gestendo avvisi di accertamento e comunicazioni dello schema di atto emessi da Agenzia delle Entrate. Mi occupo inoltre delle questioni relative alla riscossione (cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento) pendenti con Agenzia delle Entrate-Riscossione.


Altre categorie

Diritto del lavoro, Diritto amministrativo, Eredità e successioni, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Multe e contravvenzioni, Sovraindebitamento, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Sfratto, Ricorso al TAR, Incidenti stradali, Diritto dell'informatica, Diritto bancario e finanziario, Aste giudiziarie.



Credenziali

Pubblicazione legale

Locazione ad uso abitativo: divieto di rettificare il canone prima della seconda scadenza contrattuale

Pubblicato su IUSTLAB

La normativa di riferimento per le locazioni ad uso abitativo è posta dalla L. 431/1998, la quale, all’art. 2, c. 1, prevede che “le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, al termine dei quali i contratti sono rinnovati per un ulteriore periodo di quattro anni, salvo i casi in cui [..]”. Il medesimo comma prosegue prevedendo che “ alla seconda scadenza del contratto , ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto [..]”. Quest’ultimo inciso fa dunque divieto di modificare il contratto prima del secondo rinnovo: tale periodo chiarifica, diradando ogni di dubbio, la vigenza ex lege dell'impossibilità di un aumento in itinere del canone antecedentemente pattuito. In altre parole, la norma permette la rettifica alla seconda scadenza, quindi - da ciò - ne deriverebbe un divieto per il periodo antecedente. Un eventuale aumento potrà essere concordato solo attivando la procedura di rinegoziazione alla seconda scadenza contrattuale, previo consenso del conduttore, oppure stipulando un nuovo contratto con un canone più alto, in caso di risoluzione del rapporto locatizio. Infine, il comma 1 dell’art. 13 sancisce la nullità di qualsiasi modifica contrattuale volta ad aumentare il canone prima della seconda scadenza, stabilendo che “è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.

Caso legale seguito

Recupero del canone di concessione

Incarico ricevuto dal Comune di B****

Nel contesto di una lunga e complessa controversia tra un Ente locale e il concessionario incaricato della gestione dell’impianto natatorio comunale, si è approfondito il delicato tema della competenza, sia per materia sia per valore, del giudice chiamato a decidere in merito al recupero del credito. La controversia riguarda, nello specifico, il mancato pagamento del canone di concessione, ovvero un istituto giuridico che - pur presentando numerose similitudini con il contratto di locazione - se ne distingue per natura e finalità. Tale differenziazione, spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali, deriva dal fatto che il canone di concessione non si limita alla semplice corresponsione di un corrispettivo per l’uso di un bene, ma include elementi legati alla gestione e all’interesse pubblico, rendendo necessaria un’accurata analisi per individuare il giudice competente a trattare la controversia.

Recensione positiva

Competente in locazioni e affitti

9/2024 - Giuseppe F.

L'Avvocato Fania è altamente competente e mi ha offerto un servizio professionale e aggiornato. Affronta con efficacia controversie su affitti e sfratti, fornendo soluzioni chiare e tempestive. Consigliato per chi necessita assistenza in questo ambito.

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