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Avvocato Alessio Fania a Modena

Alessio Fania

Avvocato Civilista - Modena

Informazioni generali

L’Avv. Alessio Fania, co-fondatore dello Studio Legale Ius Modena, con sede a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offre consulenza e assistenza giuridica nei vari settori del Diritto Civile, tra cui: proprietà, locazioni, condominio, eredità, risarcimento danni, recupero crediti, diritto di famiglia, diritto del lavoro, pignoramenti ed esecuzione forzata. Altri settori di competenza sono il Diritto Amministrativo e Tributario, trattando - tra l'altro - Ricorsi al T.A.R. e controversie con l’Agenzia delle Entrate.

Esperienza


Sfratto

Grazie a una solida formazione nel settore locatizio e a un’esperienza consolidata, offro consulenza e assistenza legale in materia di sfratti, sia per locazioni abitative che commerciali. Mi occupo di tutte le fasi del procedimento, dalla convalida di sfratto alla licenza per finita locazione, garantendo un supporto mirato e personalizzato. Inoltre, fornisco consulenza nella redazione e revisione dei contratti di locazione, con un approccio attento alle normative specifiche e alle esigenze di ciascun caso.


Locazioni

Grazie a una solida formazione nel settore locatizio e ad una significativa esperienza pratica, offro consulenza e assistenza legale su tutti gli aspetti delle locazioni, sia abitative che commerciali. Mi occupo di molteplici questioni tra le quali la convalida di sfratto, la licenza per finita locazione e la redazione o consulenza per i contratti. Affronto entrambe le categorie con competenza, tenendo conto delle normative specifiche e differenti per ciascun tipo di locazione.


Diritto civile

Esercito la professione prevalentemente nelle varie aree afferenti al Diritto Civile. Ritengo che l'assistenza legale offerta in detto settore, oltre a doversi fondare necessariamente sulla conoscenza della normativa di riferimento, debba essere improntata sull'empatia, lealtà e trasparenza. Fornisco - per dette ragioni - un servizio legale incisivo, volto alla risoluzione della controversia, mantenendo sempre fede all'interesse del cliente.


Altre categorie

Diritto tributario, Diritto del lavoro, Diritto amministrativo, Licenziamento, Multe e contravvenzioni, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio.



Credenziali

Recensione positiva

Avvocato diritto civile - condominio

12/2024 - Massimiliano L.

Gentile e preparato. Lo consiglio vivamente. Ho avuto una problematica relativa al tetto del condominio e mi è stato risolto in 3 giorni.

Pubblicazione legale

Locazione ad uso abitativo: divieto di rettificare il canone prima della seconda scadenza contrattuale, anche se consensualmente.

Pubblicato su IUSTLAB

La normativa di riferimento per le locazioni ad uso abitativo è posta dalla L. 431/1998, la quale, all’art. 2, c. 1, prevede che “le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, al termine dei quali i contratti sono rinnovati per un ulteriore periodo di quattro anni, salvo i casi in cui [..]”. Il medesimo comma prosegue prevedendo che “ alla seconda scadenza del contratto , ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto [..]”. Quest’ultimo inciso fa dunque divieto di modificare il contratto prima del secondo rinnovo: tale periodo chiarifica, diradando ogni di dubbio, la vigenza ex lege dell'impossibilità di un aumento in itinere del canone antecedentemente pattuito. In altre parole, la norma permette la rettifica alla seconda scadenza, quindi - da ciò - ne deriverebbe un divieto per il periodo antecedente. Un eventuale aumento potrà essere concordato solo attivando la procedura di rinegoziazione alla seconda scadenza contrattuale, previo consenso del conduttore, oppure stipulando un nuovo contratto con un canone più alto, in caso di risoluzione del rapporto locatizio. Infine, il comma 1 dell’art. 13 sancisce la nullità di qualsiasi modifica contrattuale volta ad aumentare il canone prima della seconda scadenza, stabilendo che “è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.

Recensione positiva

Competente in locazioni e affitti

9/2024 - Giuseppe F.

L'Avvocato Fania è altamente competente e mi ha offerto un servizio professionale e aggiornato. Affronta con efficacia controversie su affitti e sfratti, fornendo soluzioni chiare e tempestive. Consigliato per chi necessita assistenza in questo ambito.

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Via Vincenzo Bellini 3
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