Avvocato Alessio Fania a Modena

Alessio Fania

Diritto Civile, Amministrativo e Tributario - Modena

Informazioni generali

L’Avv. Alessio Fania, co-fondatore dello Studio Legale Ius Modena, con sede a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offre consulenza e assistenza giuridica in ogni ambito del Diritto Civile. Altri settori di competenza sono il Diritto Amministrativo e Tributario, trattando - tra l'altro - Ricorsi al T.A.R. e controversie con l’Agenzia delle Entrate.

Esperienza


Diritto civile

Esercito la professione prevalentemente nelle varie aree afferenti al Diritto Civile. Ritengo che l'assistenza legale offerta in detto settore, oltre a doversi fondare necessariamente sulla conoscenza della normativa di riferimento, debba essere improntata sull'empatia, lealtà e trasparenza. Fornisco - per dette ragioni - un servizio legale incisivo, volto alla risoluzione della controversia, mantenendo sempre fede all'interesse del cliente.


Diritto tributario

Fornisco assistenza e consulenza in ambito tributario e fiscale, gestendo avvisi di accertamento e comunicazioni dello schema di atto emessi da Agenzia delle Entrate. Mi occupo inoltre delle questioni relative alla riscossione (cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento) pendenti con Agenzia delle Entrate-Riscossione.


Diritto del lavoro

Offro un servizio di assistenza legale nel campo del diritto del lavoro, rivolto sia a lavoratori che a imprese. Ritengo opportuno un approccio proattivo e preventivo, mirato a risolvere le controversie in modo efficace e senza dover ricorrere, se possibile, alle vie giudiziarie. Inoltre, ho acquisito una solida esperienza sia nei procedimenti davanti al Giudice del Lavoro, sia nella gestione di conciliazioni “in sede protetta”.


Altre categorie

Locazioni, Diritto amministrativo, Eredità e successioni, Licenziamento, Multe e contravvenzioni, Sovraindebitamento, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto dell'informatica, Ricorso al TAR, Incidenti stradali, Diritto di famiglia, Incapacità giuridica, Sfratto, Diritto bancario e finanziario, Aste giudiziarie.



Credenziali

Recensione positiva

Avvocato molto competente e disponibile

8/2024 - Angela Maria L.

Ho avuto il piacere di affidare una questione legale all’Avvocato Fania, e devo dire che l’esperienza è stata estremamente positiva. Dimostra una competenza e una professionalità degne di nota, soprattutto nel campo del diritto civile. Sin dal primo incontro, mi ha colpito per la sua capacità di ascolto e per la rapidità con cui è riuscito a inquadrare la situazione e a proporre le molteplici strategie. Altro aspetto che ho particolarmente apprezzato è stata la chiarezza con cui mi ha spiegato ogni passo del processo.

Caso legale seguito

Recupero canone di concessione - Pubblica Amministrazione

Incarico ricevuto dal Comune di ******

Nel contesto di una lunga e complessa controversia tra un Ente locale e il concessionario incaricato della gestione dell’impianto natatorio comunale, si è approfondito il delicato tema della competenza, sia per materia sia per valore, del giudice chiamato a decidere in merito al recupero del credito. La controversia riguarda, nello specifico, il mancato pagamento del canone di concessione, ovvero un istituto giuridico che - pur presentando numerose similitudini con il contratto di locazione - se ne distingue per natura e finalità. Tale differenziazione, spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali, deriva dal fatto che il canone di concessione non si limita alla semplice corresponsione di un corrispettivo per l’uso di un bene, ma include elementi legati alla gestione e all’interesse pubblico, rendendo necessaria un’accurata analisi per individuare il giudice competente a trattare la controversia.

Pubblicazione legale

Locazione ad uso abitativo: divieto di rettificare il canone prima della seconda scadenza contrattuale, anche se consensualmente.

Pubblicato su IUSTLAB

La normativa di riferimento per le locazioni ad uso abitativo è posta dalla L. 431/1998, la quale, all’art. 2, c. 1, prevede che “le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, al termine dei quali i contratti sono rinnovati per un ulteriore periodo di quattro anni, salvo i casi in cui [..]”. Il medesimo comma prosegue prevedendo che “ alla seconda scadenza del contratto , ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto [..]”. Quest’ultimo inciso fa dunque divieto di modificare il contratto prima del secondo rinnovo: tale periodo chiarifica, diradando ogni di dubbio, la vigenza ex lege dell'impossibilità di un aumento in itinere del canone antecedentemente pattuito. In altre parole, la norma permette la rettifica alla seconda scadenza, quindi - da ciò - ne deriverebbe un divieto per il periodo antecedente. Un eventuale aumento potrà essere concordato solo attivando la procedura di rinegoziazione alla seconda scadenza contrattuale, previo consenso del conduttore, oppure stipulando un nuovo contratto con un canone più alto, in caso di risoluzione del rapporto locatizio. Infine, il comma 1 dell’art. 13 sancisce la nullità di qualsiasi modifica contrattuale volta ad aumentare il canone prima della seconda scadenza, stabilendo che “è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.

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