Pubblicazione legale:
La divisione può avere natura sia giudiziale che negoziale ovverosia può essere disposta dall’Autorità giudiziaria oppure per testamento ovvero per contratto tra condividenti e può altresì distinguersi in divisione parziale, quando lo scioglimento attiene soltanto a parte dei beni e permane la comunione per gli altri, nonché stralcio di quota, ovverosia quando dalla comunione viene estromesso solo uno o alcuni dei partecipanti.
Fonte: Link all'articolo