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Enrica Caon

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Il contratto di distribuzione ed il contratto di agenzia

Scritto da: Enrica Caon - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il contratto di distribuzione è un accordo in cui un distributore commercializza prodotti o servizi da produttori o fornitori. Il distributore mette a disposizione del fornitore la sua rete commerciale, durante un periodo determinato o indeterminato. Di contro il fornitore può garantire al distributore l’esclusività dei prodotti o servizi venduti.

Il contratto di distribuzione si caratterizza per due elementi: l’indipendenza e l’autonomia concesse al distributore. A differenza infatti dell’agente che agisce per conto di un fornitore il distributore agisce a proprio nome e per proprio conto, acquisendo una serie di prodotti dal fornitore al fine di rivenderli. Ne deriva che, a differenza di quanto si verifica nel contratto di agenzia ove il rischio di insolvenza del cliente ricade sull’imprenditore, salvo accordo contrario, nel contratto di distribuzione il rischio commerciale resta a carico del distributore.

Il distributore compra e rivende i beni pertanto il suo guadagno è rappresentato dalla differenza di prezzo tra l’acquisto e la rivendita.

Indipendentemente dalla tipologia di prodotti da rivendere e dalle parti, il contratto di distribuzione deve indicare quali sono gli obblighi a cui sono tenuti siail distributore che il fornitore.

Gli obblighi del distributore sono principalmente i seguenti:

-          Pagare i beni o i servizi acquistati dal fornitore secondo i termini stabiliti dalle parti (modalità di pagamento, termini, garanzie, ecc.)

-          Informare ilfornitore dei difetti dei beni o dei servizi forniti;

-          Rispettare la riservatezza delle informazioni divulgate tra le parti.

Di contro gli obblighi del fornitore sono:

-          Consegnare la merce secondo le condizioni stabilite dalle parti (metodo di consegna, termini, ecc.);

-          Fornire i campioni del prodotto o del servizio, nonché l’assistenza tecnica sullo stesso;

-          Formare il distributore in materia di marketing e strategie pubblicitarie per la commercializzazione del prodotto o del servizio.

Nel contratto di distribuzione può essere pattuito che la distribuzione esclusiva per un certo fornitoreavvenga o tramite un unico distributore autorizzato oppure entro un territorio specifico in cui il distributore è l’unico venditore autorizzato a commercializzare i prodotti del fornitore.

Il contratto di distribuzione deve indicare inoltre, oltre alle cause di risoluzione del contratto, anche tutti quegli altri elementi che potrebbero potenzialmente portare ad un risultato analogo, ad esempio:

-          La determinazione di un termine di preavviso in cui le parti possono dichiarare la propria intenzione di risolvere o meno il contratto, nonché i mezzi per effettuare tale notifica (ad esempio, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata, ecc.);

-          La restituzione di tutti i beni che non sono stati venduti dal distributore prima della data di scadenza;

-          Il pagamento delle somme insolute;

-          Le somme di denaro che dovranno essere versato a titolo di risarcimento in caso di violazione del contratto.

IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE IN SPAGNA

Nonostante la forte somiglianza, è necessario fare un breve confronto tra il contratto di distribuzione nella normativa italiana e in quella spagnola.

In Spagna il contratto di agenzia è inquadrato nella legge 12/1992 sui contratti d’agenzia del 27 maggio 1992. Il contratto di distribuzione invece non ha una regolamentazione specifica, essendo principalmente soggetto alla libertà delle parti.

Il rapporto tra fornitore e distributore si basa principalmente sui termini e sulle condizioni stipulati nel contratto di distribuzione e la sua interpretazione, in caso di contenzioso, è rimesso alla discrezionalità dei tribunali spagnoli.

Ci sono tuttavia, secondo la giurisprudenza spagnola, dei casi in cui è possibile applicare gli articoli in vigore per il contratto di agenzia anche al contratto di distribuzione. Un primo esempio si ritrova nell’applicazione dell’articolo 28 della legge sui contratti d’agenzia circa il diritto al risarcimento per il distributore (il c.d. compenso per segnalazione clienti).

Sebbene quindi i distributori, a differenza degli agenti, assumono il rischio commerciale legato alla rivendita di prodotti o servizi, il recesso dal contratto di distribuzione non costituisce di per sé la perdita di clienti per il rivenditore.

Tale estensione per analogia dell’articolo 28 della legge sui contratti d’agenzia ai contratti di distribuzione non è tuttavia automatica poiché, affinché il distributore abbia diritto a una compensazione per la segnalazione clienti occorre che sussistano due requisiti:

-          Che il portafoglio clienti sia stato creato esclusivamente grazie al lavoro del distributore (che ne deve fornire idonea prova), e non dal marchio del fornitore;

-          Che il fornitore possa trarre vantaggio economico dalla clientela generata dal distributore.

L’applicazione dei principi relativi all’indennità per la clientela della Legge sul Contratto di Agenzia per i contratti di distribuzione, come appena detto, non è automatica e prevede un’analisi caso per caso in merito alla sua applicazione (STS 15.I.2008 e STS 30.6.09. n. 1911/2017 del 19 maggio 2017).

Occorre evidenziare infatti che nella giurisprudenza italiana non è riconosciuta l’indennità per il contratto di distribuzione, mentre in quella spagnola (Tribunale Supremo 1392/2007), in presenza di determinati presupposti, al distributore possono essere dovute le indennità che spettano di regola all’agente al cessare del contratto di distribuzione. In particolare, secondo i giudici spagnoli, i requisiti che determinano la suddetta equiparazione ed il conseguente riconoscimento delle indennità di fine rapporto in favore del distributore sono i seguenti:

-          si deve trattare di un contratto di distribuzione esclusiva;

-          la cessazione del contratto di distribuzione non deve essere avvenuta su iniziativa del distributore (o concessionario), ma deve essere avvenuta su iniziativa del produttore (o concedente);

-          il distributore deve essere sufficientemente integrato nell’organizzazione del produttore (di solito indici di tale integrazione sono considerati dalla giurisprudenza spagnola: l’obbligo di rispettare i prezzi indicati dal produttore; l’obbligo di informare costantemente il produttore sull’andamento delle vendite; l’obbligo di dare al produttore l’elenco dei clienti);

-          il distributore deve aver apportato nuovi clienti al produttore oppure il distributore deve aver sensibilmente aumentato gli affari del produttore con i clienti esistenti al momento dell’inizio del rapporto;

-          il produttore deve continuare a trarre sostanziali vantaggi dall’attività del distributore anche dopo la cessazione del contratto;

-          il pagamento delle indennità deve apparire equo.

L’evoluzione successiva alla sentenza del Tribunale Supremo n. 1392/2007 si è conformata alla sopracitata pronuncia, sostenendo che ciò che può giustificare l’indennitàdel distributore non è tanto l’analogia tra il contratto di agenzia e quello di distribuzione,quanto piuttosto il fatto che il medesimo contratto di distribuzione imponga di considerare come “attivo comune” la clientela creata grazie allo sforzo del distributore.

Il Tribunal Supremo adotta due criteri per il riconoscimento dell’indennità al distributore, che variano a seconda che l’indennità sia dovuta per la clientela procurata dal distributore o per i danni sofferti. Nel primo caso l’indennità è dovuta per la clientela che lo stesso distributore ha procurato al fornitore, nel secondo caso è dovuta per i danni subiti dal distributore per effetto della cessazione del contratto. In entrambi i casi i criteri di calcolo variano a seconda della possibilità di applicazione analogica del contratto di agenzia nel contratto di distribuzione.

In conclusione, il contratto di distribuzione nella giurisprudenza italiana non viene assimilato automaticamente al contratto di agenzia, essendo la giurisprudenza della Corte di Cassazione più propensa a trovare punti di contatto con il mandato e la somministrazione. In Spagna, al contrario, l’applicazione analogica è quasi automatica al ricorrere dei presupposti su elencati, con evidenti conseguenze in tema di indennizzo.

 


Avv. Enrica Caon - Avvocato Milano Esperto in contratto di agenzia

Sono l'avv. Enrica Caon di Milano, fondatrice dello Studio Legale Vis-Legis. Siamo esperti nel diritto d’impresa, in particolare nei rapporti di agenzia e nella contrattualistica (contratti commerciali, compravendita internazionale, fornitura e subfornitura, franchising, trasporto, appalto). Siamo altamente specializzati nelle questioni inerenti il rapporto di lavoro, dalla fase negoziale del contratto alla consulenza relativa al suo svolgimento, oltre agli aspetti retributivi. Operiamo sia a livello nazionale che Europeo per il recupero del credito. Ci caratterizza la professionalità e serietà che mettiamo in ogni pratica affidata.




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Pubblicazione legale

I contratti di agenzia internazionale

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