Caso legale:
Il delitto di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p. punisce chiunque per colpa cagioni ad altri una lesione personale, ed il comma 3 dello stesso articolo prevede un'ipotesi aggravata nell'ipotesi in cui le lesioni colpose siano la conseguenza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’elemento soggettivo del reato è individuato nella condotta colposa, vale a dire nell’aver commesso il fatto per negligenza, impudenza o imperizia, ovvero in violazione di norme, regolamenti, obblighi o discipline. In particolare, gli obblighi specifici gravanti sui datori di lavoro che sono tenuti ad osservarli al fine di non incorrere nella loro colposa omissione sono contenuti nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro, noto anche come TUSL.
La difesa, nel caso di specie, del datore di lavoro è stata incentrata sulla corretta valutazione del rischio: il DL aveva valutato in maniera precisa l'area di rischio tipica della mansione attribuita al dipendente che, sfortunatamente, ha subito le lesioni.
Il datore di lavoro aveva assolto al suo obbligo giuridico di analizzare tutti i fattori di pericolo e di concreto rischio presenti all'interno dell'azienda, effettuando periodicamente, i necessari aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi così come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, dove sono stati specificamente indicate le misure precauzionali ed i dispositivi di protezione individuali.