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Avvocato Francesco Talamo a Napoli

Francesco Talamo

Avvocato penalista

Informazioni generali

L'Avv. Francesco Talamo opera prevalentemente nell'ambito del diritto penale, fornendo specifica assistenza e consulenza legale in tutti i suoi rami, ed in particolare in tema di reati connessi alla sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/08, reati connessi alla responsabilità medica e professionale, al diritto penale d’impresa, alla responsabilità amministrativa degli enti e delle società ex d.lgs. 231/01. Offre, altresì, assistenza legale in tema di diritto penale minorile, oltre che in tema di di reati informatici e delle nuove tecnologie, reati contro il patrimonio, contro le persone ed in tema di stupefacenti.

Esperienza


Diritto tributario

Lo Studio Legale vanta una significativa esperienza in tema di diritto penale tributario. La materia originariamente regolamentata dal D.Lgs. n. 74/2000, ha subito negli ultimi 10 anni numerose ed importanti modifiche con le quali sono state inasprite ulteriormente le cornici edittali delle più gravi fattispecie di reato, e introdotte alcune circostanze attenuanti per le ipotesi di minore gravità oltre l’istituto della confisca allargata ex art. 240 bis c.p.


Diritto penale

L'esperienza giudiziale maturata consente di fornire consulenza ed assistenza legale specifica ed altamente qualificata in tutti i campi del diritto penale, ed in particolare in tema di reati connessi alla sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/08, reati connessi alla responsabilità medica e professionale, al diritto penale d’impresa, alla responsabilità amministrativa degli enti e delle società ex d.lgs. 231/01. Offre, altresì, assistenza legale qualificata in tema di diritto penale minorile, oltre che in tema di reati informatici e delle nuove tecnologie, reati contro il patrimonio, contro le persone ed in tema di stupefacenti.


Sicurezza ed infortuni sul lavoro

L'Avvocato Francesco Talamo nel corso degli anni ha affrontato numerosi casi di infortuni sul lavoro particolarmente rilevanti grazie ai quali è maturata una esperienza specifica ed altamente qualificata, soprattutto in casi di lesioni colpose derivanti dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/08.


Altre categorie

Malasanità e responsabilità medica, Incidenti stradali, Diritto dell'informatica, Usura, Diritto assicurativo, Diritto ambientale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Diritto dello sport, Privacy e GDPR, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Caso legale seguito

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 del d.lgs. 74/2000

Reati tributari

Attualmente, in virtù della riforma del 2019, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000, stabilisce che "è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni". Nel caso all'esame dello studio, tuttavia, le operazioni contestate risalivano al 2016 laddove pertanto non poteva essere applicata la normativa entrata in vigore successivamente ai fatti, ma quella antecedente che prevedeva una pena da 1,6 anni a 6 anni quindi molto inferiore rispetto alla cornice edittale attualmente in vigore che prevede una pena da 4 a 8 anni di reclusione. Inoltre, l'imputato aveva tempestivamente aderito alla procedura di conciliazione tributaria per il pagamento del debito erariale, per cui è stata chiesta ed ottenuta l'attenuante di cui all'art. 13 bis che ha consentito di dimezzare la pena e soprattutto evitare le sanzioni accessorie previste dalla normativa.

Caso legale seguito

Art. 5 dlgs 74/00 – omessa dichiarazione.

Delitto di omessa dichiarazione, previsto dall’ art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - superamento della soglia rappresentata dall’ammontare dell’imposta evasa

Art. 5 – Omessa dichiarazione. E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. La norma punisce il contribuente ed il sostituto d’imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione). Non punibilità: se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza dei accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Titolo professionale

Corso biennale di alta formazione dell'avvocato penalista

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE - 12/2022

L’U.C.P.I. UNIONE DELLE CAMERE PENALI, organizza il Corso biennale di alta formazione specialistica dell’avvocato penalista attraverso un percorso di alta formazione orientato all’addestramento teorico-pratico e all’uso degli strumenti tecnico-giuridici per l’esercizio della difesa penale. Il Corso Il Corso è stato realizzato di concerto con la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, l’Università Unitelma Sapienza di Roma nel rispetto della normativa prevista dalla Legge 31.12.2012 n. 247 e del relativo Regolamento emanato con Decreto Ministeriale n. 144 del 12.08.2015, integrato dal D.M. n. 163/2020.

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Lo studio

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Via Giovanni Merliani N. 114
Napoli (NA)