Sentenza giudiziaria:
Il caso affrontato dall'avv. Pier Luigi Piscitelli assume particolare rilievo in considerazione del fatto che il Tribunale adito accoglieva in toto quanto sostenuto dalla difesa in relazione al riconoscimento delle quota di reversibilità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era avvenuto il decesso del pensionato.
Si legge, infatti, che "Orbene, nel presente procedimento, ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alle parti, il Collegio ritiene di dover valorizzare in modo particolare le condizioni economiche delle parti, la durata “effettiva” sostanzialmente equivalente dei rispettivi matrimoni e l’ammontare dell’assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente, e pertanto reputa equo riconoscere una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge del 50% ciascuna alle due aventi diritto. Quanto alla decorrenza degli effetti della decisione, occorre rilevare che la Suprema Corte (Sez I, 31 gennaio 2007 n. 2092) ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario; essa attribuisce sia al coniuge superstite sia all’ex coniuge divorziato un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nella misura determinata dal Tribunale. Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato. Secondo i giudici di legittimità la “decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico solta