Avvocato Pier Luigi Piscitelli a Napoli

Pier Luigi Piscitelli

Avvocato Civile, Famiglia , Consumatori , Violenza domestica


Informazioni generali

L’Avv. Piscitelli Pier Luigi, grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni ed al continuo aggiornamento professionale, vanta una competenza multidisciplinare in ambito civile, offrendo al cliente un’assistenza globale, sia in sede stragiudiziale che in sede contenziosa, avvalendosi, altresì, della collaborazione di professionisti esterni in base al diverso ambito di competenza, tra cui il ramo penale ed amministrativo. È obiettivo del professionista offrire un’assistenza altamente specialistica grazie ad un continuo aggiornamento e soluzioni e risposte personalizzate alle esigenze dei propri clienti.

Esperienza


Diritto di famiglia

Appianare le insorgende divergenze con il coniuge o convivente può, talvolta, risultare difficile ma non impossibile e, quando vi siano anche figli minorenni, tale fine deve essere quello primario


Diritto civile

La consulenza e l’assistenza legale vengono esercitate in tre semplici passaggi : · In via preliminare : mediante un accurato studio della controversia e l’individuazione delle migliori azioni da intraprendere; · In via stragiudiziale: mediante l’impiego di formali tentativi di risoluzione bonaria della lite, anche tramite l’impiego degli istituti della media-conciliazione, negoziazione assistita e di conciliazione paritetica innanzi alle Competenti Autorità di Garanzia; · In sede giudiziaria: mediante la proposizione, con il patrocinio legale, di azioni innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie.


Diritto assicurativo

Da anni l'Avv. Piscitelli Pier Luigi è impegnato a garantire ai propri clienti il giusto risarcimento


Altre categorie:

Diritto del lavoro, Tutela del consumatore, Diritto condominiale, Divorzio, Separazione, Matrimonio, Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Diritto del turismo, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni, Violenza, Stalking e molestie, Mediazione, Multe e contravvenzioni.


Referenze

Caso legale seguito

Affido esclusivo della prole

Disinteresse del padre nonché difficoltà oggettive per reperire le autorizzazioni necessarie, quali quelle scolastiche.

Nel caso seguito dall'avv. Piscitelli Pier Luigi, la madre evocava in giudizio il padre, deducendo una condotta di disinteresse di costui nei confronti della figlia nonchè una perdurante difficoltà nel condividere con l'altro genitore qualsiasi decisione da assumere nell'interesse della prole (tra le tante anche il mero rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione a scuola). Esperiti tutti gli accertamenti del caso, il Tribunale, dopo aver accertata la veridicità delle deduzioni della madre circa la condotta dell'ex compagno verso la figlia, disponeva, in deroga al principio dell'affido condiviso, l’affido esclusivo della minore alla madre, con con residenza privilegiata presso la stessa.

Caso legale seguito

Affido esclusivo figlio minore

Famiglia - deroga all'affido congiunto

Nella vicenda processuale seguita dall'avv. Piscitelli Pier Luigi, la madre era evocata in giudizio dal padre, il quale lamentava una condotta ostativa di costei nel rapporto padre-figlio. Costituitasi in giudizio, la madre rappresentava che l'ex compagno aveva tenuto, nei suoi confronti, condotte minacciose e persecutorie - portate al vaglio dell'autorità penale - in uno ad un perdurante disinteresse, sia morale sia materiale, proprio nei confronti del di lui figlio. Il Tribunale adito, dopo aver esperito tutti gli accertamenti nell'interesse del minore oltrechè per garantire la sua massima tutela, disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre, così derogando al principio generale dell'affido condiviso.

Sentenza giudiziaria

Riconoscimento ex tunc della quota di pensione di reversibilità dell’ex coniuge (divorziato) deceduto

Tribunale

Il caso affrontato dall'avv. Pier Luigi Piscitelli assume particolare rilievo in considerazione del fatto che il Tribunale adito accoglieva in toto quanto sostenuto dalla difesa in relazione al riconoscimento delle quota di reversibilità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era avvenuto il decesso del pensionato. Si legge, infatti, che "Orbene, nel presente procedimento, ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alle parti, il Collegio ritiene di dover valorizzare in modo particolare le condizioni economiche delle parti, la durata “effettiva” sostanzialmente equivalente dei rispettivi matrimoni e l’ammontare dell’assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente, e pertanto reputa equo riconoscere una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge del 50% ciascuna alle due aventi diritto. Quanto alla decorrenza degli effetti della decisione, occorre rilevare che la Suprema Corte (Sez I, 31 gennaio 2007 n. 2092) ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario; essa attribuisce sia al coniuge superstite sia all’ex coniuge divorziato un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nella misura determinata dal Tribunale. Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato. Secondo i giudici di legittimità la “decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico solta

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Lo studio

Pier Luigi Piscitelli
Piazza Vincenzo De Franchis N. 32
Napoli (NA)

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