Avvocato Barbara Alessandra Iossa a Roma

Barbara Alessandra Iossa

Avvocato matrimonialista, mediatore familiare e curatore speciale del minore

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Impugnativa della Delibera Condominiale. Cosa fare.

Scritto da: Barbara Alessandra Iossa - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Per comprendere come e quando impugnare una delibera assembleare condominiale, occorre partire dal presupposto che, in tema di condominio, esistono le seguenti regole:

-            le decisioni assunte dall’assemblea dell’edificio sono obbligatorie per tutti i condomini, anche per chi ne è contrario;

-            le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento sono annullabili;

-            l’impugnazione della deliberazione deve essere esercitata nel termine di decadenza di 30 giorni.

Chi può impugnare la delibera?

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto, può adire l’autorità giudiziaria chiedendone, la nullità nei casi tassativamente previsti dalla legge, oppure l’annullamento.

 

Quando impugnare la delibera condominiale?

Nei casi di nullità della delibera, l’impugnazione può essere fatta in ogni tempo, mentre nel caso di annullamento, andrà fatta nel termine perentorio di trenta giorni.

A titolo esemplificativo, sono da considerarsi nulle le delibere:

-            prive degli elementi essenziali (oggetto indeterminato o indeterminabile);

-            con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume come nel caso di deliberazione di non rispettare le norme di prevenzione in materia di incendi);

-            con oggetto non rientrante nella competenza dell’assemblea;

-            che incidono sui diritti individuali dei singoli condomini su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino. Ad esempio abbattere un terrazzo privato per erigere un ascensore;

-            che stabilisca un criterio di ripartizione delle spese condominiali diverso dalle tabelle millesimali e dei criteri previsti per legge.

Sono da considerarsi annullabili le delibere aventi ad oggetto vizi:

-            relativi alla regolare costituzione dell’assemblea (come nel caso di ordine del giorno incompleto generico, tale da non consentire di comprenderne preventivamente la relativa portata);

-            relativi alle maggioranze richieste (ad esempio deliberate da una maggioranza insufficiente).

Il suddetto termine di 30 giorni decorre dalla data di approvazione della delibera condominiale per i dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Trattasi di termine previsto a pena di decadenza, il che significa che decorso infruttuosamente tale termine, non sarà più possibile contestare la delibera, che conseguentemente diverrà inoppugnabile ed efficace nei confronti di tutti i condomini.

Vista la tempistica così stringente, è, dunque, opportuno attivarsi nel più breve tempo possibile contattando il proprio Avvocato di fiducia per valutare l’esistenza dei presupposti per impugnare il verbale assembleare.

Bisogna precisare che l’impugnativa di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

È legittimato ad impugnare la delibera annullabile solo quel condomino che era assente o dissenziente.

Inoltre, per impugnare la delibera condominiale bisogna presentare, entro il suddetto termine di 30 giorni, una richiesta obbligatoria di tentativo di mediazione, presso un organismo presente nella città ove si trova il più vicino tribunale competente a decidere.

Se la mediazione non ha successo, ovvero non si raggiunge un accordo o se il condominio non si costituisce, decorre nuovamente un termine di 30 giorni per presentare l’impugnazione giudiziale della delibera condominiale.

Se, invece, la mediazione ha successo, si procederà a modificare la delibera secondo quanto concordato durante la mediazione.

 

Autotutela del condominio e revoca della delibera

In tal caso, il condominio, in “autotutela,” previa riconvocazione dell’assemblea, può decidere di revocare la delibera impugnata e sostituirla con un’altra. Pertanto, i condomini possono votare una delibera che sostituisca quella impugnata (abrogandola o modificandola).

L’impugnativa della delibera condominiale va proposta con ricorso, ovvero con atto di citazione, nella cancelleria del giudice competente (tribunale o giudice di pace a seconda del valore) ed il contraddittorio si instaura quando l’atto di citazione per l’impugnativa della delibera condominiale è notificata all’amministratore di condominio.

La competenza territoriale del giudice si individua in base al luogo in cui si trova l’immobile.


Avv. Barbara Alessandra Iossa - Avvocato matrimonialista, mediatore familiare e curatore speciale del minore

L’avv. Iossa opera presso lo studio legale Iossa dove lavora con il padre, avvocato matrimonialista anch'egli, e si occupa di diritto di famiglia da oltre 10 anni. Laureatasi in tempi brevi presso l'università di Roma Tre ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali. Parla fluentemente Inglese e spagnolo.




Barbara Alessandra Iossa

Esperienza


Diritto di famiglia

Sono avvocato matrimonialista da quando ho iniziato questo meraviglioso lavoro che è più che altro una missione: aiutare gli altri e, soprattutto, chi è più vulnerabile. Ecco perchè sono diventata anche mediatore familiare e curatore speciale del minore.


Diritto civile

Ho acquisito esperienza nel campo civilistico: condominio, contrattualistica, diritto societario, ecc...


Eredità e successioni

Nella mia carriera mi sono anche trovata a risolvere complicate questioni ereditarie e successorie, ma alla fine con tanto dialogo ed una grande collaborazione tra colleghi, cosa in cui credo molto, siamo riusciti a risolvere questioni molto complicate.


Altre categorie:

Separazione, Contratti, Domiciliazioni, Marchi, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto penale, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio.



Referenze

Sentenza giudiziaria

Il coniuge separato che trasferisce la sua residenza non perde l’affidamento dei figli minori.

Cass. Civ., Sez. I, ord. 1° luglio 2022 n. 21054

Posto che ciascun coniuge separato ha il diritto, di rango costituzionale, di trasferire liberamente la propria residenza e luogo lavorativo, anche lontano da quella dell'altro coniuge, senza che ciò ne comporti di per sé l'inidoneità all'affidamento e al collocamento dei figli minori, il giudice provvede su tale collocamento tenendo solo conto dell'interesse dei figli medesimi, prescindendo dall'incidenza negativa della decisione sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario/collocatario. Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello di privilegiare la collocazione del minore presso la madre in ragione dell'età prescolare degli stessi).

Esperienza di lavoro

Attività di legale esterno all’azienda con particolare attività svolta in ambito gruppo di lavoro recupero crediti. Attività giudiziale e stragiudiziale - Consulente legale esterno

Dal 1/2006 - lavoro attualmente qui

Si tratta di una attività di recupero crediti che attualmente continuo a svolgere sia in ambito stragiudiziale, sia in ambito giudiziale.

Titolo professionale

Corso mediatore familiare con 100 ore tirocinio 30 marzo 2012

IRMEF - 3/2012

Si tratta di un corso per diventare Mediatore Familiare. E' sto un percorso di due anni molto importante per me in quanto mi sono appassionata alla materia del diritto di famiglia.

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