Per comprendere come e quando
impugnare una delibera assembleare condominiale, occorre partire dal
presupposto che, in tema di condominio, esistono le seguenti regole:
-
le decisioni assunte dall’assemblea
dell’edificio sono obbligatorie per tutti i condomini, anche per chi ne è
contrario;
-
le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento sono annullabili;
-
l’impugnazione della deliberazione deve essere
esercitata nel termine di decadenza di 30 giorni.
Chi può impugnare la delibera?
Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente,
dissenziente o astenuto, può adire l’autorità giudiziaria chiedendone, la
nullità nei casi tassativamente previsti dalla legge, oppure l’annullamento.
Quando impugnare la delibera
condominiale?
Nei casi di nullità della
delibera, l’impugnazione può essere fatta in ogni tempo, mentre nel caso
di annullamento, andrà fatta nel termine perentorio di trenta giorni.
A titolo esemplificativo, sono
da considerarsi nulle le delibere:
-
prive degli elementi essenziali (oggetto
indeterminato o indeterminabile);
-
con oggetto impossibile o illecito (contrario
all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume come nel caso di
deliberazione di non rispettare le norme di prevenzione in materia di incendi);
-
con oggetto non rientrante nella competenza
dell’assemblea;
-
che incidono sui diritti individuali dei singoli
condomini su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni
condomino. Ad esempio abbattere un terrazzo privato per erigere un ascensore;
-
che stabilisca un criterio di ripartizione delle
spese condominiali diverso dalle tabelle millesimali e dei criteri previsti per
legge.
Sono da considerarsi
annullabili le delibere aventi ad oggetto vizi:
-
relativi alla regolare costituzione
dell’assemblea (come nel caso di ordine del giorno incompleto generico, tale da
non consentire di comprenderne preventivamente la relativa portata);
-
relativi alle maggioranze richieste (ad esempio
deliberate da una maggioranza insufficiente).
Il suddetto termine di 30
giorni decorre dalla data di approvazione della delibera condominiale per i
dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione della deliberazione per
gli assenti.
Trattasi di termine previsto a
pena di decadenza, il che significa che decorso infruttuosamente tale
termine, non sarà più possibile contestare la delibera, che conseguentemente
diverrà inoppugnabile ed efficace nei confronti di tutti i condomini.
Vista la tempistica così
stringente, è, dunque, opportuno attivarsi nel più breve tempo possibile
contattando il proprio Avvocato di fiducia per valutare l’esistenza dei
presupposti per impugnare il verbale assembleare.
Bisogna precisare che
l’impugnativa di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione,
salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
È legittimato ad impugnare la
delibera annullabile solo quel condomino che era assente o dissenziente.
Inoltre, per impugnare la
delibera condominiale bisogna presentare, entro il suddetto termine di 30
giorni, una richiesta obbligatoria di tentativo di mediazione, presso un
organismo presente nella città ove si trova il più vicino tribunale competente
a decidere.
Se la mediazione non ha
successo, ovvero non si raggiunge un accordo o se il condominio non si
costituisce, decorre nuovamente un termine di 30 giorni per presentare
l’impugnazione giudiziale della delibera condominiale.
Se, invece, la mediazione ha
successo, si procederà a modificare la delibera secondo quanto concordato
durante la mediazione.
Autotutela del condominio e
revoca della delibera
In tal caso, il condominio, in
“autotutela,” previa riconvocazione dell’assemblea, può decidere di revocare la
delibera impugnata e sostituirla con un’altra. Pertanto, i condomini possono
votare una delibera che sostituisca quella impugnata (abrogandola o
modificandola).
L’impugnativa della delibera
condominiale va proposta con ricorso, ovvero con atto di citazione, nella
cancelleria del giudice competente (tribunale o giudice di pace a seconda del
valore) ed il contraddittorio si instaura quando l’atto di citazione per
l’impugnativa della delibera condominiale è notificata all’amministratore di
condominio.
La competenza territoriale del
giudice si individua in base al luogo in cui si trova l’immobile.
L’avv. Iossa opera presso lo studio legale Iossa dove lavora con il padre, avvocato matrimonialista anch'egli, e si occupa di diritto di famiglia da oltre 10 anni. Laureatasi in tempi brevi presso l'università di Roma Tre ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali. Parla fluentemente Inglese e spagnolo.
Mi sono occupata della redazione ed esame di molti contratti di locazione, di lavoro e quant'altro.
Sono avvocato matrimonialista da quando ho iniziato questo meraviglioso lavoro che è più che altro una missione: aiutare gli altri e, soprattutto, chi è più vulnerabile. Ecco perchè sono diventata anche mediatore familiare e curatore speciale del minore.
Ho acquisito esperienza nel campo civilistico: condominio, contrattualistica, diritto societario, ecc...
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Barbara Alessandra Iossa
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