Avvocato Barbara D'Angelo a Bologna

Barbara D'Angelo

Matrimonialista e divorzista. Esperto in successioni.


Informazioni generali

Mi sono laureata con lode presso l'Università di Bologna e dal 2015 sono avvocato Cassazionista. Ho maturato ventennale esperienza specialistica nel settore del diritto delle relazioni familiari, diritto minorile, amministrazione di sostegno e delle successioni. Il mio studio ha sede a Bologna, in Corte Isolani n. 5, ma presto assistenza e consulenza legale, in sede giudiziale e stragiudiziale, in tutto il territorio nazionale ed all'estero, in materia di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, adozioni, questioni ereditarie e vertenze familiari.

Esperienza


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è il settore cui ho dedicato la professione, mi appassiona e mi coinvolge da sempre. Ho partecipato come relatrice a diversi convegni e seminari e ho pubblicato una monografia sull'affidamento dei figli e diversi articoli e note a sentenza sul risarcimento del danno in famiglia, sul mantenimento dei figli e altri temi di diritto di famiglia. Presto assistenza legale specifica in tutte le questioni afferenti i rapporti familiari e coniugali, anche nella delicata fase della crisi della coppia.


Separazione

Mi occupo quotidianamente di vertenze relative alla separazione personale dei coniugi. La separazione è un momento molto delicato nella vita di una persona, si accompagna a una condizione di sofferenza interiore, di incertezza e fragilità, ancor maggiore quando vi sono dei figli. Per questo è a mio avviso fondamentale prestare ascolto ai bisogni del cliente e aiutarlo a trovare la miglior soluzione per poter vivere serenamente e non vedere pregiudicati i propri diritti.


Divorzio

Nella mia attività professionale ho seguito un gran numero di cause di divorzio. Se è vero che nella maggior parte dei casi, il momento più difficile è quello della separazione, è altrettanto vero che il divorzio rappresenta la fine effettiva del matrimonio, il taglio definitivo e per tale ragione spesso al momento del divorzio si riattivano le dinamiche conflittuali del passato, apparentemente superate.


Altre categorie:

Adozione, Eredità e successioni, Unioni civili, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto civile, Matrimonio, Negoziazione assistita, Diritti umani.


Referenze

Pubblicazione legale

Fino a quando dura l’assegnazione della casa familiare?

Pubblicato su IUSTLAB

L’assegnazione della casa familiare è un provvedimento finalizzato a proteggere i figli minorenni ed a consentire loro di continuare a vivere, anche dopo la separazione dei genitori, nel medesimo habitat , nell’ambiente domestico che loro identificano come “casa”, dove hanno i loro oggetti e le loro abitudini. L’assegnazione prescinde dal diritto di proprietà e non lo intacca, ma va a costituire un diritto personale di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente con i figli minorenni, che ha, pertanto, il diritto di abitare l’immobile. In altre parole, il proprietario della casa rimane tale, ma la disponibilità dell’immobile viene vincolata all’interesse dei figli ed al loro di diritto di crescere in modo equilibrato e sereno. L’assegnazione della casa familiare corrisponde, peraltro, ad una modalità diretta di mantenimento dei figli e quando è di proprietà di uno dei genitori o di entrambi, va considerata anche ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, in quanto comporta un risparmio di spese abitative per il genitore assegnatario. Se si tratta di immobile in locazione, l’assegnatario subentra in automatico nel contratto di locazione in essere, assumendo gli obblighi del conduttore. E se i figli sono maggiorenni? L’assegnazione della casa familiare va disposta anche quando i figli sono maggiorenni non economicamente autosufficienti. In presenza di figli maggiorenni, però, la funzione dell’assegnazione cambia: il provvedimento di assegnazione non protegge più il diritto del figlio a crescere in modo equilibrato e sereno, dato che il raggiungimento della maggiore età corrisponde all’ingresso nell’età adulta, ma tutela le esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale . Dunque, in presenza di figli maggiorenni il provvedimento di assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori è possibile soltanto se il figlio – non è indipendente economicamente e – convive con uno dei genitori (cui, appunto, verrà assegnata la casa familiare). Quando viene meno l’assegnazione? Il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene meno nei seguenti casi: – se l’assegnatario vi rinuncia ; – quando il figlio diventa economicamente autonomo (se sono più di uno, quando l’ultimo dei figli diventa indipendente); – quando il figlio , anche se non indipendente dal punto di vista economico, si trasferisce a vivere stabilmente altrove . Nel caso in cui il trasferimento sia dovuto a ragioni di studio (ad esempio, il figlio che va a studiare in altra città), le situazioni vanno valutate caso per caso, ma in via prevalente si ritiene che l’assegnazione debba rimanere in vita fino a che non si interrompe in maniera stabile il rapporto con l’abitazione. E se non ci sono figli? La casa coniugale può essere assegnata ad uno dei coniugi? La giurisprudenza ha chiarito che l’assegnazione della casa familiare può essere disposta soltanto in presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Pertanto, è escluso che l’assegnazione della casa coniugale possa essere applicata alle coppie senza figli, anche nel caso in cui ci sia notevole divario tra le condizioni economiche dei coniugi e l’uso della casa possa assumere una funzione riequilibratice del divario nell’assetto economico dei coniugi. Certamente, in sede di separazione personale i coniugi che non hanno figli sono liberi di regolare l’utilizzo della casa, prevedendo che uno dei due vi rimanga a vivere a titolo gratuito, ma è necessario che siano entrambi d’accordo ( separazione consensuale ). Se non sono d’accordo ed avviano una separazione giudiziale, il Tribunale non potrà disporre l’assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei due, in quanto, per legge, l’assegnazione è prevista soltanto a tutela dei figli.

Pubblicazione legale

L’affidamento dei figli

Maggioli Editore

Opera monografica relativa all'affidamento dei figli e ai suoi diversi profili, dal mantenimento fino alle misure sanzionatorie ex art. 709 ter c.p.c.

Lo studio

Barbara D'Angelo
Corte Isolani, 5
Bologna (BO)

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