Pubblicazione legale:
La
Corte d’Appello di Lecce, con provvedimento del 9 maggio 2023, ha specificato
che “la prescrizione imposta alla madre
del minore di proseguire il percorso terapeutico presso il CSM è lesiva del
diritto alla libertà personale costituzionalmente garantita e confligge con
l’art. 32 Cost., che prevede che nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge” revocando di
conseguenza la limitazione della genitorialità statuita dal Tribunale per i
Minorenni che obbligava la madre a continuare a seguire un percorso
psicoterapeutico.
Il Giudice che deve
decidere sulla separazione dei coniugi può disporre che la coppia segua con
regolarità un percorso psicoterapeutico?
La
Corte di Cassazione, con sentenza n. 13506 del 2015, ha osservato che la
prescrizione di un percorso psicoterapeutico imposta ai genitori esula dai
poteri del giudice investito della controversia sull’affidamento dei minori, in
quanto connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di
realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere
affidata al loro diritto di auto-determinazione.
La prescrizione ai
genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e/o a un
percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto
alla libertà personale e alla disposizione che vieta l'imposizione di
trattamenti sanitari?
Si
certo perché viene violato il dettato dell’art. 8 della CEDU che, avendo ad
oggetto la tutela dell’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri
pubblici, dispone sia un obbligo negativo a carico dello Stato di astenersi da
tali ingerenze che obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della
vita privata o familiare; dell’art. 33 L. n. 833/1978 che vieta l'imposizione,
se non nei casi previsti dalla legge, dei trattamenti sanitari obbligatori
estendendo, sulla base di un parametro puramente discrezionale, tale casistica;
dell’art. 32 della Cost. imponendo un vero e proprio obbligo di cura;
dell’artt. 2 e 13 della Cost. violando i diritti personalissimi della persona. Di
conseguenza il Giudice, nel rispettato del principio di autodeterminazione di
ciascun soggetto in merito alla cura della propria salute, non può violare il
suo diritto e la sua volontà di sottoporsi o meno a trattamenti che la Carta
Costituzionale vuole incoercibili, incidendo così sulla sua libertà di
autodeterminazione.
Avv. Beatrice Mannarini