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L’affido condiviso e il diritto del minore alla bi - genitorialità

Scritto da: Beatrice Mannarini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il diritto dei figli ad essere educati e a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitore persiste anche in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza di fatto. L'art. 155 c.c., a tal fine, disciplina il c.d affido condiviso che assicura ai figli delle coppie separate il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L'affidamento condiviso quindi comporta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e quindi la condivisione delle decisioni di maggiore importanza.

In che modo si attua l’affido condiviso?

Per realizzare l’affido condiviso il Giudice adotta i provvedimenti riguardanti le modalità di affido e il mantenimento con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole e valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori.

Secondo la giurisprudenza, il giudizio prognostico che il Giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

In ogni caso la condivisione della responsabilità genitoriale deve garantire una presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione

In che modo viene garantita la convivenza con entrambi i genitori?

Il regime dell'affidamento condiviso deve tendenzialmente sostanziarsi, in assenza di gravi ragioni ostative, in una frequentazione paritaria dei genitori con il figlio.

L'art. 155 c.c. prevede che il Giudice, nel determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori».

L'accordo sull’affido condiviso dovrà indicare il genitore c.d. “prevalentemente collocatario”, fermo restando la facoltà delle parti di disciplinare un ampio regime di visita in favore del “genitore non collocatario”, che può concretarsi anche nella previsione di un'alternanza paritaria dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, purché essa risulti di fatto agevolmente realizzabile e non contraria agli interessi dei figli.

In assenza di un accordo delle parti sarà il giudice a dover procedere alla scelta del genitore collocatario, per l'individuazione del quale dovrà tener conto, principalmente:

1) dell' età del minore ;

2) della necessità di preservare allo stesso la continuità con la figura genitoriale di maggiore riferimento in termini di presenza e quotidiano accudimento;

3) ma anche dello spirito di collaborazione e disponibilità di ciascun genitore al riconoscimento dell'importanza della figura dell'altro genitore nella vita del minore.

 

Ci sono casi in cui non può essere disposto l’affido condiviso?

La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», cioè quando il genitore abbia dimostrato la propria inidoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.

Secondo la giurisprudenza esempi di comportamenti indicativi dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta sono:

- totale inadempimento al diritto di visita;

 - totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o maggiorenne ma non economicamente indipendente.

La eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve - poi - essere l'esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore, nel rilievo che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a fare fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall'affido condiviso. 



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Beatrice Mannarini

Avvocato Matrimonialista