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Avvocato Beatrice Mannarini a Lecce

Beatrice Mannarini

Avvocato Matrimonialista

Informazioni generali

Faccio questo lavoro da oltre 15 anni, preoccupandomi di assicurare ai coniugi la migliore tutela nella fase più delicata della vita familiare. Durante la mia carriera ho maturato un'importante esperienza lavorando su casi caratterizzati da elevata conflittualità e litigiosità. Ho affiancato i genitori nell'aspetto riguardante l’affido dei figli, l’assegnazione della casa familiare, la quantificazione dell’assegno di mantenimento e ogni altra problematica patrimoniale e familiare. La sede principale del mio studio è a Lecce, un'ulteriore sede è a Monopoli.

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo in maniera esclusiva di diritto di famiglia da oltre 15 anni. Ciò mi ha permesso di sviluppare un'elevata competenza della materia ed un'elevata capacità di cercare soluzioni anche in casi di elevata conflittualità. La crisi familiare è infatti un momento delicato del percorso di una coppia: molto spesso si affronta in condizioni psicologiche di stress. Per questo motivo è importante affidarsi a professionisti di alto livello che abbiano la capacità di promuovere soluzioni "su misura" in merito alla gestione del patrimonio, all’affidamento dei figli o all’assegno di mantenimento.


Affidamento

Le modalità di affido dei figli, in caso di separazione, divorzio o di cessazione dell'unione di fatto, è uno degli aspetti a cui dedico maggiore attenzione sia sotto il profilo patrimoniale (assegno di mantenimento) che educativo/affettivo (gestione del tempo da trascorrere con ciascun genitore). Da oltre quindici anni affianco i genitori per disciplinare al meglio l'aspetto riguardante l’affido dei figli, l’assegnazione della casa familiare, la quantificazione dell’assegno di mantenimento e ogni altra problematica patrimoniale e familiare. La ricerca di un accordo è la mia priorità.


Separazione

Una separazione, soprattutto quando coinvolge anche i figli, è un evento traumatico. Per questo è importante analizzare tutti gli aspetti oggetto di discussioni come la gestione del patrimonio, l’affidamento dei figli o l’assegno di mantenimento, trovando la soluzione più favorevole, più indolore, più breve e soprattutto migliore per te. Per il benessere dell'intero nucleo familiare è fondamentale cercare rapida risoluzione del conflitto: la ricerca di un accordo e la mediazione in caso di elevata conflittualità è sicuramente la strada privilegiata da percorrere.


Altre categorie

Divorzio, Diritto civile.



Credenziali

Pubblicazione legale

L’affido condiviso e il diritto del minore alla bi - genitorialità

Pubblicato su IUSTLAB

Il diritto dei figli ad essere educati e a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitore persiste anche in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza di fatto. L'art. 155 c.c., a tal fine, disciplina il c.d affido condiviso che assicura ai figli delle coppie separate il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L'affidamento condiviso quindi comporta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e quindi la condivisione delle decisioni di maggiore importanza. In che modo si attua l’affido condiviso? Per realizzare l’affido condiviso il Giudice adotta i provvedimenti riguardanti le modalità di affido e il mantenimento con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole e valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. Secondo la giurisprudenza, il giudizio prognostico che il Giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. In ogni caso la condivisione della responsabilità genitoriale deve garantire una presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione In che modo viene garantita la convivenza con entrambi i genitori? Il regime dell'affidamento condiviso deve tendenzialmente sostanziarsi, in assenza di gravi ragioni ostative, in una frequentazione paritaria dei genitori con il figlio. L'art. 155 c.c. prevede che il Giudice, nel determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori». L'accordo sull’affido condiviso dovrà indicare il genitore c.d. “prevalentemente collocatario”, fermo restando la facoltà delle parti di disciplinare un ampio regime di visita in favore del “genitore non collocatario”, che può concretarsi anche nella previsione di un'alternanza paritaria dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, purché essa risulti di fatto agevolmente realizzabile e non contraria agli interessi dei figli. In assenza di un accordo delle parti sarà il giudice a dover procedere alla scelta del genitore collocatario, per l'individuazione del quale dovrà tener conto, principalmente: 1) dell' età del minore ; 2) della necessità di preservare allo stesso la continuità con la figura genitoriale di maggiore riferimento in termini di presenza e quotidiano accudimento; 3) ma anche dello spirito di collaborazione e disponibilità di ciascun genitore al riconoscimento dell'importanza della figura dell'altro genitore nella vita del minore. Ci sono casi in cui non può essere disposto l’affido condiviso? La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», cioè quando il genitore abbia dimostrato la propria inidoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. Secondo la giurisprudenza esempi di comportamenti indicativi dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta sono: - totale inadempimento al diritto di visita; - totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o maggiorenne ma non economicamente indipendente. La eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve - poi - essere l'esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore, nel rilievo che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a fare fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall'affido condiviso.

Pubblicazione legale

Il Diritto di Famiglia - Manuale di diritto civile, Dike editore

Pubblicato su IUSTLAB

Approfondimento della parte VII, Il diritto di famiglia. Nello specifico: 1. Il rapporto di famiglia in generale; 2. Il Matrimonio; 3. Il rapporto coniugale; 4. La separazione e il divorzio; 5. Filiazione ed adozione; 6. Gli obblighi alimentari.

Pubblicazione legale

Famiglia – Normativa e giurisprudenza ragionata, Giuffrè editore

Pubblicato su IUSTLAB

Approfondimento giuridico sulla normativa e la giurisprudenza in materia di diritto di famiglia

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