Pubblicazione legale:
Il diritto alla prelazione tra coeredi previsto dall’art. 732 c.c. per la durata della comunione ereditaria integra un diritto personalissimo contemplato, in deroga al principio generale della libertà e della autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni, al solo fine di assicurare la persistenza e l’eventuale concentrazione della titolarità dei beni ereditari in capo ai primi successori e, pertanto, non è trasmissibile né attivamente né passivamente a favore o nei confronti dei successori a titolo universale del coerede.
Fonte: Observa Ius - leggi l'articolo