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La prelazione ereditaria non è trasmissibile al successore universale del coerede

Scritto da: Carlo Antonio Esposito - Observa Ius




Pubblicazione legale: Il diritto alla prelazione tra coeredi previsto dall’art. 732 c.c. per la durata della comunione ereditaria integra un diritto personalissimo contemplato, in deroga al principio generale della libertà e della autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni, al solo fine di assicurare la persistenza e l’eventuale concentrazione della titolarità dei beni ereditari in capo ai primi successori e, pertanto, non è trasmissibile né attivamente né passivamente a favore o nei confronti dei successori a titolo universale del coerede.

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Pubblicato da:


Carlo Antonio Esposito

Avvocato Cassazionista