Avvocato Carlo Maggio a Napoli

Carlo Maggio

Avvocato Civilista in Napoli

About     Contatti





Regolamento condominiale contrattuale o assembleare

Scritto da: Carlo Maggio - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

IL CONDUTTORE DI UN NEGOZIO POSTO AL PIANO TERRA DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE SI VEDE OPPORRE IL DIVIETO, DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE, ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNE SULLA FACCIATA. E' LEGITTIMO?

Il conduttore di un locale ad uso commerciale, con ingresso dalla pubblica via, intende porre sulla facciata una insegna che identifica la sua attività commerciale. Nel contratto di locazione il conduttore si era impegnato a rispettare il regolamento di condominio. L'amministratore del fabbricato, dopo l'installazione della insegna gli intima di rimuoverla in virtù di una delibera assembleare votata all'unanimità dei condomini che stabilisce il divieto di porre insegne sulla facciata. Il divieto è inserito nel successivo regolamento di condominio, adottato a maggioranza ma non trascritto e non sottoscritto da tutti i condomini, tra i quali il proprietario del negozio.

Il conduttore è tenuto a rimuovere l'insegna?

Il quesito ruota intorno alla natura dei regolamenti di condominio ed alla possibilità di imporre limitazioni al godimento della cosa comune o anche imporre servitù a carico delle proprietà individuali.

Come noto esistono due tipi di regolamenti: quelli assembleari, ovvero approvati in assemblea e quelli contrattuali.

I regolamenti contrattuali possono essere approvati a maggioranza in assemblea ed hanno la natura di strumenti di regolamentazione nell'uso della cosa comune e dei servizi. Come tali, contenendo solo norme regolamentari, non possono imporre limitazioni ai diritti individuali dei condomini né al godimento delle proprietà private.

I regolamenti contrattuali, come suggerisce il nome, hanno natura di contratti, pertanto devono essere approvati all'unanimità dei condomini o stipulati tra i condomini o ancora imposti dall'unico proprietario dell'immobile all'atto della vendita delle singole unità. Trattandosi di un contratto che incide sui diritti di proprietà dei singoli, necessita della forma scritta ad substantiam (al pari di un atto costitutivo di diritti reali) e pertanto deve essere sottoscritto da tutti i condomini / comproprietari e non può essere imposto dalla maggioranza alla minoranza.

Al fine di essere opponibile ai successivi acquirenti il regolamento contrattuale deve essere trascritto nei registri immobiliari, essendo insufficiente, per maggioritaria giurisprudenza, il mero richiamo effettuato nell'atto di vendita del singolo immobile. Ciò perchè il diritto reale non trascritto non è opponibile ai terzi e la disciplina della trascrizione è irrinunciabile.

In ultimo si deve evidenziare che il contenuto del limite imposto da un regolamento contrattuale, avendo sostanzialmente la natura di servitù, deve essere dettagliatamente descritto ed individuato, non potendosi ritenere valide le statuizioni contenenti divieti generici o indeterminati.

Alla luce di ciò il conduttore può mantenere l'insegna, poiché il regolamento non ha natura contrattuale e il divieto non può essere imposto al proprietario locatore.

Avv. Carlo Maggio


Avv. Carlo Maggio - Avvocato Civilista in Napoli

L'avv. Carlo Maggio, iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dal 2004, vice presidente dell'associazione Tutelacondomini dal 2020. Avvocato civilista, svolge la sua attività professionale principalmente nel campo del contenzioso, dove ha sviluppato una particolare competenza nel diritto locatizio, delle esecuzioni e condominiale, oltre che in materia di risarcimento del danno.




Carlo Maggio

Esperienza


Diritto condominiale

Sono vice presidente dell'associazione Tutelacondomini dal 2020, offro consulenza ed assistenza legale in materia condominiale e collaboro con amministratori di condominio e condomini al fine di risolvere le quotidiane problematiche connesse al tema dell'amministrazione.


Diritto civile

Dal 2002 mi occupo di diritto civile. Ho iniziato a lavorare in uno studio specializzato nella gestione di immobili, esecuzione sfratti e risarcimento dei danni da circolazione veicoli e da responsabilità medico sanitaria. Successivamente ho maturato esperienza e specializzazione nel settore del diritto condominiali, gestione patrimoni immobiliari, locazioni, sfratti e risarcimento dei danni connessi.


Sfratto

Collaboro da anni alla gestione di un ingente patrimonio costituito da oltre 150 immobili, pertanto ho affrontato innumerevoli contenziosi sia di merito, sia esecutivi, in particolare ho curato l'esecuzione sfratti per morosità, finita locazione o per rilascio di immobili venduti in asta, nelle più difficili condizioni.


Altre categorie:

Incidenti stradali, Risarcimento danni, Pignoramento, Malasanità e responsabilità medica, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Locazioni, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.



Referenze

Sentenza giudiziaria

Responsabilita' medico - sanitaria per intervento al seno, riconosciuta anche in caso di intervento correttamente eseguito

Sentenza n. 3770/2024 della Corte di Appello di Napoli, pubbl. il 26/09/2024

La Corte di Appello di Napoli, nel riformare la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento proposta da una paziente sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva, condannava il chirurgo al risarcimento del danno. La particolarità della decisione è che la paziente aveva chiesto ed il chirurgo aveva acconsentito, di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva, anche se, per stessa ammissione del chirurgo, l'intervento opportuno sarebbe stato una mastopessi, sussistendo ptosi mammaria. La Corte, nell'accogliere l'appello afferma: "E’ ben possibile affermare in via presuntiva, senza bisogno di acquisire particolari conoscenze tecniche, che una malformazione preesistente sarebbe risultata ancor più evidente ingrandendo la dimensione dei seni, rendendoli più evidenti. Nell’uno e nell’altro caso, quindi, sia in caso di asimmetria preesistente o sopravvenuta, l’intervento estetico come effettuato non poteva essere considerato frutto di una condotta adempiente da parte del chirurgo. La paziente, con diagnosi entrata di “ipoplasia mammaria” si rivolgeva al medico per conseguire un miglioramento di natura estetica, non per fini curativi. Concordava con il chirurgo la mastoplastica additiva ricevendo l’informazione della non incidenza dell’intervento sulla ptosi e la CTU riscontrava proprio una “ptosi mammaria dx”, confermando come sarebbe stato necessario un intervento di mastopessi ed indicando il danno come emendabile quasi completamente con l’intervento consigliato, per il quale l’originario chirurgo non riceveva il consenso". Dunque il chirurgo avrebbe dovuto rifiutare l'intervento.

Sentenza giudiziaria

Riconosciuto risarcimento danni anche per mancata locazione di immobile per circa 200.000,00€

Sentenza 6717/2016 Tribunale di Napoli

La cliente lamentava l'inattività del Condominio nel porre termine ad infiltrazioni provenienti dalla facciata condominiale e dal lastrico, che perduravano da oltre 10 anni, nonostante le ripetute richieste di intervento e danneggiavano parte delle pareti dell'appartamento. La presenza delle infiltrazioni ha impedito la locazione dell'immobile, con la conseguenza che oltre al danno diretto, è stato chiesto anche il risarcimento per la mancata percezione di frutti civili, che il Giudice ha riconosciuto. La sentenza è stata poi recentemente confermata anche in appello, con il rigetto integrale del gravame proposto dal condominio.

Pubblicazione legale

Regolamento condominiale contrattuale o assembleare

Pubblicato su IUSTLAB

IL CONDUTTORE DI UN NEGOZIO POSTO AL PIANO TERRA DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE SI VEDE OPPORRE IL DIVIETO, DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE, ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNE SULLA FACCIATA. E' LEGITTIMO? Il conduttore di un locale ad uso commerciale, con ingresso dalla pubblica via, intende porre sulla facciata una insegna che identifica la sua attività commerciale. Nel contratto di locazione il conduttore si era impegnato a rispettare il regolamento di condominio. L'amministratore del fabbricato, dopo l'installazione della insegna gli intima di rimuoverla in virtù di una delibera assembleare votata all'unanimità dei condomini che stabilisce il divieto di porre insegne sulla facciata. Il divieto è inserito nel successivo regolamento di condominio, adottato a maggioranza ma non trascritto e non sottoscritto da tutti i condomini, tra i quali il proprietario del negozio. Il conduttore è tenuto a rimuovere l'insegna? Il quesito ruota intorno alla natura dei regolamenti di condominio ed alla possibilità di imporre limitazioni al godimento della cosa comune o anche imporre servitù a carico delle proprietà individuali. Come noto esistono due tipi di regolamenti: quelli assembleari, ovvero approvati in assemblea e quelli contrattuali. I regolamenti contrattuali possono essere approvati a maggioranza in assemblea ed hanno la natura di strumenti di regolamentazione nell'uso della cosa comune e dei servizi. Come tali, contenendo solo norme regolamentari, non possono imporre limitazioni ai diritti individuali dei condomini né al godimento delle proprietà private. I regolamenti contrattuali, come suggerisce il nome, hanno natura di contratti, pertanto devono essere approvati all'unanimità dei condomini o stipulati tra i condomini o ancora imposti dall'unico proprietario dell'immobile all'atto della vendita delle singole unità. Trattandosi di un contratto che incide sui diritti di proprietà dei singoli, necessita della forma scritta ad substantiam (al pari di un atto costitutivo di diritti reali) e pertanto deve essere sottoscritto da tutti i condomini / comproprietari e non può essere imposto dalla maggioranza alla minoranza. Al fine di essere opponibile ai successivi acquirenti il regolamento contrattuale deve essere trascritto nei registri immobiliari, essendo insufficiente, per maggioritaria giurisprudenza, il mero richiamo effettuato nell'atto di vendita del singolo immobile. Ciò perchè il diritto reale non trascritto non è opponibile ai terzi e la disciplina della trascrizione è irrinunciabile. In ultimo si deve evidenziare che il contenuto del limite imposto da un regolamento contrattuale, avendo sostanzialmente la natura di servitù, deve essere dettagliatamente descritto ed individuato, non potendosi ritenere valide le statuizioni contenenti divieti generici o indeterminati. Alla luce di ciò il conduttore può mantenere l'insegna, poiché il regolamento non ha natura contrattuale e il divieto non può essere imposto al proprietario locatore. Avv. Carlo Maggio

Leggi altre referenze (5)

Lo studio

Carlo Maggio
Via Miguel Cervantes 55/5
Napoli (NA)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Maggio:

Contatta l'Avv. Maggio per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email WhatsApp
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy